| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
| Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
| Data: | 04/12/2025 |
| Numero: | 185 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 |
| Art. 2. Clausola di invarianza |
| Art. 3. Entrata in vigore |
§ 12.6.187 - D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 185.
Modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
(G.U. 11 dicembre 2025, n. 287)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 1, dopo la lettera v-ter) è inserita la seguente: "v-ter.1) «ente designato per la liquidazione": una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione individuale o di gruppo prevede la sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o ad altra analoga procedura concorsuale applicabile, ovvero identificata come soggetto, diverso da un ente designato per la risoluzione, ma appartenente a un gruppo soggetto a risoluzione, per il quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione;»;
b) all'articolo 16-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «che non sono enti designati per la liquidazione»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi del comma 1-ter non si applicano l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78-bis del
1-ter. La Banca d'Italia può determinare, su base individuale, il requisito di cui al comma 1 nei confronti di un ente designato per la liquidazione, in misura superiore a quella sufficiente ad assorbire le perdite ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositanti.».
c) all'articolo 16-ter:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «La Banca d'Italia esonera dall'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili i soggetti di cui all'articolo 2 quando si tratta di» sono sostituite dalla seguente: «Agli», e dopo le parole «credito fondiario,» sono inserite le seguenti: «non si applica l'articolo 16-bis, comma 1-ter,»;
1.2) alla lettera a), le parole: «conformemente al Titolo, IV, Capo IV, Sezione, II» sono soppresse;
1.3) alla lettera b), la parola: «istituti» è sostituita dalla seguente: «intermediari»;
2) al comma 2, la parola: «esonerati» è sostituita dalla seguente: «esentati»;
d) all'articolo 16-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso previsto dall'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'ente designato per la liquidazione soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passività computabili utilizzando uno o più dei seguenti strumenti, elementi o passività:
a) fondi propri;
b) passività che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere b) e d), del
c) passività di cui all'articolo 16-quater, comma 2.»;
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Agli strumenti di fondi propri e alle passività computabili emessi da società controllate che sono enti designati per la liquidazione, nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, non si applicano le deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del
3-ter. In deroga al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione, ma sono controllati da un ente designato per la risoluzione o da una società avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea, deducono gli strumenti di fondi propri detenuti in enti designati per la liquidazione, appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ma nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, qualora l'importo aggregato di tali strumenti detenuti sia pari o superiore al 7 per cento dell'importo totale dei fondi propri e delle passività che soddisfano i criteri di computabilità di cui all'articolo 16-octies, comma 6, di detti soggetti, calcolato annualmente al 31 dicembre come media nei dodici mesi precedenti.»;
e) all'articolo 16-octies, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostitute dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In deroga ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia può determinare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata nei confronti di un soggetto di cui ai commi 1 e 2 se ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) il soggetto soddisfa una delle seguenti condizioni:
1) è controllato direttamente dall'ente designato per la risoluzione e:
1.1) l'ente designato per la risoluzione è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico Bancario avente sede legale in Italia e facente parte del medesimo gruppo soggetto a risoluzione;
1.2) l'ente designato per la risoluzione non controlla direttamente altri soggetti, aventi sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nei confronti dei quali sia stato determinato il requisito minimo di fondi propri e passività computabili;
1.3) l'applicazione delle deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del
2) è destinatario del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro solo su base consolidata e la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata non porterebbe a sovrastimare la componente di ricapitalizzazione di cui all'articolo 16-quinquies, comma 1, lettera b), del sottogruppo costituito dai soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi è una prevalenza di enti designati per la liquidazione;
b) l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata invece che su base individuale non ha un effetto negativo significativo sulla credibilità e fattibilità della strategia di risoluzione del gruppo, nè sulla capacità del soggetto di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione, nè, infine, sull'adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma del titolo IV, capo II, degli strumenti di capitale e delle passività computabili del soggetto in questione o di altre componenti del gruppo soggetto a risoluzione.».
3) al comma 5, dopo la parola: «3» sono aggiunte le seguenti: «, 3-bis»;
4) al comma 6, dopo la parola: «3» sono aggiunte le seguenti «, 3-bis»;
5) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei casi indicati ai commi 3 e 3-bis, quando il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è applicato su base consolidata, il relativo ammontare dei fondi propri e delle passività computabili include le seguenti passività emesse ai sensi del comma 6, lettera a), dai soggetti controllati di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea inclusi nel perimetro di consolidamento:
a) passività emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione non inclusi nel perimetro di consolidamento del soggetto che rispetta il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata;
b) passività emesse a favore di un azionista non facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
6-ter. Le passività incluse nell'ammontare dei fondi propri e delle passività computabili ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 6-bis, non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili applicabile al soggetto controllato incluso nel perimetro di consolidamento, la somma dei seguenti elementi:
a) le passività emesse dal soggetto controllato a favore del soggetto che soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione inclusi nel perimetro di consolidamento;
b) i fondi propri emessi dal soggetto controllato conformemente al comma 6, lettera b).»;
f) all'articolo 16-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, le parole: «paragrafo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafi 2, 4, lettera b), e 5,»;
2) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. La Banca d'Italia determina, tenuto conto delle modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate della Commissione europea su proposta dell'ABE, il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione al pubblico applicabili agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali abbia determinato il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-ter. Dette modalità sono determinate nei limiti di quanto necessario per verificare il rispetto di tale requisito e sono comunicate all'ente designato per la liquidazione.»;
g) all'articolo 16-duodecies, comma 1, le parole: «passività soggette al bail-in» sono sostituite dalle seguenti: «fondi propri e passività computabili» e dopo la parola: «16-octies» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le decisioni adottate a norma dell'articolo 16-octies, comma 3-bis».
Art. 2. Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.