Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 02/12/2024 |
Numero: | 195 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 |
Art. 2. Clausola di invarianza |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 12.6.184 - D.Lgs. 2 dicembre 2024, n. 195.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
(G.U. 18 dicembre 2024, n. 296)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 16-sexies:
1) al comma 1, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «inclusi»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini dell'articolo 16-decies, comma 2-bis, quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia calcola il requisito aggiuntivo di cui al comma 3:
a) per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea;
b) se non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione europea, per la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.»;
b) all'articolo 16-decies, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia valuta, anche nell'ambito dei collegi a cui partecipa ai sensi dell'articolo 70, se sia opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del soggetto qualificato come G-SII applicare quanto previsto dall'articolo 72-sexies del
2-ter. L'adeguamento di cui al comma 2-bis è disposto nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, adeguando il livello del requisito;
b) l'adeguamento non è disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.
2-quater. La somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera a), del
Art. 2. Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.