| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
| Capitolo: | 71.2 organizzazione |
| Data: | 26/06/2026 |
| Numero: | 114 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 |
| Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 71.2.322 - D.M. 26 giugno 2026, n. 114.
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.
(G.U. 30 giugno 2026, n. 149)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Visto il
Visti il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia», pubblicato nella G.U. n. 107 dell'11 maggio 2009;
Visto l'articolo 4 del
Visto l'articolo 87, commi 1 e 3 del
Visto il
Visto il
Visto il
Rilevata la necessità di effettuare un'ulteriore riprogrammazione che tenga conto delle peculiarità sperimentate nei diversi uffici giudiziari, al fine di garantire che l'obbligatorietà del processo penale telematico sia sostenuta da strumenti effettivamente utilizzabili, stabili e coerenti con le esigenze della giurisdizione, evitando il disallineamento tra la previsione normativa e la capacità operativa reale degli uffici medesimi, mediante la rimodulazione differenziata dei termini di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare per tutti gli uffici giudiziari dal 1° gennaio 2027;
Visti gli articoli 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile in tema di deroga alla vacatio legis ordinaria dei regolamenti e 87, commi da 4 a 6-bis, del
Sentiti il Consiglio superiore della magistratura, che si è espresso nella seduta del 3 giugno 2026 e il Consiglio nazionale forense che si è espresso in data 21 maggio 2026;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 23 giugno 2026;
Vista la
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217
1. All'articolo 3 del
a) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
b) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, con esclusione dei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d'appello per i minorenni, nonchè di quelli di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale, e di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° luglio 2027;
b) Ufficio del giudice di pace, Corte di cassazione e Procura generale presso la Corte di cassazione, con esclusione dei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale, nonchè di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° gennaio 2028;
c) tribunale per i minorenni e procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029;
d) tribunale di sorveglianza, a far data dal 1° gennaio 2030.
5-bis. Il deposito di cui al comma 5 ha luogo esclusivamente con modalità telematiche altresì nelle seguenti ipotesi:
a) nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, a far data dal 1° gennaio 2028;
b) nei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d'appello per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029;
c) nei procedimenti di cui al libro X del codice di procedura penale, a far data dal 1° luglio 2029;
d) nei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, e XI del codice di procedura penale, e in quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° luglio 2030.
6. Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati esterni può avere luogo anche con modalità telematiche nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, fino al 30 giugno 2027;
b) Corte di cassazione, Procura generale presso la Corte di cassazione e Ufficio del giudice di pace, fino al 31 dicembre 2027.»;
c) al comma 7, le parole: «Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli» sono sostituite dalle seguenti: «Negli», e dopo le parole: «indicati dal comma 5» sono inserite le seguenti: e nei procedimenti indicati dal comma 5-bis, fino alle date ivi rispettivamente stabilite per ciascuno di essi,»;
d) il comma 8 è soppresso.
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1905