§ 41.7.412 - D.Lgs. 19 aprile 2024, n. 64.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:19/04/2024
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267


§ 41.7.412 - D.Lgs. 19 aprile 2024, n. 64.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato.

(G.U. 16 maggio 2024, n. 113)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

     Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, contenente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente modifiche a norme di attuazione già emanate» e, in particolare, l'articolo 2, in materia di volontariato;

     Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

     Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'articolo 100 recante «Clausola di salvaguardia per le Province autonome»;

     Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 22 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato e relative competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano»;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della cultura, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, come integrato dal decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è abrogato;

     b) al comma 2-bis, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, valorizza e promuove» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome riconoscono, valorizzano e promuovono»;

     c) al comma 2-ter, le parole: «della Provincia autonoma di Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano promuove» sono sostituite dalle seguenti: «delle province autonome. Le province autonome promuovono», la parola: «riconosce» è sostituita dalla seguente: «riconoscono», le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano esercita» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome esercitano» e le parole: «in provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispettivo territorio»;

     d) al comma 2-quater, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano riconosce» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome riconoscono» e la parola: «può» è sostituita dalla seguente: «possono»;

     e) al comma 2-quinquies, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome disciplinano»;

     f) al comma 2-sexies, la parola: «già» è soppressa e le parole: «della Provincia autonoma di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle province autonome»;

     g) al comma 2-septies, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano promuove e valorizza» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome promuovono e valorizzano» e le parole: «dalla Provincia autonoma di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «dalle province autonome».