§ 17.2.403 - Ordinanza 17 settembre 2020, n. 105.
Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:17/09/2020
Numero:105


Sommario
Art. 1.  Nomina da parte delle Diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti del responsabile tecnico della procedura
Art. 2.  Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore alla soglia comunitaria da [...]
Art. 3.  Affidamento dei lavori alle imprese
Art. 4.  Approvazione dei progetti e domanda di contributo
Art. 5.  Disciplina della concessione del contributo
Art. 6.  Spese per la gestione amministrativa
Art. 7.  Edifici di culto soggetti alla ricostruzione pubblica
Art. 8.  Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT
Art. 9.  Regime transitorio e abrogazioni
Art. 10.  Efficacia


§ 17.2.403 - Ordinanza 17 settembre 2020, n. 105.

Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto.

(G.U. 10 febbraio 2021, n. 34)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

     Visto l'art. 38 (rimodulazione delle funzioni commissariali) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 201, n. 130;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»;

     Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

     Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

     Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge:

     l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     l'art. 15, comma 3-bis, come modificato dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, con il quale prevede che «Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'art. 15-bis. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

     l'art. 15-bis, comma 3-bis, il quale prevede che «Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4 del presente decreto»;

     Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

     Vista l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019, recante «Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - modifica dell'ordinanza n. 38/17»;

     Visto l'art. 9-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in base al quale In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonchè quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai Titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale;

     Visto il Protocollo d'intesa per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14, comma 9, decreto-legge, sottoscritto in data 21 dicembre 2016 dal Commissario straordinario, dal rappresentante della Conferenza episcopale italiana e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

     Ritenuto l'aggravamento, a causa del decorso del tempo, delle condizioni di necessità della messa in sicurezza degli edifici e dell'urgenza di riaprire al culto le chiese che costituiscono un riferimento essenziale della vita sociale delle comunità locali;

     Considerato che dapprima l'art. 11, comma 1, lettera d), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, quindi l'art. 37, comma 1, lettera c-bis), numeri 1) e 2), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, infine, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, hanno progressivamente ricondotto nell'ambito della disciplina di diritto privato, al fine di semplificarne e accelerarne la realizzazione, gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

     Considerato che, in particolare, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, ha stabilito che i suddetti interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro;

     Considerato che gli interventi immediati di messa in sicurezza finalizzati a consentire la continuità e delle attività di culto e la riapertura al culto delle chiese, così come gli interventi volti alla contestuale realizzazione di opere definitive e non provvisorie, qualora ne emerga la possibilità in relazione alla prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere e dalla conseguente convenienza economica, contemplati dalle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017, possono essere ricompresi nello stesso regime semplificato degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei medesimi immobili, se e in quanto di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro;

     Ritenuto che, conseguentemente, occorre disciplinare, con la presente ordinanza, le modalità di attuazione degli interventi sopra indicati sotto i seguenti profili:

     controllo dell'economicità e della trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche;

     definizione dei criteri di priorità di intervento;

     definizione del metodo di calcolo del costo del progetto;

     Ritenuta altresì la necessità di ridefinire l'elenco degli interventi che le Diocesi devono attuare direttamente e di quelli che dovranno invece essere realizzati a cura di altri soggetti pubblici attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge;

     Dato atto di aver condiviso nel corso di più incontri il contenuto e le linee essenziali della presente ordinanza con la Conferenza episcopale italiana;

     Raggiunta l'Intesa con la Cabina di coordinamento del 15 settembre 2020;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Nomina da parte delle Diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti del responsabile tecnico della procedura

     1. La Diocesi, nella persona dell'Ordinario diocesano, e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in persona del loro rappresentante, escluse le parrocchie, fatta salva l'autonomia dell'ordinamento canonico, possono individuare un architetto o un ingegnere, regolarmente iscritto all'albo professionale di competenza, o un professionista tecnico con almeno tre anni di esperienza in materia di ricostruzione post-sisma, che assume il ruolo e la denominazione di «Responsabile tecnico della procedura - RTP», ferma restando la responsabilità dell'ordinario diocesano quale soggetto attuatore di cui all'art. 15 comma 1 del decreto-legge 189/16. La Diocesi, e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, possono conferire al responsabile tecnico della procedura, nelle forme e secondo le modalità previste dalla propria organizzazione, incarichi di natura tecnica e amministrativa necessari all'attuazione degli interventi di ricostruzione.

     2. Il responsabile tecnico della procedura potrà essere nominato con affidamento diretto per tutti o parte degli interventi di ricostruzione di ciascuna Diocesi o ente ecclesiastico e sarà remunerato a valere sulle risorse indicate al successivo art. 6. Al responsabile tecnico può essere altresì affidato l'incarico di responsabile dei lavori ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008 come definito dall'art. 89, comma 1, lettera c).

 

     Art. 2. Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore alla soglia comunitaria da parte delle Diocesi o gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

     1. Il responsabile tecnico della procedura, in relazione ad uno o più interventi relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria, di competenza dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, e da essi attuati direttamente, ai sensi dell' art. 11, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede ad affidare l'incarico di progettazione e direzione dei lavori dell'intervento, ed eventualmente quello di responsabile del coordinamento per la sicurezza, nonchè l'incarico di collaudatore, ove necessario, a un professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (di seguito anche decreto Sisma), sulla base del principio di rotazione e, ove ritenuto opportuno, di un proprio elenco di professionisti specializzati, in possesso dei predetti requisiti.

     2. La scelta del contraente avviene secondo le norme del libro IV del Codice civile. Nell'ambito della propria autonomia, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono decidere di affidare i servizi professionali di cui al comma precedente mediante una procedura negoziata informale con la valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso l'elenco dei professionisti specializzati, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero anche mediante concorsi di progettazione di cui al Capo IV del decreto legislativo n. 50/2016.

     3. I compensi dei professionisti incaricati sono stabiliti ai sensi del decreto del Ministero della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, con riduzione prefissata del 30% nel caso di affidamento diretto.

 

     Art. 3. Affidamento dei lavori alle imprese

     1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, selezionano l'impresa affidataria dei lavori tra quelle iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30 del decreto Sisma secondo le regole della ricostruzione privata, ossia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto Sisma.

     2. In tal caso il contratto dovrà contenere un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 20% rispetto al contributo concesso per gli stessi.

     2-bis. In caso di lavori di importo inferiore a 400.000 euro, il contratto affidato ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016 può contenere un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 10% rispetto al contributo concesso per gli stessi [1].

     3. È in facoltà della Diocesi o dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto applicare, anche per la selezione dell'impresa, la procedura negoziata informale di cui al comma 2 del precedente art. 2.

     4. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti richieste dai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 che si rendessero necessarie, se compatibili con la vigente disciplina di tutela sui beni culturali, sismica ed urbanistica, secondo le procedure di cui all'art. 4. Le varianti in aumento sono ammesse, previa congrua motivazione tecnica [2].

     5. Con cadenza trimestrale, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, provvedono a comunicare al Commissario straordinario e all'USR e al comune territorialmente competenti, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi dell'art. 5, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonchè a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, per i quali svolgono la funzione di soggetti attuatori.

 

     Art. 4. Approvazione dei progetti e domanda di contributo

     1. Ai fini della approvazione del progetto e della domanda di concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l'art. 16 del decreto Sisma.

     2. In particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi dell'art. 16 richiamato, approva, ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, lettera a-bis) e b).

     Di regola il livello di approfondimento tecnico dei progetti da presentare all'Ufficio speciale per la ricostruzione è quello corrispondente al progetto esecutivo di cui all'art. 23 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, salvo che il progettista non ritenga che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 147, comma 5, del predetto codice dei contratti pubblici, nel qual caso è possibile la presentazione di un progetto definitivo. I progetti trasmessi all'USR sono contestualmente trasmessi alla Soprintendenza competente per l'esercizio delle funzioni di tutela di cui agli articoli 21 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e agli altri enti eventualmente competenti.

     3. I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre il termine di sessanta giorni. Gli USR procedono alla valutazione dell'ammissibilità a contributo degli interventi progettati, secondo le specifiche individuate nell'Allegato C alla presente ordinanza.

     4. Il Commissario straordinario, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta con i relativi documenti, convoca la Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto Sisma e provvede alla trasmissione degli atti ai soggetti interessati.

     5. I lavori della Conferenza permanente si concludono non oltre venti giorni, decorrenti dalla data della prima riunione. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di non superare i termini procedimentali indicati.

     6. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza permanente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.

     7. La determinazione conclusiva della Conferenza permanente comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

     Art. 5. Disciplina della concessione del contributo

     1. Il contributo pubblico per gli interventi sugli edifici di culto è concesso con decreto del Commissario straordinario, sulla base della determinazione di approvazione del progetto in esito ai lavori della Conferenza permanente. Il Commissario straordinario provvede con decreto alle variazioni delle previsioni di spesa relative agli interventi di cui all'elenco allegato alla presente ordinanza che si rendessero necessarie nel caso di discostamento tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivi derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici. [3].

     1-bis. Eventuali maggiori costi di singoli interventi, risultanti dall'approvazione del progetto potranno essere finanziati prioritariamente attingendo alle economie relative ad altri interventi o dai ribassi di cui all'art. 3, comma 2; nel caso di insufficienza di tali risorse, si potranno utilizzare altre somme già concesse alle singole Diocesi dalla programmazione vigente, fermo restando il limite complessivo corrispondente a detta assegnazione [4].

     1-ter. Sono ammissibili a contributo gli interventi su edifici di culto per i quali il nesso di causalità del danno con gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 sia stato accertato mediante perizia giurata a cura di un professionista abilitato. Detto professionista non può svolgere alcun'altra attività riferita agli interventi di riparazione o ricostruzione del medesimo edificio [5]

     2. Ai fini della concessione del contributo pubblico per gli interventi sugli edifici di culto si applica il Prezzario unico del Cratere del centro Italia previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto Sisma e dall'ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019.

     3. Il Commissario straordinario con proprio decreto può, su istanza del soggetto attuatore, provvedere alla variazione degli importi o degli interventi di cui all'elenco allegato (Allegato A) alla presente ordinanza ovvero sostituire uno o più interventi con altri ritenuti più urgenti, entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore così come risultanti dall'elenco medesimo.

     4. Il Commissario straordinario, al fine di consentire l'attuazione degli interventi inseriti nell'Allegato A alla presente ordinanza, dispone il trasferimento del contributo in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni - vice commissari secondo le modalità indicate dell'Allegato B alla presente ordinanza.

     5. Fermo restando che la copertura finanziaria degli interventi è assicurata dall'inserimento dell'intervento nell'elenco di cui all'Allegato A alla presente ordinanza, il vice commissario procede alla erogazione del finanziamento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, mediante accredito sul conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, secondo la tempistica e nei limiti indicati nell'Allegato B alla presente ordinanza.

     6. L'ordinario diocesano può destinare le somme derivanti dagli indennizzi relativi alle polizze assicurative, al finanziamento di interventi aggiuntivi a quelli previsti nel progetto ammesso a contributo pubblico. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivo degli interventi, saranno portate a decurtazione del contributo pubblico. A tal fine, il responsabile tecnico della procedura trasmette il quadro riepilogativo dell'utilizzo delle somme rinvenienti dalle polizze assicurative al Commissario prima dell'adozione del decreto di concessione del contributo.

     6-bis. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, nel caso in cui non dispongano di idonee strutture, possono inserire nel quadro economico dei relativi interventi gli oneri strettamente necessari per la custodia e conservazione dei beni mobili, dei beni culturali e delle opere d'arte esistenti negli edifici di culto oggetto degli interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino. Detti oneri non possono comunque essere superiori al 3% dell'importo dei lavori, e comunque solo per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi. Il limite del 3% può anche essere calcolato in rapporto alla sommatoria degli importi dei lavori di più interventi di competenza dello stesso soggetto ovvero di competenza di diversi soggetti, previo accordo tra i medesimi. I suddetti importi possono essere impiegati anche per la locazione o l'acquisto di immobili o strutture temporanee. In caso di acquisto di immobili, al momento della rendicontazione dei lavori degli interventi programmati, l'importo dovrà essere decurtato dall'ammontare complessivo del contributo concesso [6].

 

     Art. 6. Spese per la gestione amministrativa

     1. Ai sensi degli articoli 6 e 34, comma 5, del decreto-legge, per i costi riconducibili alla gestione dell'intervento da parte della Diocesi tramite Ordinario diocesano, relativi alle spese amministrative ammissibili a finanziamento, ai sensi dell'art. 6 comma 8, è riconosciuto un importo massimo rapportato all'importo dei lavori pari a:

     2,00% dell'importo dei lavori per importi fino a euro 300.000;

     1,50% dell'importo dei lavori per importi maggiori di euro 300.000 e inferiori a euro 1.000.000;

     1,00% dell'importo dei lavori per importi maggiori di euro 1.000.000 e inferiori alla soglia comunitaria.

     2. Il contributo alle spese generali di cui al comma 1, è coperto finanziariamente nell'ambito del quadro economico di ciascuno intervento.

 

     Art. 7. Edifici di culto soggetti alla ricostruzione pubblica

     1. Restano soggetti alla disciplina della ricostruzione pubblica, prevista dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di semplificazione delle procedure di appalto dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto-legge citato, nonchè della disciplina prevista dal decreto Sisma ove più vantaggiosa sotto il profilo della semplificazione, gli interventi relativi agli edifici di culto di proprietà dei comuni, del Demanio, del Fondo edifici di culto (FEC) e degli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria, questi ultimi di competenza del MIBACT, per la fase della progettazione , dell'affidamento dei lavori e dell'esecuzione.

     2. Restano in ogni caso salve, ove esistenti, le disposizioni di indirizzo per la progettazione elaborate dalle Soprintendenze competenti ed ogni altra attività da esse svolta nella fase anteriore all'affidamento della progettazione.

 

     Art. 8. Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT

     1. Il Commissario straordinario provvede, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con la Conferenza episcopale italiana, alla ricostituzione del tavolo tecnico già previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 21 dicembre 2016 in attuazione dell'art. 14, comma 9, del decreto Sisma, al fine di rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i suddetti soggetti per affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.

     2. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo trasferisce alle Diocesi e agli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti gli studi e gli elaborati tecnici e progettuali eventualmente già predisposti o comunque acquisiti per gli interventi che non sono più di sua competenza e assicura ogni utile collaborazione per la corretta impostazione ed elaborazione della progettazione.

     3. Al fine di agevolare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, nonchè, più in generale, di quelli inerenti la ricostruzione privata di edifici sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Commissario straordinario e il Ministero provvedono a elaborare, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento, riferiti soprattutto agli interventi più ricorrenti nella pratica attuativa, in modo da costituire un «abaco» delle buone pratiche condivise per guidare la redazione dei progetti e la valutazione degli interventi, anche ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni.

     4. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli edifici di culto di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ancorchè la natura di bene culturale sia stata dichiarata o i relativi requisiti maturati in data successiva agli eventi sismici del 2016 [7].

 

     Art. 9. Regime transitorio e abrogazioni

     1. La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore. Ove sia già stata affidata la progettazione a professionista incaricato, il progetto è acquisito sulla base dell'atto di conferimento. Per gli interventi sugli edifici di culto per i quali, alla predetta data, sia stato affidato l'incarico di progettazione, anche avvalendosi di Invitalia, il MiBact trasmette, nei modi definiti con provvedimento commissariale d'intesa con il Mibact, il progetto esecutivo ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che provvedono alla realizzazione dell'intervento ai sensi della presente ordinanza.

     2. Il regolamento delle spese sostenute dal Ministero fino alla data di entrata in vigore della presente ordinanza è definito sulla base di un'apposita intesa tra il Commissario straordinario e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

     3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ad eccezione delle norme di modifica di precedenti ordinanze in materia di opere pubbliche, fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici maturati.

     4. L'elenco degli interventi nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è sostituito con l'elenco allegato alla presente ordinanza relativo agli interventi per i quali non è stata ancora affidato l'incarico di progettazione. Con successivo elenco, da approvare con decreto del Commissario straordinario sentito il Mibact, sono individuati tutti gli altri interventi, anche previsti nelle precedenti ordinanze, per i quali le Diocesi e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui all'art. 1 assumono il ruolo di soggetti attuatori in base alla presente ordinanza.

 

     Art. 10. Efficacia

     1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Commissario straordinario.

     2. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione degli edifici di culto, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 189/2016, ed entra in vigore con la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Struttura commissariale www.sisma2016.gov.it

 

     Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2020  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2161

 

     Avvertenza:

     Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili all'interno del sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016: https://sisma2016.gov.it


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della Ordinanza 12 settembre 2024, n. 204.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della Ordinanza 12 settembre 2024, n. 204.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della Ordinanza 28 giugno 2023, n. 144.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della Ordinanza 28 giugno 2023, n. 144.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della Ordinanza 12 settembre 2024, n. 204.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della Ordinanza 12 settembre 2024, n. 204.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della Ordinanza 12 settembre 2024, n. 204.