§ 17.2.616 - Ordinanza 6 novembre 2024, n. 212.
Disposizioni e proroga termini in materia programmi di opere pubbliche e altre disposizioni in materia di ricostruzione. Modifiche ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:06/11/2024
Numero:212


Sommario
Art. 1.  Proroga termini di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023
Art. 2.  Applicazione della legge n. 717 del 1949
Art. 3.  Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018
Art. 4.  Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022
Art. 5.  Entrata in vigore ed efficacia


§ 17.2.616 - Ordinanza 6 novembre 2024, n. 212.

Disposizioni e proroga termini in materia programmi di opere pubbliche e altre disposizioni in materia di ricostruzione. Modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 137 del 29 marzo 2023, n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 30 dicembre 2022, n. 51 del 28 marzo 2018 e n. 131 del 30 dicembre 2022.

(G.U. 7 dicembre 2024, n. 287)

 

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

     Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

     Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;

     Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonchè dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni;

     Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonchè dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

     Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonchè disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

     Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

     Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;

     Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonchè per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»;

     Considerato, altresì, che, al fine di consentire ai soggetti attuatori di adeguarsi agli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, ha previsto che «I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione o per l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023. Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato per la modalità dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per diversa modalità prevista dalla normativa vigente»;

     Considerato che, mediante la suddetta proroga e grazie alla semplificazione operativa introdotta con lo strumento degli atti tipo, sono state avviate e sono in corso le progettazioni degli interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;

     Viste le ordinanze n. 160 del 13 dicembre 2023, n. 173 del 29 marzo 2024 e n. 187 del 30 maggio 2024;

     Visti i commi 10 e 11 dell'art. 1, della ordinanza n. 137 del 2023 (come da ultimo modificati dalle ordinanze n. 160 del 2023, n. 173 del 2024 e n. 187 del 2024) che stabiliscono che:

     «10. Entro il 31 ottobre 2024 il soggetto attuatore deve aver affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 milioni ad eccezione dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00.

     11. Entro il 31 ottobre 2024 il soggetto attuatore deve aver proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per importi superiori a 500.000 euro, nonchè di lavori di importi superiori a 5,3 milioni.»;

     Considerato che, alla data odierna, le progettazioni sono ancora in corso e che appare necessario procedere a una nuova proroga dei suddetti termini;

     Ritenuto congruo e proporzionato al generale principio del risultato, codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prorogare i suddetti termini al 31 ottobre 2024, al fine di consentire ai comuni di procedere con gli affidamenti dei lavori susseguenti alle progettazioni degli interventi in corso o terminate;

     Ritenuto, altresì che, in un'ottica di coordinamento degli interventi previsti nell'ordinanza n. 137 del 2023, con quelli inseriti nelle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023, la proroga dei suddetti termini deve applicarsi anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022;

     Visto, altresì, l'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 (recante, «Norme per l'arte negli edifici pubblici»), ai sensi del quale:

     «Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonchè le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

     due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;

     un per cento per gli importi pari o superiori a cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;

     0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro;

     Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonchè gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro;

     I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo;

     Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto;

     A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale;

     Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.»;

     Visti, anche, l'art. 9, comma 2, della legge 5 agosto 1975, n. 412, che ha stabilito che per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, il disposto di cui richiamato art. 1 della legge n. 717 del 1949, è abrogato; nonchè l'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni in legge 19 febbraio 1979, n. 54, a norma del quale anche per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento il disposto al richiamato art. 1 della legge n. 717 del 1949 è abrogato;

     Ritenuto che, per accelerare le procedure di ricostruzione e per la peculiarità delle stesse che, in ogni caso, non sempre concernono attività di nuova costruzione bensì interventi su edifici esistenti o preesistenti, occorre rimettere alla discrezionalità delle singole amministrazioni competenti e ai singoli soggetti gestori, l'applicabilità delle percentuali e dei criteri previsti dall'art. 1 della legge 717 del 1949;

     Considerato che tale opzione di facoltatività applicativa delle percentuali e dei criteri previsti dalla legge n. 717 del 1949 si pone, altresì, come necessaria allo scopo di evitare dubbi o ritardi nella predisposizione dei progetti e nella successiva realizzazione delle opere;

     Vista l'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, recante «Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici»;

     Visto, in particolare, l'art. 8, comma 4, della suddetta ordinanza n. 51 del 2018 (come modificato dall'ordinanza n. 155 del 14 novembre 2023) il quale dispone che:

     «4. Nelle ipotesi di edifici pubblici già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009 per i quali alla data degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 fossero in corso i lavori, gli ulteriori danni cagionati da detti eventi sono finanziati con le modalità di cui ai precedenti articoli 5, comma 3, e 7»;

     Visti, altresì:

     l'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 51 del 2018, il quale dispone che: «3. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 la domanda di contributo è corredata da apposita richiesta di variante rispetto ai lavori già finanziati, accompagnata da perizia asseverata del tecnico incaricato comprovante gli ulteriori danni subiti, il nesso causale con gli eventi sismici, le ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie rispetto a quelle già previste e finanziate, la quantificazione delle nuove lavorazioni e i tempi necessari all'esecuzione delle stesse. L'ufficio speciale competente, col provvedimento con cui autorizza la variante, determina il contributo aggiuntivo e se necessario autorizza un nuovo termine per la conclusione dei lavori, comunque nel limite massimo di ulteriori dodici mesi»;

     l'art. 7 dell'ordinanza n. 51 del 2018, il quale dispone che:

     «1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, gli uffici speciali di cui all'art. 67-ter del decreto-legge n. 83/2012 comunicano trimestralmente al Commissario straordinario i provvedimenti di ammissione a contributo adottati per gli interventi di cui al presente capo, con indicazione distinta per tipologia di fattispecie ed entità dell'importo ammesso.

     2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede a trasferire agli uffici speciali gli importi corrispondenti ai contributi da erogare. Le risorse così erogate formano oggetto di separata evidenza contabile di autonoma voce in sede di rendiconto dell'attività del Commissario straordinario.

     3. Con provvedimento del commissario straordinario, su richiesta degli uffici speciali interessati motivata con riferimento all'effettivo avvio ed allo stato di avanzamento delle istruttorie relative alle fattispecie disciplinate dal presente capo, è disposta un'anticipazione al fine di consentire la tempestiva erogazione dei contributi accertati prima dell'avvio della fase di rendicontazione di cui al comma 1.»;

     Ritenuto di dover chiarire che le modalità di finanziamento dei maggiori danni occorsi al patrimonio immobiliare di proprietà pubblica indicate negli articoli 5, comma 3, e 7 della richiamata ordinanza n. 51 del 2018, debbano essere ricondotte alla esclusiva condizione di sussistenza di un precedente finanziamento riferito al sisma 2009 e non già all'ulteriore condizione dell'intervenuto avvio dei lavori;

     Vista l'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, recante «Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica»;

     Visto, in particolare, l'art. 9 rubricato «Armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi su edifici successivi al 1945 ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e disposizioni transitorie», il quale al comma 2 introdotto dall'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023, stabilisce che:

     «2. Per le domande di contributo relative ad immobili di interesse culturale e paesaggistico definite dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 116 del 2021, per le quali non sia stata formalizzata in tempo utile la richiesta di applicazione del nuovo regime previsto dall'art. 13, comma 2, della ridetta ordinanza, i soggetti legittimati possono regolarizzare la domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione nel caso in cui l'applicazione dei nuovi incrementi riduca o annulli l'accollo delle residue somme necessarie per il completamento degli interventi.»;

     Ritenuto di dover consentire, seppur al solo fine della riduzione o annullamento dell'accollo eventualmente esistente, l'adesione al nuovo regime contributivo introdotto dall'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 entro il termine di conclusione dei lavori, in luogo del termine di trenta giorni oggi previsto, in analogia alle diverse disposizioni introdotte in occasione dell'entrata in vigore di modifiche sostanziali della contribuzione parametrica (a titolo esemplificativo con l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022);

     Ritenuti sussistenti tutti gli elementi e le condizioni di legge per procedere ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

     Tenuto conto del nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

     Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

     Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire ai soggetti attuatori di adeguare i propri cronoprogrammi al fine di strutturare e portare a compimento le singole procedure di affidamento, nonchè di chiarire i richiamati profili in ordine alle progettazioni delle opere e alle finalità a cui destinare gli importi stanziati cadauna;

     Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

     Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche nella Cabina di coordinamento del 29 ottobre 2024 e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0042752-A-31/10/2024;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Proroga termini di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023

     1. All'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, come da ultimo modificato dall'ordinanza n. 187 del 30 maggio 2024, le parole «Entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti:

     «Entro il 31 dicembre 2024».

     2. All'art. 1, comma 11, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, come da ultimo modificato dall'ordinanza n. 187 del 30 maggio 2024, le parole «Entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti:

     «Entro il 31 dicembre 2024».

     3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, le proroghe disposte con il presente articolo si applicano, oltre che agli interventi di cui alla menzionata ordinanza, anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022.

 

     Art. 2. Applicazione della legge n. 717 del 1949

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, all'art. 2 dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:

     «2-bis. Le amministrazioni competenti e i soggetti attuatori dei singoli interventi hanno la facoltà di applicare le percentuali e i criteri previsti dall'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717».

     2. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, dopo le parole «I termini e le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12» e prima di quelle «si applicano altresì agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022», sono inserite le seguenti:

     «e di cui all'art. 2, comma 2-bis,».

 

     Art. 3. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018

     1. All'art. 8 dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Nelle ipotesi di edifici pubblici già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli ulteriori danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data al 24 agosto 2016 sono finanziati con le modalità di cui ai precedenti articoli 5, comma 3, e 7.».

 

     Art. 4. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022

     1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, come introdotto dall'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023:

     a) le parole «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine dei lavori»;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regolarizzazione della domanda non consente alcuna variazione del quadro economico complessivo del progetto approvato relativamente alle lavorazioni già ritenute ammissibili.».

 

     Art. 5. Entrata in vigore ed efficacia

     1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2024  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2921