Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 22/02/2024 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 |
§ 41.7.411 - D.Lgs. 22 febbraio 2024, n. 26.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato e relative competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano.
(G.U. 15 marzo 2024, n. 63)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della cultura, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 2 del
«2-bis. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, valorizza e promuove gli enti del Terzo settore di cui al
2-ter. Ai fini del presente articolo si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del
2-quater. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale ai sensi dell'articolo 61 del
2-quinquies. La Provincia autonoma di Bolzano disciplina, con legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, promuovendo per gli stessi l'accessibilità ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al
2-sexies. All'elenco di cui al comma 2-quinquies sono altresì iscritti di diritto gli enti già iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del
2-septies. La Provincia autonoma di Bolzano promuove e valorizza i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma 2-bis, anche disciplinando le modalità di attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 55 del