§ 71.2.297 - D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.
Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:29/12/2023
Numero:217


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44
Art. 3.  Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. [...]
Art. 4.  Abrogazioni


§ 71.2.297 - D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44».

(G.U. 30 dicembre 2023, n. 303)

 

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata»;

     Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;

     Visto l'articolo 36 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

     Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile, e il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;

     Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

     Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»;

     Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22;

     Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;

     Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;

     Visto l'art. 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

     Rilevata la necessità di definire le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto;

     Rilevata, altresì, la necessità di adeguare le vigenti regole tecniche riguardanti il processo civile telematico alla disciplina contenuta nel Titolo V-ter («Disposizioni relative alla giustizia digitale») delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonchè alla disciplina contenuta nell'articolo 36 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che detta ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione;

     Rilevata, ancora, la necessità, di modificare il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, al fine di adeguare in maniera uniforme e comune le regole tecniche dei procedimenti telematici, sia civili che penali, alle disposizioni processuali introdotte con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 e con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

     Rilevata, infine, la necessità di individuare gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonchè i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale;

     Sentiti il Consiglio superiore della magistratura, che si è espresso nella seduta del 6 dicembre 2023, e il Consiglio nazionale forense in data 6 dicembre 2023;

     Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale in data 30 novembre 2023;

     Acquisito il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 30 novembre 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023;

     Acquisito il concerto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, espresso in data 28 dicembre 2023, come richiesto dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2023;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonchè la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44

     1. Al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni

     a) all'articolo 2, comma 1:

     1) alla lettera b), le parole «struttura tecnologica-organizzativa» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma informatica» e dopo le parole «l'accesso» sono inserite le seguenti: «o il collegamento»;

     2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis): portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati; b-ter): portale delle notizie di reato: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato;»;

     3) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis): servizio elettronico di recapito certificato qualificato: il servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);»;

     4) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) identificazione informatica: processo di identificazione dell'utente abilitato interno o esterno per l'accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformità alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);»;

     5) alla lettera g), dopo le parole «firma elettronica» è aggiunta la seguente «qualificata» e sono soppresse le parole «avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura»;

     6) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis): firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata, creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);»;

     7) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) fascicolo informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonchè le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente;»;

     8) dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) applicativo informatico: insieme di programmi messi a disposizione dal Ministero della giustizia ai soggetti abilitati interni;»;

     9) alla lettera m), al numero 3) dopo le parole «del giudice» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato» e il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) soggetti abilitati esterni pubblici: l'Avvocatura generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonchè il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive;»;

     10) alla lettera q) le parole «sentito DigitPa» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale»;

     11) la lettera u) è sostituita dalla seguente: «u) pagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, che si avvale della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD;»;

     12) la lettera v) è sostituita dalla seguente: «v) Identificativo unico di versamento: codice numerico conforme agli standard stabiliti da pagoPA, che costituisce elemento identificativo delle operazioni che transitano su pagoPA.»

     13) le lettere z) e aa) sono soppresse;

     b) all'articolo 7, al terzo comma, dopo le parole «è costituito» sono inserite le seguenti: «mediante i dati contenuti nell'indice di cui all'articolo 6-quater del CAD, ove disponibili, e»;

     c) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

     «Art. 7 bis. (Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato). - 1. Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento.

     2. Il portale delle notizie di reato consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato di atti e documenti su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

     3. L'accesso ai portali di cui ai commi 1 e 2 avviene a norma dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.»;

     d) all'articolo 8, comma 1, le parole «mettono a disposizione dei» sono sostituite dalle seguenti: «consentono ai»;

     e) all'articolo 9:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il fascicolo informatico contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico.»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformità alla disciplina processuale vigente.»

     3) al comma 4,

     a) alla lettera a) la parola «la costituzione» è sostituita dalla seguente: «la formazione»;

     b) alla lettera b), dopo le parole «del procedimento» sono aggiunte le seguenti: «e di ogni altro specifico contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare»;

     c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico;»

     d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fascicolo informatico»;

     f) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11 (Formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico). - 1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34, che stabiliscono altresì le informazioni strutturate destinate ad essere inserite nei registri informatici.»;

     g) all'articolo 13:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.»;

     2) al comma 2:

     a) le parole «la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34,»;

     b) dopo le parole «della giustizia» sono aggiunte le seguenti: «, senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti»;

     3) al comma 3:

     a) al primo periodo, le parole «la ricevuta di avvenuta consegna» sono sostituite dalla seguente: «la conferma» e sono soppresse le seguenti: «, altresì,»;

     b) il secondo periodo è soppresso;

     4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione si osservano le apposite specifiche tecniche previste dall'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41»;

     5) al comma 5, le parole «dei professionisti abilitati e» e la parola «pubblici» sono soppresse;

     6) al comma 7, le parole «nonchè dagli operatori della cancelleria o della segreteria» sono soppresse;

     7) alla rubrica, le parole «e degli utenti privati» sono sostituite dalle seguenti: «nel procedimento civile»;

     i) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

     «Art. 13 bis. (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale). - 1. Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34.

     2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.

     3. Al fine di garantire la riservatezza degli atti e dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.»;

     l) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

     «Art. 14 (Documenti e allegati in forma di documento analogico). - 1. I documenti e gli allegati depositati in forma di documento analogico sono identificati e descritti nel fascicolo informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti e degli allegati di cui al comma 1, e ad inserirla nel fascicolo informatico.»;

     m) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

     «Art. 15 (Deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni). - 1. L'atto del procedimento, redatto in forma di documento informatico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, è depositato nel fascicolo tramite l'applicativo l'informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     2. Se il provvedimento del magistrato è in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.»;

     n) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

     «Art. 16 (Comunicazioni o notificazioni per via telematica dall'ufficio giudiziario). - 1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, la comunicazione o la notificazione per via telematica da un soggetto abilitato interno ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero negli altri pubblici elenchi previsti dalle legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     2. La comunicazione o la notificazione per via telematica tra soggetti abilitati interni avviene in interoperabilità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.

     3. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica degli atti e dei documenti formati e depositati in forma di documento analogico da comunicare o da notificare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.

     4. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo informatico.

     5. La comunicazione o la notificazione che contiene dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

     6. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale.» [1];

     o) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Art. 17 (Notificazioni per via telematica tramite UNEP). - 1. Le richieste di notifica per posta elettronica certificata sono inoltrate dai soggetti abilitati interni ed esterni all'UNEP tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     2. Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di posta elettronica del destinatario dal registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero da uno degli altri pubblici elenchi previsti dalla legge.

     3. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce, nonchè le ricevute di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.»;

     p) all'articolo 20, al comma 1, al primo periodo:

     1. dopo la parola «Il» sono soppresse le seguenti: «gestore di posta elettronica certificata del»;

     2. dopo le parole «soggetto abilitato esterno» sono inserite le seguenti: «deve dotarsi di una casella di posta elettronica conforme agli» e soppresse le seguenti «, fermi restando gli»;

     3. dopo le parole «della posta elettronica certificata»,» sono inserite le seguenti: «o di un recapito certificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) che disponga di soluzioni idonee» e soppresse le seguenti: «è tenuto ad adottare software antispam idoneo»;

     4. dopo le parole «trasmissione di messaggi» sono soppresse le seguenti: «di posta elettronica»;

     q) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

     «Art. 21 (Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti). - 1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     3. L'atto o il documento che contiene dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 o dati di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'articolo 34.»;

     r) all'articolo 27:

     1) al comma 1:

     a) al primo periodo, le parole «Ad eccezione della fase di cui all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dalla legge» e le parole «è costituito» sono sostituite dalle seguenti: «esercita la difesa»;

     b) al secondo periodo, le parole «L'utente» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dalla legge, l'utente» e le parole «in cui è parte» sono soppresse;

     2) al comma 3, le parole «delega, rilasciata ai sensi dell'articolo 9 regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578» sono sostituite dalle seguenti: «sostituzione del difensore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 147»

     s) all'articolo 30:

     1) al comma 1:

     a) al primo periodo, le parole «nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente tramite pagoPA, accedendo al portale dei servizi telematici»;

     b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La ricevuta di pagamento può essere acquisita automaticamente dai sistemi oppure trasmessa dall'interessato all'ufficio, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del CAD.»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I sistemi del dominio giustizia verificano la regolarità delle ricevute di pagamento telematico»;

     t) all'articolo 34:

     1) al comma 1, le parole «sentito DigitPA» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Fino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche vigenti, già adottate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.».

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime

     1. Fermo quanto disposto dai commi 7 e 8, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale nei seguenti uffici giudiziari penali:

     a) procura della Repubblica presso il tribunale;

     b) Procura europea;

     c) tribunale ordinario, limitatamente all'ufficio del giudice per le indagini preliminari;

     d) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

     2. Fermo quanto disposto dal comma 8, a decorrere dal medesimo termine indicato al comma 1, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, nei seguenti uffici giudiziari penali:

     a) corte di appello

     b) tribunale ordinario;

     c) giudice di pace;

     d) procura generale presso la corte di appello.

     e) procura della Repubblica presso il tribunale;

     f) Procura europea.

     3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli uffici giudiziari diversi da quelli indicati, ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.

     4. Fermo quanto disposto dal comma 2, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale anche nei casi diversi da quelli disciplinati dal comma 1:

     a) negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura europea e del tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2025;

     b) negli uffici della procura generale presso la corte di appello, della corte di appello, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione a decorrere dal 30 giugno 2025.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale anche negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.

     6. Fermo quanto disposto dal comma 2, la disposizione di cui al comma 5 si applica anche al deposito di atti, documenti, richieste e memorie negli uffici del giudice di pace.

     7. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonchè alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

     8. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonchè della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche [2].

 

     Art. 4. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli articoli 4, comma 1, 18, commi 1, 2 e 3, 19, 27, comma 4, 30, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44 sono abrogati [3].

     2. Dalla medesima data di cui al comma 1, i decreti del Ministero della giustizia del 4 luglio 2023 recante «Portale deposito atti penali (PDP)» e del 18 luglio 2023 recante «Portale deposito atti penali - Avvio fase di sperimentazione» sono abrogati.

 

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3406


[1] Lettera così corretta con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2024, n. 7.

[2] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2024, n. 7.

[3] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2024, n. 11.