§ 17.2.608 - Ordinanza 12 settembre 2024, n. 204.
Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:12/09/2024
Numero:204


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni della Ordinanza 17 settembre 2020, n. 105
Art. 2.  Entrata in vigore ed efficacia


§ 17.2.608 - Ordinanza 12 settembre 2024, n. 204.

Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020.

(G.U. 13 novembre 2024, n. 266)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

 

     Visto l'art. 9, comma 2, della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica italiana tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; nonchè i successivi articoli 14, 15 e 15-bis del medesimo decreto-legge;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

     Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

     Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

     Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto» e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento alle ordinanze n. 111 del 23 dicembre 2020, n. 132 del 30 dicembre 2022 e n. 144 del 28 giugno 2023;

     Considerato che l'art. 3 della suddetta ordinanza, rubricato «Affidamento dei lavori alle imprese», prevede al comma 2 che, in caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, il contratto debba avere un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 20% rispetto al contributo concesso per gli stessi;

     Considerate le difficoltà, segnalate da diversi soggetti attuatori, di reperire imprese disposte ad assumere l'esecuzione degli appalti a fronte dell'indicato ribasso imposto ai sensi del richiamato art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 105 del 2020, con il conseguente significativo rallentamento delle attività di ricostruzione soprattutto degli edifici per i quali sono previsti importi di ricostruzione minori;

     Considerato, altresì, che il successivo comma 3 della medesima disposizione consente, in alternativa, che la diocesi o l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto possa applicare, anche per la selezione dell'impresa, la procedura negoziata informale di cui al comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 105 del 2020;

     Ritenuto pertanto opportuno, per i lavori di importo inferiore ai 400.000 euro, consentire alla stazione appaltante - nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016 - di stipulare un contratto con un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 10% rispetto al contributo concesso per gli stessi, riducendo dunque sino a tale percentuale lo sconto obbligatorio;

     Considerato che ancora l'art. 3 dell'ordinanza n. 105 del 2020 prevede al comma 4, primo periodo, che «nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti richieste dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che si rendessero necessarie, se compatibili con la vigente disciplina di tutela sui beni culturali, sismica ed urbanistica, preventivamente valutate ed autorizzate dal vice Commissario»;

     Considerato che il successivo art. 4 reca la disciplina necessaria per la «Approvazione dei progetti e domanda di contributo»;

     Ritenuto di uniformare la procedura di approvazione delle varianti a quella per l'approvazione dei progetti prevista dall'art. 4, eliminando così all'art. 3, comma 4, la previsione che sancisce la necessità di autorizzazione della variante da parte del vice Commissario;

     Considerato altresì che il medesimo art. 3, comma 4, secondo periodo, prevede che «Le varianti in aumento sono ammesse, previa congrua motivazione tecnica, non oltre il limite del 20% rispetto all'importo dei lavori di cui al decreto di concessione e comunque entro il limite dell'importo del contributo concesso»;

     Considerata la frequente necessità di apportare varianti per percentuali maggiori in relazione alle condizioni di difficoltà in cui è stata formulata la stima iniziale dei lavori e degli interventi necessari (nonchè i relativi progetti) e la successiva frequente necessità di riformulare le previsioni iniziali;

     Ritenuta quindi la necessità sopprimere nella suddetta disposizione le parole «non oltre il limite del 20% rispetto all'importo dei lavori di cui al decreto di concessione e comunque entro il limite dell'importo del contributo concesso»;

     Considerata la necessità - al fine di semplificare e accelerare le procedure con riguardo ad edifici di rilevanza sociale, culturale e religiosa - di ammettere a finanziamento anche gli edifici di culto per i quali il nesso di causalità del danno con gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 sia stato accertato mediante perizia giurata a cura di un professionista abilitato;

     Considerata tuttavia l'opportunità che il suddetto professionista abilitato non svolga alcun'altra attività riferita agli interventi di riparazione o ricostruzione del medesimo edificio, al fine di evitare anche solo potenziali conflitti di interessi;

     Considerata la necessità di assicurare, in adempimento degli obblighi derivanti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, la custodia e conservazione dei beni culturali nonchè di altri beni mobili e delle opere d'arte esistenti negli edifici di culto, nelle more della realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto di cui alla programmazione commissariale;

     Ritenuta la possibilità di consentire che alle spese necessarie si provveda nei limiti del 3% dell'importo dei lavori, analogamente a quanto consentito per altri edifici che assolvono a funzioni di interesse pubblico o generale;

     Ritenuto altresì, qualora il suddetto importo sia impiegato per l'acquisto di immobili o strutture temporanee, che esso debba essere decurtato dall'ammontare del contributo programmato;

     Ritenuto che la suddetta percentuale possa essere prelevata anche a valere sui quadri economici di una pluralità di interventi, di competenza di uno o più soggetti attuatori, per un unico acquisto o locazione;

     Visto l'art. 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 che definisce il concetto di bene culturale e fissa i requisiti per l'assoggettamento dei beni ivi indicati alla disciplina del citato decreto legislativo;

     Considerato che, nelle more del completamento delle attività di ricostruzione alcuni edifici di culto hanno maturato i requisiti di cui all'art. 10 suddetto;

     Ritenuto, pertanto, necessario garantire adeguati interventi di conservazione anche sui suddetti edifici considerata in ogni caso la loro natura accertata o sopravvenuta di bene culturale;

     Ritenuto dunque coerente con la ratio del combinato disposto degli articoli 14, 15 e 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonchè con il principio di tutela del patrimonio culturale nazionale, estendere l'applicabilità disposizioni dell'ordinanza n. 105 del 2020 anche agli edifici di culto che abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 dopo gli eventi sismici del 2016;

     Considerato che l'allegato B all'ordinanza n. 105/2020 prevede alla lettera c) che «una somma pari al 30% dell'importo del contributo concesso al netto delle economie di gara, entro trenta giorni dalla presentazione al vice Commissario dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno l'80% dei lavori»;

     Considerata la riscontrata difficoltà per molti soggetti attuatori, che non dispongono delle necessarie risorse, ad anticipare gli importi necessari a garantire l'esecuzione dell'80% dei lavori;

     Ritenuto pertanto di dover consentire al vice Commissario, su richiesta motivata del soggetto attuatore, di valutare se procedere all'erogazione del finanziamento anche in caso di mancato raggiungimento della suddetta percentuale di lavori;

     Dato atto di aver condiviso nel corso di più incontri il contenuto e le linee essenziali della presente ordinanza con la Consulta della Conferenza episcopale italiana;

     Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

     Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la più celere ed efficace ricostruzione degli edifici di culto, in forza della loro valenza sociale, culturale e religiosa, nonchè in considerazione dei principi di rilevanza costituzionale dettati dall'art. 9 della Costituzione;

     Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

     Dato atto dell'intesa raggiunta nella cabina di coordinamento del 10 settembre 2024 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni della Ordinanza 17 settembre 2020, n. 105

     1. All'art. 3, rubricato «Affidamento dei lavori alle imprese», dell'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     (a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

     «2-bis. In caso di lavori di importo inferiore a 400.000 euro, il contratto affidato ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016 può contenere un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 10% rispetto al contributo concesso per gli stessi»;

     (b) al comma 4, primo periodo le parole «preventivamente valutate ed autorizzate dal vice Commissario» sono sostituite dalle parole «secondo le procedure di cui all'art. 4»;

     (c) al comma 4, secondo periodo, le parole «non oltre il limite del 20% rispetto all'importo dei lavori di cui al decreto di concessione e comunque entro il limite dell'importo del contributo concesso» sono soppresse.

     2. All'art. 5, rubricato «Disciplina della concessione del contributo», dell'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     (a) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma:

     «1-ter. Sono ammissibili a contributo gli interventi su edifici di culto per i quali il nesso di causalità del danno con gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 sia stato accertato mediante perizia giurata a cura di un professionista abilitato. Detto professionista non può svolgere alcun'altra attività riferita agli interventi di riparazione o ricostruzione del medesimo edificio»;

     (b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

     «6-bis. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, nel caso in cui non dispongano di idonee strutture, possono inserire nel quadro economico dei relativi interventi gli oneri strettamente necessari per la custodia e conservazione dei beni mobili, dei beni culturali e delle opere d'arte esistenti negli edifici di culto oggetto degli interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino. Detti oneri non possono comunque essere superiori al 3% dell'importo dei lavori, e comunque solo per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi. Il limite del 3% può anche essere calcolato in rapporto alla sommatoria degli importi dei lavori di più interventi di competenza dello stesso soggetto ovvero di competenza di diversi soggetti, previo accordo tra i medesimi. I suddetti importi possono essere impiegati anche per la locazione o l'acquisto di immobili o strutture temporanee. In caso di acquisto di immobili, al momento della rendicontazione dei lavori degli interventi programmati, l'importo dovrà essere decurtato dall'ammontare complessivo del contributo concesso».

     3. All'art. 8, rubricato «Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT», dell'ordinanza n. 105 del 2020, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

     «4. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli edifici di culto di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ancorchè la natura di bene culturale sia stata dichiarata o i relativi requisiti maturati in data successiva agli eventi sismici del 2016».

     4. nell'allegato B all'ordinanza n. 105 del 2020, alla lettera c), dopo le parole «una somma pari al 30% dell'importo del contributo concesso al netto delle economie di gara, entro trenta giorni dalla presentazione al vice Commissario dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno l'80% dei lavori» e prima del punto e virgola, sono aggiunte le seguenti:

     «, salvo che, su richiesta motivata dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza, il Commissario straordinario ritenga motivatamente di procedere all'erogazione del contributo anche prima del raggiungimento della suddetta percentuale di lavori».

 

     Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia

     1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2024  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2596