§ 46.8.533 - D.M. 28 luglio 2005, n. 180.
Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa per i dipendenti del Ministero della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/07/2005
Numero:180


Sommario
Art. 1.  Finalità del fondo-casa
Art. 2.  Modalità di finanziamento del fondo-casa
Art. 3.  Gestione del fondo-casa
Art. 4.  Organi di gestione e funzioni
Art. 5.  Concessione dei mutui al personale
Art. 6.  Limite delle somme erogabili
Art. 7.  Esclusione dalla concessione del mutuo
Art. 8.  Obblighi dei mutuatari
Art. 9.  Ammortamento dei mutui
Art. 10.  Gestione attraverso un istituto di credito dei mutui concessi dall'Amministrazione della difesa


§ 46.8.533 - D.M. 28 luglio 2005, n. 180. [1]

Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa per i dipendenti del Ministero della difesa.

(G.U. 8 settembre 2005, n. 209)

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

 

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni, ed in particolare l'articolo 14 che indica le modalità di riassegnazione al bilancio del Ministero della difesa delle somme trattenute a titolo di canone sulle competenze mensili dei concessionari;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, 3 giugno 1989, concernente la disciplina della concessione degli alloggi di servizio al personale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare l'articolo 9, comma 4, il quale detta disposizioni in ordine alle finalità degli introiti derivanti dai canoni degli alloggi di servizio delle Forze armate;

Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale istituisce il fondo-casa per il personale del Ministero della difesa e, nel rideterminare nella misura complessiva del 50 per cento la quota parte degli introiti derivanti dai canoni da riassegnare al bilancio del Ministero della difesa, destina il 15 per cento di tale quota al fondo-casa. Lo stesso comma, altresì, prevede l'emanazione di un regolamento di gestione e di utilizzo del fondo da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari previo parere del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER);

Visto l'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, il quale prevede che la menzionata quota complessiva del 50 per cento derivante all'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata nella misura dell'85 per cento alla manutenzione degli alloggi di servizio e nella misura del 15 per cento al fondo-casa;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la delibera n. 16 del COCER, in data 26 febbraio 2004, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine allo schema di regolamento, entro i termini previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione della rappresentanza militare;

Udito il parere n. 1636/05 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 18 aprile 2005;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari le quali hanno espresso parere favorevole in data 5 luglio 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota protocollo n. 8/35696 del 12 luglio 2005);

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Finalità del fondo-casa

     1. Il fondo-casa, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, è volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, ovvero la concessione di un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari già accesi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa ed in corso di ammortamento.

 

     Art. 2. Modalità di finanziamento del fondo-casa

     1. Il fondo-casa è alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata al bilancio dell'Amministrazione medesima.

 

     Art. 3. Gestione del fondo-casa

     1. Gli introiti di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati presso la competente sezione della tesoreria provinciale la quale provvede alla loro riassegnazione sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa per la concessione dei mutui.

     2. Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo gestito dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa.

     3. La Direzione di amministrazione interforze, ai sensi dell'articolo 10, concede i mutui e trasferisce i relativi fondi all'istituto di credito individuato con apposito contratto di servizio da stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in esito ad una procedura ad evidenza pubblica, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

     4. L'istituto di credito di cui al comma 3, con riferimento all'intero territorio nazionale, riscuote le rate di ammortamento dei mutui erogati che vengono versate su apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale restituisce le rate di ammortamento al Ministero della difesa per la rialimentazione del fondo sul capitolo di spesa di cui al comma 1.

 

     Art. 4. Organi di gestione e funzioni

     1. Il Segretariato generale del Ministero della difesa e direzione nazionale degli armamenti, di seguito definito Segretariato:

     a) coordina l'attività di gestione e di utilizzo del fondo-casa;

     b) verifica l'andamento del fondo-casa;

     c) determina il tasso d'interesse dei mutui dopo aver acquisito il parere del direttore generale del Dipartimento del Tesoro;

     d) accerta che le graduatorie, di cui al comma 2, e la gestione dei fondi siano realizzate in conformità alle disposizioni del regolamento;

     e) presenta al termine dell'anno finanziario una relazione sullo stato del fondo-casa al Ministro della difesa.

     2. Gli Stati maggiori di Forza armata formano distinte graduatorie, per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i volontari e per il personale civile, ai fini della concessione dei mutui, nei limiti delle disponibilità derivate dalla percentuale degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti da ciascuna Forza armata e dalle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. Per la formazione delle graduatorie del personale civile, gli Stati maggiori di Forza armata acquisiscono il preventivo parere della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa.

     3. La Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa provvede alla gestione dei fondi, nell'ambito delle direttive del Segretariato.

     4. La Direzione di amministrazione interforze cura le funzioni amministrative:

     di concessione dei mutui agevolati;

     di esecuzione della spese relative al fondo-casa e di tenuta della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 4, anche con riguardo alle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

     di controllo sull'attività svolta dall'istituto di credito per applicazione delle clausole del contratto di servizi di cui all'articolo 10 del regolamento.

     5. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, provvede annualmente alla ripartizione dell'ammontare complessivo del fondo per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti ed alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al rispettivo personale.

 

     Art. 5. Concessione dei mutui al personale

     1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 2, determinate con il procedimento definito nell'allegato A, possono essere concessi mutui individuali, di durata decennale, quindicennale o ventennale, al:

     a) personale militare appartenente alle Forze armate in servizio permanente ed al personale civile del Ministero della difesa;

     b) coniuge superstite, non legalmente separato, nè divorziato, o ai figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attività di servizio, purchè titolari di pensione.

     2. All'istituzione e al funzionamento della commissione, di cui all'allegato A, si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

     3. La domanda di concessione del mutuo, conforme al modello in allegato B, è presentata dagli interessati secondo le modalità indicate nell'allegato A che costituisce con 1'allegato B parte integrante del regolamento.

     4. Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano la domanda di concessione del mutuo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del congiunto.

     5. La priorità di accesso al mutuo è determinata dalle graduatorie di cui al comma 1.

     6. I mutui garantiti da ipoteca sono concessi dall'Amministrazione della difesa esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1, con riferimento ad alloggi che rientrano nella proprietà dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), fatta salva l'eventuale comunione dei beni tra i coniugi.

     7. L'allegato B, di cui al comma 2, può essere modificato con provvedimento del Ministero della difesa.

 

     Art. 6. Limite delle somme erogabili

     1. L'importo massimo erogabile per ogni mutuo è fissato in Euro 150.000. In ogni caso la somma massima mutuabile agli aventi diritto non può superare il 90 per cento del valore della casa in costruzione, determinato dal contratto stipulato con la ditta costruttrice, comprensivo del costo del terreno da edificare o il 75 per cento del valore dell'immobile da acquistare, ovvero dell'importo occorrente per estinguere i mutui ipotecari già accesi per l'acquisizione della prima casa ed in corso di ammortamento.

     2. Con provvedimento del Segretario generale del Ministero della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, sentito lo Stato maggiore della difesa, possono essere concessi al personale mutui in deroga ai limiti di cui al comma 1, in relazione alla disponibilità del fondo-casa e all'andamento del tasso di inflazione, nonchè a situazioni di particolare carico urbanistico di alcune aree metropolitane che creano un contesto di obiettivo innalzamento dei costi di acquisto delle abitazioni.

 

     Art. 7. Esclusione dalla concessione del mutuo

     1. Sono esclusi dalla concessione del mutuo:

     a) i soggetti che siano proprietari di un'abitazione o porzione di abitazione, in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore, dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia superiore a 30.000 euro;

     b) i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare il coniuge convivente o un parente convivente proprietario, in qualsiasi località del territorio nazionale, di un'abitazione o porzione di abitazione con un valore superiore a quello di cui alla lettera a), determinato con identico parametro;

     c) previa valutazione dell'amministrazione, il personale che si trovi in aspettativa per motivi privati o che sia sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;

     d) i soggetti ai quali sono alienati gli alloggi di cui all'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

     Art. 8. Obblighi dei mutuatari

     1. Non è consentita la costituzione, da parte dei mutuatari di cui all'articolo 5, di diritti reali di usufrutto, uso od abitazione in favore di terzi sull'immobile per il quale è stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso.

     2. La violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo il recupero del capitale residuo.

 

     Art. 9. Ammortamento dei mutui

     1. Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile ed il loro valore è costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'articolo 10.

     2. La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari è determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d'interesse è fissato con provvedimento del Segretariato ed è variato in relazione all'andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

     3. Il mutuo può essere estinto anticipatamente ed è esclusa l'applicazione di penalità a carico del mutuatario.

 

     Art. 10. Gestione attraverso un istituto di credito dei mutui concessi dall'Amministrazione della difesa

     1. Il Ministero della difesa, per la gestione delle attività connesse ai mutui concessi dalla Direzione di amministrazione interforze, si avvale di un istituto di credito, con il quale è stipulata apposita convenzione, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, i cui contenuti generali sono definiti dal Segretariato. L'istituto, in apposita clausola del contratto, si impegna a restituire all'amministrazione i ratei di ammortamento anche se non riscossi.

     2. Le spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario sono indicate nel contratto di cui al comma 1 e sono poste interamente a carico dei mutuatari.

 

 

Allegato A

(art. 5, comma 1)

 

MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI MUTUI

 

1. Commissioni per la formazione delle graduatorie.

Gli Stati maggiori di Forza armata, al fine di definire le graduatorie per l'assegnazione dei mutui del fondo-casa:

nominano annualmente nel mese di dicembre un'apposita commissione;

designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.

Ogni commissione è composta da:

un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi corrispondenti;

cinque membri titolari di cui:

un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente;

un militare appartenente al ruolo dei marescialli;

un militare del ruolo dei sergenti;

un volontario di truppa in servizio permanente;

un dipendente civile segnalato dalla Direzione generale per il personale civile;

un presidente sostituto e cinque membri sostituti. Un membro titolare svolge le funzioni di segretario. Dei componenti del personale militare, due devono far parte della rappresentanza militare.

Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari quando questi siano temporaneamente indisponibili.

Ai componenti delle commissioni non è consentita la possibilità di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui.

Le commissioni sono convocate dal presidente per l'esame delle domande di concessione del mutuo, ai fini della formazione delle graduatorie. In tale circostanza le commissioni:

esaminano tutte le domande di assegnazione di mutuo;

deliberano in merito all'inclusione dei richiedenti nelle relative graduatorie o alla esclusione dalle stesse.

 

2. Modalità per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione dei mutui.

Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui:

sono formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15 luglio, ed hanno validità fino alla data di formazione delle graduatorie successive;

comprendono i nominativi di coloro che hanno presentato domanda, correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse;

indicano, per ciascun richiedente, il grado o la qualifica rivestititi, il cognome, il nome, il comando o l'ente di appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a base del calcolo, il punteggio finale conseguito ed eventuali note esplicative;

comprendono in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per ciascuno di essi la relativa motivazione.

Le graduatorie così formate, approvate all'unanimità e riportate a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi di Stato maggiore per l'approvazione e la successiva comunicazione da parte degli Stati maggiori di Forza armata agli organi ed enti interessati alla gestione ed erogazione dei mutui, nonchè agli alti Comandi periferici per la diffusione tra il personale.

Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati maggiori di Forza armata. La posizione in graduatoria o l'esclusione dalla stessa, nonchè l'eventuale concessione del mutuo, vengono comunicate

dagli Stati maggiori a ciascun richiedente.

 

3. Documenti e coefficienti per la definizione della graduatoria.

Il richiedente, ai fini dell'inserimento nella graduatoria, presenta una domanda, come da modello in allegato B, compilata e corredata da:

stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;

copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dei componenti il nucleo familiare, intendendosi come nucleo familiare, ai sensi del regolamento, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi;

copia del documento matricolare da cui risultino l'anzianità di servizio e i trasferimenti o gli imbarchi effettuati;

documentazione comprovante il mutuo già concesso da terzi per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, nel caso in cui la domanda sia presentata per l'estinzione dello stesso;

attestazione in ordine all'inesistenza di una della cause di esclusione;

eventuale documentazione sanitaria comprovante gravi invalidità o inabilità permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente.

La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di dichiarazioni non conformi al vero, ferma restando ogni possibile conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente dalla facoltà di chiedere la concessione dei mutui agevolati.

Per l'aggiornamento delle graduatorie, la documentazione dovrà essere rinnovata, ovvero integrata:

ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi;

all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi forniti;

a richiesta delle commissioni.

La cancellazione dei richiedenti dalle graduatorie è determinata da:

domanda in tal senso;

rinuncia alla concessione del mutuo;

mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta.

Le graduatorie sono formate elencando i richiedenti in ordine crescente di punteggio, espresso con tre cifre decimali e calcolato in base alla seguente formula:

 

R1+R2+R3+R4+U/ F+T+S x H

 

Si intende per:

R1 - reddito annuo lordo;

R2 - reddito annuo lordo della moglie;

R3 - somma dei redditi annui lordi dei figli;

R4 - somma dei redditi annui lordi di altri familiari;

U - numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per i quali il richiedente ha utilizzato un alloggio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI ed ASC) o ex INCIS/militare;

F - numero dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso il richiedente;

T - numero dei trasferimenti o degli imbarchi effettuati d'autorità o a domanda, esclusa la prima assegnazione, che hanno comportato variazione del comune della sede di servizio;

S - numero degli anni di servizio dalla data di arruolamento o di assunzione (approssimato all'unita);

H - coefficiente relativo a gravi invalidità o infermità permanenti di uno o più componenti il nucleo familiare convivente.

Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati ed acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, deliberano circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con

invalidità non inferiore al 75%. Esso è pari a 0,8 per ogni

invalido, ed è pari a 1 in ogni altra ipotesi.

In caso di parità, costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario:

il maggior numero di familiari a carico;

il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente.

 

4. Modalità amministrative per la concessione e l'estinzione del mutuo.

Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioè la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di servizio e le rate di ammortamento dei mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa finalizzato alla concessione dei mutui del fondo-casa.

L'ammontare del fondo viene ogni anno ripartito dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti ed alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. La ripartizione in ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al quale si riferiscono le graduatorie è effettuata in proporzione alla effettiva consistenza numerica del personale utilizzatore degli alloggi di servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora nella formazione delle singole graduatorie per il secondo semestre non risultino assegnatari in numero sufficiente ad esaurire i fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in misura proporzionale, per soddisfare il personale iscritto nelle altre graduatorie.

Per la gestione e l'erogazione del mutuo è stipulata una convenzione con un istituto di credito che assicuri il servizio sull'intero territorio nazionale. L'utilizzo delle risorse e la concessione dei singoli mutui sono disposti dalla Direzione di amministrazione interforze che si avvale della collaborazione tecnica del suddetto Istituto. La direzione di amministrazione interforze esplica le seguenti funzioni:

amministrativa, svolta in contabilità speciale, per la tenuta dei conti delle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

di controllo sull'attività svolta dall'istituto di credito, in relazione alle clausole recate dalla convenzione.

L'effettiva erogazione del finanziamento, è, peraltro, subordinata all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-legale esperita dall'istituto convenzionato. In particolare, detto istituto assicura:

l'analisi finanziaria delle capacità di rimborso del richiedente;

la valutazione e l'acquisizione delle garanzie ipotecarie;

la gestione amministrativa dei finanziamenti per l'intera loro durata;

il versamento delle rate di ammortamento, indipendentemente dal regolare assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari, secondo la clausola cosiddetta del «non riscosso per riscosso»;

il rendiconto contabile al Ministero della difesa delle operazioni svolte.

L'istituto convenzionato può erogare mutui integrativi applicando il tasso di mercato.

 

 

Allegato B

(art. 5, comma 2)

 

MODELLO DI DOMANDA

 

Oggetto: Domanda di assegnazione di mutuo del fondo-casa per (a)....

(b) Roma

Il sottoscritto (c) .... nato a .... il ................

in servizio presso (d) ....tel. (e) .......

residente a .... in via/piazza .... n. ........

cod. fiscale .... chiede l'assegnazione di un mutuo del fondo-casa per (a) .... di Euro .............. (....)

 

Dichiara in proposito:

di aver preso visione del «Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa»;

di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione, la concessione e l'estinzione di mutui gli obblighi connessi con la utenza;

di conoscere la convenzione stipulata con l'istituto di credito per l'erogazione e l'estinzione del debito.

Allo scopo fornisce i seguenti elementi di valutazione:

1. Reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente Euro ...., di cui (f):

proprio Euro ...............................;

della moglie Euro ..........................;

dei figli Euro .............................;

di altri familiari Euro ....................;

2. Utenza di alloggi di servizio (esclusi APP, SLI e ASC):

 

Località

Tipo di alloggio (g)

Data di assegnazione

Data di rilascio

 

 

 

 

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

 

3. Composizione del nucleo familiare convivente (h):

 

Cognome

Nome

Data di nascita

Relazione di parentela

A carico (si / no)

codice fiscale

..................

..................

..................

.................................

..................

..................

..................

..................

..................

.................................

..................

..................

..................

..................

..................

.................................

..................

..................

 

per un totale di ........... componenti, compreso il richiedente;

4. Numero dei trasferimenti o imbarchi: ....;

5. Anzianità di servizio: anni .... mesi ....;

6. Numero dei componenti il nucleo familiare con invalidità

permanenti (i);

7. Il richiedente, il coniuge convivente o altro componente il nucleo familiare (1):

non è proprietario nel territorio nazionale di un alloggio privato, per cui richiede il mutuo per acquisto o costruzione in località .... (prov. .....);

è proprietario nel territorio nazionale di un alloggio o porzione di alloggio privato, il cui valore dichiarato, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia inferiore a 30.000 euro;

è proprietario nel territorio nazionale di un unico alloggio privato in località .... (prov. .....), per cui richiede il mutuo per estinguere altro mutuo già contratto ad esso relativo.

8. Varie:

allegati (1):

stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;

n. ... dichiarazioni dei redditi dei componenti il nucleo familiare convivente;

documentazione comprovante anzianità di servizio e trasferimenti o imbarchi;

documentazione comprovante il mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà;

documentazione sanitaria comprovante invalidità permanenti;

altro: ....

Località .................

Data .....................

Firma del richiedente

 

(a) motivazione della richiesta di mutuo (acquisto, acquisto con ristrutturazione, costruzione, estinzione mutuo);

(b) Stato Maggiore di Forza armata/Direzione generale per il personale civile;

(c) grado o qualifica, cognome e nome;

(d) Comando/Ente presso il quale è effettivo il richiedente;

(e) numero telefonico militare e/o civile del richiedente;

(f) indicare nei vari alinea l'entità dei redditi lordi annui e allegare, per ciascun componente del nucleo familiare, copia dei modelli utilizzati per la più recente dichiarazione dei redditi;

(g) specificare se demaniale (ASIR, ASGC, ASI, AST) o IACP/militare (ex INCIS);

(h) elencare nell'ordine: moglie, figli e altri familiari. In caso di variazioni del nucleo familiare successive alla presentazione della domanda, il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione;

(i) ai fini della graduatoria è valido un coefficiente di inabilità non inferiore al 75%;

(l) depennare le voci che non interessano.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.