Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 06/11/2024 |
Numero: | 212 |
Sommario |
Art. 1. Proroga termini di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 |
Art. 2. Applicazione della legge n. 717 del 1949 |
Art. 3. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 |
Art. 4. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 |
Art. 5. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.616 - Ordinanza 6 novembre 2024, n. 212.
Disposizioni e proroga termini in materia programmi di opere pubbliche e altre disposizioni in materia di ricostruzione. Modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 137 del 29 marzo 2023, n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 30 dicembre 2022, n. 51 del 28 marzo 2018 e n. 131 del 30 dicembre 2022.
(G.U. 7 dicembre 2024, n. 287)
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Vista la
Visto l'art. 1, comma 990, della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonchè dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonchè dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonchè disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;
Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023 ex art. 11, comma 2, del
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonchè per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»;
Considerato, altresì, che, al fine di consentire ai soggetti attuatori di adeguarsi agli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, ha previsto che «I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione o per l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023. Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato per la modalità dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per diversa modalità prevista dalla normativa vigente»;
Considerato che, mediante la suddetta proroga e grazie alla semplificazione operativa introdotta con lo strumento degli atti tipo, sono state avviate e sono in corso le progettazioni degli interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;
Viste le ordinanze n. 160 del 13 dicembre 2023, n. 173 del 29 marzo 2024 e n. 187 del 30 maggio 2024;
Visti i commi 10 e 11 dell'art. 1, della ordinanza n. 137 del 2023 (come da ultimo modificati dalle ordinanze n. 160 del 2023, n. 173 del 2024 e n. 187 del 2024) che stabiliscono che:
«10. Entro il 31 ottobre 2024 il soggetto attuatore deve aver affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 milioni ad eccezione dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00.
11. Entro il 31 ottobre 2024 il soggetto attuatore deve aver proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per importi superiori a 500.000 euro, nonchè di lavori di importi superiori a 5,3 milioni.»;
Considerato che, alla data odierna, le progettazioni sono ancora in corso e che appare necessario procedere a una nuova proroga dei suddetti termini;
Ritenuto congruo e proporzionato al generale principio del risultato, codificato all'art. 1 del
Ritenuto, altresì che, in un'ottica di coordinamento degli interventi previsti nell'ordinanza n. 137 del 2023, con quelli inseriti nelle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023, la proroga dei suddetti termini deve applicarsi anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022;
Visto, altresì, l'art. 1 della
«Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonchè le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:
due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
un per cento per gli importi pari o superiori a cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro;
Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonchè gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro;
I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo;
Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto;
A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale;
Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.»;
Visti, anche, l'art. 9, comma 2, della
Ritenuto che, per accelerare le procedure di ricostruzione e per la peculiarità delle stesse che, in ogni caso, non sempre concernono attività di nuova costruzione bensì interventi su edifici esistenti o preesistenti, occorre rimettere alla discrezionalità delle singole amministrazioni competenti e ai singoli soggetti gestori, l'applicabilità delle percentuali e dei criteri previsti dall'art. 1 della
Considerato che tale opzione di facoltatività applicativa delle percentuali e dei criteri previsti dalla
Vista l'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, recante «Attuazione dell'art. 13 del
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 4, della suddetta ordinanza n. 51 del 2018 (come modificato dall'ordinanza n. 155 del 14 novembre 2023) il quale dispone che:
«4. Nelle ipotesi di edifici pubblici già ammessi a contributo ai sensi del
Visti, altresì:
l'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 51 del 2018, il quale dispone che: «3. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, del
l'art. 7 dell'ordinanza n. 51 del 2018, il quale dispone che:
«1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 13, comma 4, del
2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede a trasferire agli uffici speciali gli importi corrispondenti ai contributi da erogare. Le risorse così erogate formano oggetto di separata evidenza contabile di autonoma voce in sede di rendiconto dell'attività del Commissario straordinario.
3. Con provvedimento del commissario straordinario, su richiesta degli uffici speciali interessati motivata con riferimento all'effettivo avvio ed allo stato di avanzamento delle istruttorie relative alle fattispecie disciplinate dal presente capo, è disposta un'anticipazione al fine di consentire la tempestiva erogazione dei contributi accertati prima dell'avvio della fase di rendicontazione di cui al comma 1.»;
Ritenuto di dover chiarire che le modalità di finanziamento dei maggiori danni occorsi al patrimonio immobiliare di proprietà pubblica indicate negli articoli 5, comma 3, e 7 della richiamata ordinanza n. 51 del 2018, debbano essere ricondotte alla esclusiva condizione di sussistenza di un precedente finanziamento riferito al sisma 2009 e non già all'ulteriore condizione dell'intervenuto avvio dei lavori;
Vista l'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, recante «Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica»;
Visto, in particolare, l'art. 9 rubricato «Armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi su edifici successivi al 1945 ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e disposizioni transitorie», il quale al comma 2 introdotto dall'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023, stabilisce che:
«2. Per le domande di contributo relative ad immobili di interesse culturale e paesaggistico definite dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 116 del 2021, per le quali non sia stata formalizzata in tempo utile la richiesta di applicazione del nuovo regime previsto dall'art. 13, comma 2, della ridetta ordinanza, i soggetti legittimati possono regolarizzare la domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione nel caso in cui l'applicazione dei nuovi incrementi riduca o annulli l'accollo delle residue somme necessarie per il completamento degli interventi.»;
Ritenuto di dover consentire, seppur al solo fine della riduzione o annullamento dell'accollo eventualmente esistente, l'adesione al nuovo regime contributivo introdotto dall'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 entro il termine di conclusione dei lavori, in luogo del termine di trenta giorni oggi previsto, in analogia alle diverse disposizioni introdotte in occasione dell'entrata in vigore di modifiche sostanziali della contribuzione parametrica (a titolo esemplificativo con l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022);
Ritenuti sussistenti tutti gli elementi e le condizioni di legge per procedere ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
Tenuto conto del nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto ai sensi dell'art. 32 del
Visti l'art. 33, comma 1, del
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire ai soggetti attuatori di adeguare i propri cronoprogrammi al fine di strutturare e portare a compimento le singole procedure di affidamento, nonchè di chiarire i richiamati profili in ordine alle progettazioni delle opere e alle finalità a cui destinare gli importi stanziati cadauna;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche nella Cabina di coordinamento del 29 ottobre 2024 e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0042752-A-31/10/2024;
Dispone:
Art. 1. Proroga termini di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023
1. All'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, come da ultimo modificato dall'ordinanza n. 187 del 30 maggio 2024, le parole «Entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 31 dicembre 2024».
2. All'art. 1, comma 11, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, come da ultimo modificato dall'ordinanza n. 187 del 30 maggio 2024, le parole «Entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 31 dicembre 2024».
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, le proroghe disposte con il presente articolo si applicano, oltre che agli interventi di cui alla menzionata ordinanza, anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022.
Art. 2. Applicazione della
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
«2-bis. Le amministrazioni competenti e i soggetti attuatori dei singoli interventi hanno la facoltà di applicare le percentuali e i criteri previsti dall'art. 1 della
2. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, dopo le parole «I termini e le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12» e prima di quelle «si applicano altresì agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022», sono inserite le seguenti:
«e di cui all'art. 2, comma 2-bis,».
Art. 3. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018
1. All'art. 8 dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nelle ipotesi di edifici pubblici già ammessi a contributo ai sensi del
Art. 4. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022
1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, come introdotto dall'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023:
a) le parole «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine dei lavori»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regolarizzazione della domanda non consente alcuna variazione del quadro economico complessivo del progetto approvato relativamente alle lavorazioni già ritenute ammissibili.».
Art. 5. Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2921