§ 51.4.208 - D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:19/03/2024
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Modifiche al codice penale
Art. 2.  Modifiche al codice di procedura penale
Art. 3.  Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Art. 4.  Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283
Art. 5.  Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 6.  Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Art. 7.  Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 8.  Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Art. 9.  Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità
Art. 10.  Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello
Art. 11.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 51.4.208 - D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

(G.U. 20 marzo 2024, n. 67)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 1;

     Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;

     Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

     Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;

     Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;

     Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»;

     Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

     Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

     Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;

     Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;

     Acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997;

     Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa;

     Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al codice penale

     1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 582, secondo comma, le parole: «61, numero 11-octies),» sono soppresse e dopo la parola: «583» sono inserite le seguenti: «, 583-quater, secondo comma, primo periodo,»;

     b) all'articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «dal primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonchè dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),».

 

     Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale

     1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 111-bis, comma 4, dopo le parole: «le parti» sono inserite le seguenti: «e la persona offesa dal reato»;

     b) all'articolo 129-bis:

     1) al comma 1, le parole: «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;

     2) al comma 2, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;

     3) al comma 3, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;

     4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.»;

     5) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.

     4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.»;

     c) all'articolo 133-ter, al comma 1, secondo periodo, le parole: «e, in ogni caso» sono soppresse e dopo le parole: «prima della data suddetta» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi di urgenza, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7»;

     d) all'articolo 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.»;

     e) all'articolo 157-ter:

     1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «a giudizio», le parole: «sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dichiarato o eletto,» sono inserite le seguenti: «fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,»;

     2) al comma 2, le parole: «sia necessario» sono sostituite dalle seguenti: «è necessario», le parole: «sia in corso» sono sostituite dalle seguenti: «è in corso» e le parole: «sia ritenuto» sono sostituite dalle seguenti: «è ritenuto»;

     f) all'articolo 296, al comma 2, la parola: «provano» è sostituita dalla seguente: «dimostrano»;

     g) all'articolo 304, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b);»;

     h) all'articolo 324, al comma 2, le parole: «o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2» sono soppresse;

     i) all'articolo 408, comma 3, al secondo periodo le parole: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate» sono sostituite dalle seguenti: «La persona offesa è altresì informata»;

     l) all'articolo 412:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo.»;

     2) al comma 2, le parole: «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater» sono sostituite dalle seguenti: «della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3»;

     3) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4.»;

     m) all'articolo 415-bis, al comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima» sono sostituite dalla seguente: «Prima» e i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies sono abrogati;

     n) l'articolo 415-ter è sostituito dal seguente:

     «Art. 415-ter (Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha già disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 4. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

     2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate:

     a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

     b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca;

     c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2.

     3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno.

     4. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, nè richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

     5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando:

     a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata;

     b) è stata già presentata l'istanza di cui al comma 4.»;

     o) all'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), al numero 1), la parola: «settembre» è sostituita dalla seguente: «ottobre» e al numero 2), la parola: «febbraio» è sostituita dalla seguente: «marzo»;

     p) all'articolo 438, al comma 5, le parole: «ai prevedibili tempi dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «all'istruzione»;

     q) all'articolo 450, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).»;

     r) all'articolo 456, al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.» e dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Con il decreto l'imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

     s) all'articolo 459, comma 1-ter, al primo periodo, dopo le parole: «1981, n. 689,» è inserita la seguente: «anche» e, all'ultimo periodo, le parole: «ed emette decreto di giudizio immediato» sono sostituite dalle seguenti: «e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto»;

     t) all'articolo 510, il comma 3-bis è abrogato;

     u) all'articolo 545-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.» e, al comma 3, le parole: «; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689» sono soppresse;

     v) all'articolo 554-ter, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «424, commi 2, 3 e 4,»;

     z) all'articolo 598-bis:

     1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.»;

     2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale.»;

     3) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo.

     4-ter. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545-bis, in quanto applicabili.»;

     aa) all'articolo 599-bis, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «determinazione della pena» sono inserite le seguenti: «o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689» e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis, ma il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza.»;

     bb) all'articolo 601:

     1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «lettere a), d-bis), f), g)» sono inserite le seguenti: «, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza»;

     2) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'avviso è, altresì, comunicato al procuratore generale.»;

     3) al comma 6, dopo le parole: «in modo certo» sono inserite le seguenti: «, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza»;

     cc) all'articolo 656, al comma 3, dopo le parole: «programmi di giustizia riparativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato»;

     dd) all'articolo 676, al comma 1, le parole: «e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis» sono soppresse e dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.».

 

     Art. 3. Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

     1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 63-bis, comma 1, le parole: «alla persona sottoposta alle indagini o» sono soppresse e dopo le parole: «all'imputato» sono inserite le seguenti: «dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonchè del decreto penale di condanna»;

     b) all'articolo 127:

     1) al comma 1:

     1.1 all'alinea, la parola: «settimana» è sostituita dalla seguente: «mese»;

     1.2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;»;

     1.3 alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5,»;

     1.4 la lettera c) è soppressa;

     2) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 4. Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

     1. All'articolo 12-ter, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda, anche se alternativa».

 

     Art. 5. Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

     1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 58, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     «Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.»;

     b) all'articolo 72, al quarto comma, dopo le parole: «per un delitto non colposo commesso» sono inserite le seguenti: «dopo l'applicazione ovvero».

 

     Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

     1. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «408 e» e le parole: «e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono soppresse.

 

     Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

     1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 59, al comma 1, le parole: «dall'articolo 405» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 407-bis»;

     b) all'articolo 61, al comma 1, primo periodo, le parole: «risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente».

 

     Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

     1. All'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, del codice di procedura penale è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.».

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità

     1. Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 10. Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello

     1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il personale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma 2.

     2. Dell'avvenuto deposito dell'impugnazione è dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato che trasmette alla corte di appello, senza ritardo, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento.

     3. L'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura della cancelleria della corte di appello.

 

     Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Le amministrazioni interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.