§ 46.9.30 - D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524 .
Norme modificative ed integrative della legge 26 gennaio 1942, n. 39, istitutiva del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:09/04/1948
Numero:524


Sommario
Art. 1.      La Commissione di avanzamento prevista dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, è presieduta dal Ministro per l'interno o, in sua vece, dal Sottosegretario di [...]
Art. 2.      All'esame di idoneità per il conferimento delle promozioni al grado di maggiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, previsto dall'art. 6, comma secondo, della [...]
Art. 3.      La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta di un consigliere di Stato, che la presiede, del vice capo della Polizia, di [...]
Art. 4.      L'esame consta di prove scritte, orali e pratiche e si svolge secondo il seguente programma
Art. 5.      Sono ammessi alla prova orale suddetta i candidati che abbiano riportate a quelle scritte una media complessiva di almeno 14/20 e non meno di 12/20 in ciascuna di esse
Art. 6.  [2].
Art. 7.      Gli esami del concorso di cui all'art. 7 succitato constano di due prove scritte e di una prova orale e vertono sulle seguenti materie
Art. 8.      I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che risultino vincitori del concorso per i posti ad essi riservati dall'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, [...]
Art. 9.      I posti vacanti nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non sono riservati ai sensi dell'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, [...]
Art. 10.      Gli esami del concorso di cui alla lettera b) dell'articolo precedente constano di tre prove scritte e di una prova orale e vertono sulle materie seguenti
Art. 11.      I vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'art. 9 del presente decreto sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un apposito corso di istruzione, [...]
Art. 12.      Negli esami dei concorsi di cui agli articoli 7 e 8 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di [...]
Art. 13.      Agli allievi ufficiali di cui al primo comma dell'art. 8 è attribuito lo stesso trattamento economico stabilito per i sottufficiali in analoga posizione dell'Arma dei [...]
Art. 14.      Per l'ammissione ai concorsi previsti dai precedenti articoli e per lo svolgimento delle prove di esame di cui al presente decreto si osservano, in quanto applicabili, [...]
Art. 15.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 46.9.30 - D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524 [1].

Norme modificative ed integrative della legge 26 gennaio 1942, n. 39, istitutiva del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 26 maggio 1948, n. 121)

 

 

Capo I

 

COMMISSIONI DI AVANZAMENTO PER LE PROMOZIONI AI GRADI DI MAGGIORE GENERALE ISPETTORE, DI COLONNELLO E DI TENENTE COLONNELLO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

 

     Art. 1.

     La Commissione di avanzamento prevista dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, è presieduta dal Ministro per l'interno o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato ed è composta dal capo della Polizia, dal vice capo della Polizia e dal direttore capo della Divisione forze armate di polizia.

     La Commissione di avanzamento prevista dall'art. 6 della legge succitata è presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno ed è composta dal capo della Polizia, dal vice capo della Polizia, dal maggior generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal direttore capo della Divisione forze armate di polizia.

     Le funzioni di segretario delle predette Commissioni sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore all'8°.

 

Capo II

 

ESAME DI IDONEITA' PER LE PROMOZIONI AL GRADO DI MAGGIORE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

 

          Art. 2.

     All'esame di idoneità per il conferimento delle promozioni al grado di maggiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, previsto dall'art. 6, comma secondo, della legge 26 gennaio 1942, n. 39, possono partecipare i capitani in servizio permanente effettivo del Corpo suddetto, che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle relative domande, almeno cinque anni di permanenza nel grado e conseguito nell'ultimo biennio le classifiche stabilite nel comma summenzionato.

 

          Art. 3.

     La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta di un consigliere di Stato, che la presiede, del vice capo della Polizia, di un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, del maggior generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del direttore capo della Divisione forze armate di polizia.

     Un funzionario dell'Amministrazione dell'interno od un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

 

          Art. 4.

     L'esame consta di prove scritte, orali e pratiche e si svolge secondo il seguente programma:

     a) Codice civile (disposizioni preliminari, libro I);

     b) Codice penale e Codice di procedura penale (libro I, disposizioni generali; libro II, dell'istruzione). Ordinamento giudiziario;

     c) leggi e regolamenti di pubblica sicurezza;

     d) Codici penali militari di pace e di guerra;

     e) diritto amministrativo e principali leggi sulla pubblica amministrazione;

     f) diritto costituzionale;

     g) regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ordinamento degli uffici e del personale di pubblica sicurezza. Norme amministrative e contabili per i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     h) regolamenti militari;

     i) prova pratica di comando e sulle armi e tiro.

     Le prove scritte vertono sulle materie di cui alle lettere a) e b); la prova orale verte su tutto il programma.

     E' in facoltà dei candidati di richiedere di sostenere anche i seguenti esami facoltativi:

     a) lingue straniere;

     b) motorizzazione e conduzione automezzi.

     A coloro che sostengono le suddette prove facoltative - per il cui giudizio vengono aggregati alla Commissione esaminatrice i rispettivi esperti - viene attribuito fino al massimo di punti uno per ogni lingua che il candidato dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente e fino al massimo di punti uno qualora il candidato dimostri conoscenza esatta della teoria e della tecnica della motorizzazione e superi favorevolmente una prova pratica di conduzione di automezzi.

 

          Art. 5.

     Sono ammessi alla prova orale suddetta i candidati che abbiano riportate a quelle scritte una media complessiva di almeno 14/20 e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

     La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto la votazione di almeno 14/20.

     La graduatoria degli idonei è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed è approvata con decreto Ministeriale. A parità di punteggio, si tiene conto del posto in ruolo.

 

Capo III

 

RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

 

          Art. 6. [2].

 

          Art. 7.

     Gli esami del concorso di cui all'art. 7 succitato constano di due prove scritte e di una prova orale e vertono sulle seguenti materie:

     a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

     b) diritto e procedura penale, con particolare riguardo alla polizia giudiziaria;

     c) elementi di diritto civile;

     d) leggi e regolamenti di pubblica sicurezza e principali leggi amministrative;

     e) norme ed ordinamenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli ufficiali di pubblica sicurezza. Norme amministrativo-contabili del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     f) Codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (disciplina, servizio interno, servizio territoriale);

     g) nozioni di cultura generale (storia moderna e contemporanea, storia della letteratura italiana, geografia);

     h) nozioni di armi e tiro.

     Le prove scritte vertono sulle materie di cui alle lettere a) e b); quella orale su tutto il programma.

     La Commissione esaminatrice è presieduta dal vice capo della Polizia ed è composta di un docente universitario in materia giuridico-amministrativa, del maggior generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di un capo divisione della Direzione generale della pubblica sicurezza e di un ispettore generale di pubblica sicurezza.

     Un funzionario dell'Amministrazione dell'interno od un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

 

          Art. 8.

     I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che risultino vincitori del concorso per i posti ad essi riservati dall'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, sono nominati allievi ufficiali di pubblica sicurezza e con tale qualifica partecipano al corso di istruzione previsto dall'articolo medesimo, al termine del quale, se riportano l'idoneità negli esami finali previsti dai programmi della Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza, da approvarsi con decreto del Ministero dell'interno, conseguono la nomina a sottotenenti in servizio permanente effettivo.

     All'atto dell'ammissione al corso di istruzione i sottufficiali di cui al comma precedente debbono rinunziare, per tutta la durata del corso, al grado rivestito.

     Gli allievi ufficiali che non conseguono l'idoneità al termine del corso suddetto, vengono restituiti al ruolo di provenienza.

     I partecipanti al corso di istruzione che dimostrino insufficienza dei requisiti morali, fisici o intellettuali occorrenti per ricoprire il grado di ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono, previo parere della Commissione di avanzamento, essere dimessi dal corso suddetto.

     Coloro che, ai sensi dei commi precedenti, cessano dalla qualità di allievi, vengono ripristinati nel grado precedentemente ricoperto, computandosi ad ogni effetto il periodo di frequenza della scuola.

 

          Art. 9.

     I posti vacanti nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non sono riservati ai sensi dell'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, sono conferiti:

     a) per un terzo, nel grado di tenente, mediante speciale concorso per titoli, al quale possono partecipare, previo nulla osta della rispettiva Amministrazione, i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del Corpo automobilistico e specialità autorizzate dell'Esercito, i sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo e gradi corrispondenti della Marina militare, i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, ruolo piloti o commissariato, i tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, i tenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli di amministrazione e commissariato dell'Esercito e i tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto.

     Sono esclusi gli ufficiali appartenenti a ruoli che abbiano la carriera limitata al grado di capitano;

     b) per due terzi, nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare gli ufficiali di complemento delle Armi e dei Corpi indicati nella precedente lettera a), che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio da ufficiale di almeno sei mesi e siano in possesso di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali.

 

          Art. 10.

     Gli esami del concorso di cui alla lettera b) dell'articolo precedente constano di tre prove scritte e di una prova orale e vertono sulle materie seguenti:

     1) diritto civile;

     2) diritto e procedura penale;

     3) diritto amministrativo;

     4) diritto costituzionale;

     5) economia politica e diritto del lavoro;

     6) leggi e regolamenti di polizia;

     7) ordinamenti politico-amministrativi e militari;

     8) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (di disciplina, di servizio territoriale, di servizio interno);

     9) nozioni di armi e tiro.

     Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1, 2 e 3; quella orale su tutto il programma.

     La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, è presieduta da un consigliere di Stato ed è composta dal vice capo della Polizia, di un sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, di un docente universitario in materia giuridico-amministrative, del maggior generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di un direttore capo divisione della Direzione generale della pubblica sicurezza.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore all'8°.

 

          Art. 11.

     I vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'art. 9 del presente decreto sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un apposito corso di istruzione, della durata non inferiore a tre mesi, presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo.

     Qualora non vengano riconosciuti idonei, sono restituiti alle Amministrazioni militari di provenienza.

     I vincitori del concorso previsto dalla lettera b) dello stesso articolo sono nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in esperimento e devono frequentare un apposito corso di istruzione presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma, della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale, ove superino i prescritti esami finali, conseguono la nomina a sottotenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

     I frequentatori del corso suddetto, qualora dimostrino insufficienza dei requisiti morali, fisici o intellettuali occorrenti per ricoprire il grado cui aspirano nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono dimessi dal corso.

     I programmi dei corsi di istruzione presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.

     L'Amministrazione ha facoltà di assegnare ai concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alla lettera b) dell'art. 9, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso.

 

          Art. 12.

     Negli esami dei concorsi di cui agli articoli 7 e 8 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

     La votazione nelle prove orali non deve essere inferiore ai sette decimi.

     La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

     La graduatoria dei vincitori dei concorsi è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

     L'anzianità assoluta di nomina in servizio permanente effettivo dei sottotenenti e dei tenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo è determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, per i provenienti dal concorso di cui all'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, e rispettivamente a tenente e sottotenente di pubblica sicurezza in esperimento, per i provenienti dai concorsi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 della medesima legge.

     L'anzianità relativa di ruolo dei predetti ufficiali è determinata dalla graduatoria che sarà compilata a seguito dei risultati conseguiti negli esami finali al termine dei corsi d'istruzione svolti presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza.

 

          Art. 13.

     Agli allievi ufficiali di cui al primo comma dell'art. 8 è attribuito lo stesso trattamento economico stabilito per i sottufficiali in analoga posizione dell'Arma dei carabinieri.

     Ai tenenti assunti in via di esperimento ai sensi del primo comma dell'art. 11 è attribuito, a carico del bilancio del Ministero dell'interno, il trattamento economico in godimento nel Corpo di provenienza.

     Ai sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in esperimento, di cui al terzo comma dello stesso art. 11 è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

 

          Art. 14.

     Per l'ammissione ai concorsi previsti dai precedenti articoli e per lo svolgimento delle prove di esame di cui al presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

     I concorrenti dovranno possedere la statura minima di metri 1,68.

     In quanto non modificate od innovate col presente decreto, è mantenuta validità alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 22 aprile 1953, n. 342. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista. Le disposizioni contenute nel presente decreto che siano contrarie o comunque incompatibili con quelle contenute nella stessa legge sono abrogate dall’art. 96 della L. 29 marzo 1956, n. 288. Le disposizioni del presente provvedimento concernenti il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono abrogate dall’art. 21 della L. 9 giugno 1964, n. 405.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.