§ 1.2.51 - L.R. 29 dicembre 2023, n. 20.
Cessazione anticipata del personale dei Gruppi consiliari


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:29/12/2023
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.2.51 - L.R. 29 dicembre 2023, n. 20.

Cessazione anticipata del personale dei Gruppi consiliari

(B.U. 30 dicembre 2023, n. 72)

 

Art. 1. Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014

1. La disposizione "I medesimi contratti possono essere risolti in ogni momento per volontà del Presidente del Gruppo allorquando venga meno il rapporto fiduciario.", contenuta nel comma 7 quater dell'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), si interpreta nel senso che la natura esclusivamente fiduciaria del rapporto di lavoro, funzionale alla collaborazione nell'attività legislativa e nelle altre attività di indirizzo politico connesse alle prerogative riconosciute dallo Statuto speciale per la Sardegna ai consiglieri regionali, non necessita per la sua risoluzione di alcuna motivazione essendo sufficiente la comunicazione con la quale il Presidente del Gruppo trasmette al Presidente del Consiglio la dichiarazione del venir meno del rapporto fiduciario. La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, precedentemente dichiarata dal Presidente del Gruppo, è in tal caso trasmessa al dipendente dal Presidente del Consiglio regionale senza alcuna valutazione in merito.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. La presente legge introduce una disciplina di carattere organizzativo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).