§ 2.3.385 - L.R. 4 novembre 2024, n. 29.
Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025 - 2027.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:04/11/2024
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle entrate e delle spese Bilancio di previsione 2025 - 2027.
Art. 2.  Allegati al Bilancio di previsione 2025 - 2027.
Art. 3.  Attuazione del Titolo II del D.Lgs. 118/2011.
Art. 4.  Disposizioni per il rilancio e l'accelerazione degli investimenti regionali.
Art. 5.  Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
Art. 6.  Autorizzazione al ricorso all'indebitamento.
Art. 7.  Ristrutturazione indebitamento.
Art. 8.  Gestione attiva del portafoglio di debiti.
Art. 9.  Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa.
Art. 10.  Limitazione all'assunzione di impegni.
Art. 11.  Disposizione sull'efficacia.


§ 2.3.385 - L.R. 4 novembre 2024, n. 29.

Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025 - 2027.

(B.U. 6 novembre 2024, n. 57 - S.O. n. 4)

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate e delle spese Bilancio di previsione 2025 - 2027.

1. Per l'esercizio finanziario 2025 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 4.197.596.371,77 e di cassa per euro 4.197.596.371,77 e spese di competenza per euro 4.197.596.371,77 e di cassa per euro 4.613.850.079,55 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2026 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.917.609.782,65 e spese di competenza per euro 3.917.609.782,65 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2027 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.840.991.581,27 e spese di competenza per euro 3.840.991.581,27 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono autorizzati per il triennio 2025 - 2027 gli accertamenti e gli incassi, gli impegni e i pagamenti nei limiti delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 2. Allegati al Bilancio di previsione 2025 - 2027.

1. Sono approvati i seguenti allegati al Bilancio di previsione 2025 - 2027:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto 2024 (Allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 9);

j) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 10);

k) la nota integrativa recante i riferimenti di cui agli Allegati 14 e 15 (Allegato 11);

l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 12);

m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 13);

n) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (Allegato 14);

o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili (Allegato 15);

p) l'elenco delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2025 - 2027 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi del comma 1, dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 16).

 

     Art. 3. Attuazione del Titolo II del D.Lgs. 118/2011.

1. Per l'attuazione del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni di Bilancio inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

 

     Art. 4. Disposizioni per il rilancio e l'accelerazione degli investimenti regionali.

1. Per il triennio 2025 - 2027, sono autorizzate, nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, le spese di investimento di cui all'elenco riportato nell'Allegato 15 iscritte nel Bilancio regionale 2025 - 2027.

 

     Art. 5. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2025 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 279.205.839,72.

 

     Art. 6. Autorizzazione al ricorso all'indebitamento.

1. In applicazione dell'articolo 40, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 118/2011 è autorizzato, per l'anno 2025, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 71.811.736,92 a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2024 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026).

2. Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia di ricorso al debito, è, altresì, autorizzato, nel triennio 2025 - 2027, il ricorso all'indebitamento fino all'importo di euro 24.000.000,00 per l'esercizio 2025, di euro 19.650.000,00 per il 2026 e di euro 12.650.000,00 per l'esercizio 2027, a copertura delle spese di investimento iscritte in ciascun esercizio nel Bilancio di previsione 2025 - 2027 per le finalità indicate nell'elenco delle spese finanziate da debito riportato nell'Allegato 15.

3. L'indebitamento di cui ai commi 1 e 2 può essere contratto dalla Giunta regionale per una durata massima di ammortamento di anni trenta, ad un tasso di interesse massimo pari al tasso determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo" da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 51.645.689,91 euro ai sensi dell'articolo 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai commi 1 e 2, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

5. Gli oneri per l'ammortamento dell'indebitamento di cui ai commi 1 e 2 trovano copertura negli stanziamenti dei Programmi 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" e 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della Missione 50 "Debito Pubblico", dello Stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2025 - 2027.

6. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del ri- schio di tasso di interesse. Su tali somme è istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura del rischio.

7. In relazione alla garanzia di cui al comma 6, la Giunta regionale può dare mandato al Tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il Tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

8. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

 

     Art. 7. Ristrutturazione indebitamento.

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)). A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati (comprese la rinegoziazione e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti obbligazionari contratti, nel rispetto delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L'indebitamento così ristrutturato non può eccedere la durata di anni trenta. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 6 e 7 dell'articolo 6.

 

     Art. 8. Gestione attiva del portafoglio di debiti.

1. Nei limiti e nelle forme consentite dalle norme statali vigenti, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 6.

 

     Art. 9. Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa.

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 è autorizzato per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella presente legge all'Allegato 16.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

     Art. 10. Limitazione all'assunzione di impegni.

1. Gli impegni a valere sugli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria - Legge di stabilità regionale 2017), come rifinanziati con la presente legge, sono subordinati al preventivo accertamento dell'entrata iscritta nel Titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 03 (capitolo 00220_E) del Bilancio di previsione 2025 - 2027.

 

     Art. 11. Disposizione sull'efficacia.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2025.

 

Allegati

(Omissis)