Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali: consiglio e giunta |
Data: | 24/02/2025 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche e integrazioni all'articolo 8 Funzionamento dei gruppi consiliari della legge regionale n. 2 del 2014. |
Art. 2. Modifiche e integrazioni all'articolo 9 Personale dei gruppi consiliari della legge regionale n. 2 del 2014. |
Art. 3. Integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di personale alle dipendenze del gruppo misto. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 1 (Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014) della legge regionale n. 20 del 2023. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 1.2.53 - L.R. 24 febbraio 2025, n. 5.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione e modifiche alla legge regionale n. 20 del 2023 in materia di cessazione anticipata del personale dei gruppi consiliari.
(B.U. 27 febbraio 2025, n. 11)
Art. 1. Modifiche e integrazioni all'articolo 8 Funzionamento dei gruppi consiliari della
1. All'articolo 8 della
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, adotta un regolamento che disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e definisce, nel rispetto della normativa vigente, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate a ciascun gruppo consiliare.";
b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. I gruppi consiliari possono rinunciare al contributo di cui al comma 1, lettera b bis).".
Art. 2. Modifiche e integrazioni all'articolo 9 Personale dei gruppi consiliari della
1. All'articolo 9 della
a) al comma 1 la lettera b bis) è soppressa;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'ammontare complessivo delle risorse destinate all'assunzione del personale di cui al comma 1 deve rispettare i limiti di spesa stabiliti dalla legislazione statale in materia. Il calcolo del rispetto dei limiti di spesa è effettuato tenendo conto del valore soglia determinato aggregando i dati relativi alla spesa di personale del Consiglio regionale e della Regione.
1-ter. Il Consiglio regionale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono mediante apposita intesa, da stipulare entro il 31 gennaio di ogni anno, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1-bis. Per l'anno 2025 il termine per la stipula dell'intesa di cui al presente comma è fissato al 31 marzo.
1-quater. La spesa di personale di cui al presente articolo non deve comunque superare l'ammontare massimo stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delie zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla
1-quinquies. Il numero massimo di personale che può essere reclutato dal gruppo consiliare con le modalità previste dal comma 1 è determinato nei limiti della sovvenzione annuale destinata a ciascun gruppo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), tenendo conto degli spazi assegnati a ciascun gruppo.";
c) al comma 3, prima della parola "gruppo" sono aggiunte le seguenti: "Presidente del";
d) al comma 7, prima della parola "gruppo" sono aggiunte le seguenti: "Presidente del";
e) al comma 7-bis, dopo la parola "dipendenze" sono aggiunte le seguenti: "funzionali del Presidente";
f) al comma 7-ter, il periodo che va dalle parole "Si possono prevedere" fino a "una unità." è soppresso;
g) al comma 7-quater, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) il periodo "Il Presidente del gruppo consiliare provvede alla stipula dei contratti a tempo determinato." è sostituito dal seguente: "Alla stipula dei contratti a tempo determinato provvede la competente struttura dell'Amministrazione consiliare nei limiti delle risorse destinate a ciascun gruppo per tale finalità.";
2) la frase ", che non può essere coniuge o convivente more uxorio di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l'incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado, " è soppressa;
3) dopo le parole "requisiti professionali." è inserito il seguente periodo: "I requisiti per l'accesso all'impiego, l'inquadramento giuridico e il trattamento economico sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza sulla base del vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigenziale della Regione per i corrispondenti livelli e profili professionali. L'Ufficio di Presidenza approva inoltre gli schemi contrattuali per i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo.";
4) dopo la frase "venga meno il rapporto fiduciario." è inserito il seguente periodo: "In tal caso il dipendente cessa il proprio servizio presso il gruppo consiliare a far data dalla formale comunicazione da parte del Presidente del gruppo al competente servizio dell'Amministrazione consiliare.";
5) il periodo che va dalle parole "In ogni caso" fino a "da svolgere." è sostituito dal seguente: "Alla cessazione del contratto per la scadenza della legislatura o, anticipatamente, per volontà di una delle parti per il venir meno del rapporto fiduciario, non sorge alcun diritto di assunzione né presso l'Amministrazione consiliare né presso il gruppo consiliare. In nessun caso l'assunzione del personale con contratto a tempo determinato consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.";
h) al comma 7-quinquies, la parola "comandati" è sostituita dalle seguenti: "reclutati con le modalità di cui al comma 1".
Art. 3. Integrazioni alla
1. Dopo l'articolo 9 della
"Art. 9 bis. (Personale alle dipendenze del gruppo misto)
1. Il personale alle dipendenze del gruppo misto è determinato nei limiti della sovvenzione annuale destinata a ciascun consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso nei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).
2. Le funzioni del Presidente del gruppo previste dall'articolo 9 si intendono attribuite, nei confronti di ciascuna unità di personale di cui al comma 1, al componente del gruppo misto che ha fatto richiesta di tale unità di personale.
3. Al rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, individuato da ciascun componente del gruppo misto, si applica la disciplina di cui all'articolo 9.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 1 (Interpretazione autentica dell'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
a) nel primo periodo le parole "al Presidente del Consiglio" sono sostituite dalle parole "alla struttura dell'Amministrazione consiliare competente a provvedere alla stipula dei contratti";
b) nel secondo periodo le parole ''dal Presidente del Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "dalla struttura dell'Amministrazione consiliare competente a provvedere alla stipula dei contratti".
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).