Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/08/1991 |
Numero: | 280 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. L'estensione dei benefici di cui all'art. 1, decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'art. 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come [...] |
Art. 4. |
§ 98.1.26706 - Legge 14 agosto 1991, n. 280.
Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti.
(G.U. 29 agosto 1991, n. 202)
1. L'art. 1 della
"Art. 1. 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla
1. All'art. 6 della
"Ai familiari dei destinatari di cui all'art. 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni".
1. L'estensione dei benefici di cui all'art. 1, decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'art. 6 della
2. Alla liquidazione ed erogazione dei benefici previsti dalla presente legge si procede a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo autorizzati dall'art. 4.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 26.100 milioni nel 1992 e in lire 39.400 milioni nel 1993 per l'erogazione dei benefici pregressi di cui all'art. 3, comma 1, ed in lire 10.000 milioni annui a decorrere dal 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanità militare".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 2268 del