§ 34.1.71 - D.P.C.M. 20 giugno 2024, n. 99.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:20/06/2024
Numero:99


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della difesa
Art. 2.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 3.  Divieto di nuovi o maggiori oneri


§ 34.1.71 - D.P.C.M. 20 giugno 2024, n. 99.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

(G.U. 9 luglio 2024, n. 159)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 20, 21 e 22;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-bis;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

     Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

     Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonchè misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

     Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare l'articolo 1, comma 372, che riduce del venti per cento il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

     Visto il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

     Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;

     Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonchè in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale»;

     Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare:

     l'articolo 7 che al:

     comma 2, lettera a), n. 1, punto 1.1), modificando l'articolo 16, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 66 del 2010, ha istituito il terzo Ufficio centrale nell'ambito dell'ordinamento del Ministero della difesa;

     comma 3, stabilisce espressamente che: «Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonchè a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 annessi al presente decreto.»;

     l'articolo 7-ter, laddove si stabilisce che «Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento.»;

     Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 4, laddove:

     al comma 1, reca una complessiva riorganizzazione dell'Area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, attraverso, in particolare, la separazione delle cariche, delle funzioni e delle responsabilità fra il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti;

     al comma 2, stabilisce che le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare, il Libro primo, titolo II, capi VI e VII, concernenti, rispettivamente, l'Area tecnico-amministrativa e l'Area tecnico-industriale, nonchè il Libro quinto, titolo I, Capo I, articoli 964, 965 e 966, concernenti la definizione e la ripartizione degli organici di livello dirigenziale e non dirigenziale del personale civile della Difesa, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2023 - Serie generale - n. 269;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2023 - Serie generale - n. 269, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di organizzazione del Ministero della difesa, adottato a mente dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 marzo 2013, n. 72 - Serie generale - concernente la struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 17 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti in data 2 febbraio 2024, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 410, concernente «Modifiche al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 (citato), in materia di soppressione della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, nonchè funzioni, compiti responsabilità e dotazioni organiche della direzione generale dei lavori (GENIODIFE) e dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE)», adottato in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2023, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 20 aprile 2024;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 2016, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 2082, concernente «Collocazione ordinativa del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia e del Raggruppamento autonomo della difesa»;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2020, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 2020, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 3106;

     Vista la nota n. 28561 del 30 maggio 2024, con cui il Ministero della difesa, sulla proposta di riorganizzazione, ha reso l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 11 giugno 2024;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della difesa

     1. Ai fini dell'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa con le rimodulazioni organizzative, ordinative e funzionali delle strutture di livello dirigenziale generale centrali di vertice dell'area tecnico-amministrativa, recate dagli articoli 7 e 7-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e 4 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7, comma 1, le parole «e del Segretario generale-direttore nazionale degli armamenti» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti»;

     b) all'articolo 13, comma 6, lettera d), le parole «nonchè del segretario generale della Difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretario generale della difesa, del Direttore nazionale degli armamenti e»;

     c) all'articolo 14:

     1) al comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

     «c-bis) l'Ufficio comunicazione Difesa;

     c-ter) l'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica;»;

     2) al comma 3, dopo le parole «del Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, della Direzione nazionale degli armamenti»;

     3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Il Ministro può nominare un Direttore per la politica di difesa con funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare ed industriale. In particolare, il supporto si esplica ai fini dell'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e politica industriale e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nelle sue funzioni, il Direttore per la politica di difesa si raccorda con lo Stato maggiore della difesa, con la Direzione nazionale degli armamenti e con gli altri elementi di organizzazione dell'Amministrazione della difesa con competenza nelle materie di interesse. Il Direttore per la politica di difesa è scelto tra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore, o tra i dirigenti civili del ruolo dei dirigenti del Ministero, o appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra esperti in possesso di una preparazione altamente qualificata nel settore. Il Direttore per la politica di difesa, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, d'intesa con il Capo di Gabinetto, di un'apposita struttura nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto e risponde direttamente al Ministro.»;

     d) all'articolo 15:

     1) al comma 2, le parole «cura le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori dell'informazione e della comunicazione mediatica; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale;» sono soppresse;

     2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. L'Ufficio comunicazione Difesa cura, sulla base delle direttive del Ministro, le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori della pubblica informazione e comunicazione; definisce, emana e coordina la comunicazione strategica della Difesa verificandone gli effetti in base agli obiettivi prefissati; con il supporto degli altri organi dell'Amministrazione della difesa, svolge attività di analisi dei media e dei social-media valutandone eventuali rischi per il Sistema di difesa nazionale promuovendo il processo delle lezioni identificate e delle lezioni apprese; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'Amministrazione della difesa. Gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti dipendono funzionalmente dall'Ufficio comunicazione Difesa.

     3-ter. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica, sulla base delle direttive del Ministro, svolge attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive relative alla ricerca scientifica nei campi della sicurezza strategica e dell'innovazione tecnologica e per le attività di analisi predittiva nei campi della competizione militare e della resilienza del Sistema di Difesa nazionale. Coadiuva il Ministro nella stesura e aggiornamento dei contributi del Dicastero alla strategia di sicurezza nazionale, raccordandosi con i competenti organi dell'Amministrazione della difesa in materia di analisi dei rischi connessi alla sicurezza nazionale. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica si raccorda con l'Ufficio generale innovazione Difesa costituito presso lo Stato maggiore della Difesa e con il Centro alti studi difesa, ai quali fornisce le direttive e le priorità del Ministro.»;

     e) all'articolo 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa è nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

     2-ter. Il Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica è nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.»;

     f) all'articolo 17:

     1) comma 1, la cifra «145» è sostituita dalla seguente: «136»;

     2) comma 4, le parole «e del Consigliere giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «, del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica di difesa»;

     3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. La posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera d), elementi di informazione che concorrono alla redazione dei modelli dei documenti caratteristici dei responsabili degli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti.

     4-ter. La posizione del Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3.»;

     g) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole «al Consigliere giuridico,» sono inserite le seguenti: «al Direttore per la politica di difesa,»;

     h) all'articolo 23, comma 2, lettera e), le parole «e Direttore» sono sostituite dalle seguenti: «, di Direttore»;

     i) all'articolo 24:

     1) al comma 1, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

     2) al comma 2:

     2.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

     2.2) la parola «amministrativa» è sostituita dalla seguente: «operativa»;

     3) al comma 3, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore» e le parole «ad uno dei Vice segretari generali della difesa» sono sostituite dalle seguenti «al Sottocapo di stato maggiore della difesa, ovvero ad altra dipendente autorità centrale dell'area tecnico-operativa»;

     4) al comma 5:

     4.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

     4.2) le parole «Capo di stato maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario generale»;

     l) all'articolo 25:

     1) al comma 1:

     1.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

     1.2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Il presidente, anche avvalendosi del vicepresidente, assicura il coordinamento degli organi del Circolo e sovrintende, per conto del consiglio di amministrazione, che tiene costantemente informato, all'attività del Circolo.»;

     2) al comma 2, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

     3) al comma 4, lettera d), le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

     4) al comma 6, primo periodo, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»;

     5) al comma 7, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

     6) al comma 8:

     6.1) alla lettera c), dopo la parola «Circolo» sono inserite le seguenti: «, nonchè le norme recanti istruzioni tecniche per l'attuazione del presente capo»;

     6.2) alla lettera e), dopo la parola: «ordine» sono inserite le seguenti: «alle attività del Circolo e»;

     7) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esse sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa e del Gabinetto del Ministro della difesa.»;

     8) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

     «9-bis. Ai fini del comma 8, i consiglieri possono accedere, anche individualmente e d'intesa con il direttore, agli atti riguardanti la gestione ordinaria.»;

     9) al comma 10:

     9.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

     9.2) le parole «Capo di stato maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario generale»;

     10) al comma 11, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le risultanze delle verifiche, dei controlli e ispezioni, nonchè degli accertamenti, sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa, del Gabinetto del Ministro della Difesa e del consiglio di amministrazione.»;

     11) dopo il comma 13, è aggiunto, infine, il seguente:

     «13-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 21 esercita nei confronti del Circolo, il controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.»;

     m) all'articolo 26, comma 3, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

     n) all'articolo 27, comma 4, le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale»;

     o) all'articolo 28, comma 2, le parole «del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato maggiore»;

     p) all'articolo 31, comma 1, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

     q) all'articolo 33, comma 3, dopo le parole «capo del servizio amministrativo,», sono inserite le seguenti: «previa deliberazione del consiglio di amministrazione,»;

     r) all'articolo 37, comma 3, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

     s) all'articolo 84:

     1) al comma 1, dopo le parole «capo reparto da lui delegato,» sono inserite le seguenti: «dal Vice direttore nazionale degli armamenti,»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. I componenti del Comitato indicati al comma 1, sono nominati con decreto del Ministro della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di Segretario generale della difesa il Comitato è presieduto dal Vice segretario generale. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del Segretario generale della difesa.»;

     t) all'articolo 88-bis, comma 1, lettera b), le parole «attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento» sono sostituite dalle seguenti «attività connesse all'innovazione, alla ricerca tecnologica, allo sviluppo e all'approvvigionamento»;

     u) all'articolo 89, al comma 1:

     1) alla lettera e) le parole «e al Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,»;

     2) alla lettera g) le parole «e al Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,»;

     3) alla lettera l) le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

     4) alla lettera o):

     4.1) all'alinea, le parole «e il Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti»;

     4.2) al numero 4), le parole «e al Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,»;

     5) alla lettera t)

     5.1) al numero 1), dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, del Direttore nazionale degli armamenti»;

     5.2) al numero 4), dopo le parole «Segretario generale della difesa e» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti, per quanto di competenza,»;

     5.3) al numero 6), dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite, infine, le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti, per la parte di competenza»;

     6) la lettera bb) è sostituita dalla seguente: «bb) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attività di pubblica informazione e comunicazione destinate alla promozione del reclutamento nelle Forze armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Emana le direttive in materia di documentazione storica;»

     v) all'articolo 91, comma 1, le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

     z) all'articolo 92, comma 1, le parole: «, appartenente a Forza armata diversa da quella del Capo di stato maggiore della difesa» sono soppresse;

     aa) all'articolo 95, comma 1, lettera b), le parole «di cui all'articolo 106, comma 1, e 113, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 105-bis, comma 1, e 113, comma 2,» e le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti, per le direzioni dipendenti»;

     bb) al Libro Primo, Titolo II, Capo VI, la Sezione I è sostituita dalla seguente:

     «Sezione I - Direttore nazionale degli armamenti

 

     Art. 103 (Attribuzioni in campo nazionale del Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti:

     a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione impartiti dal Ministro della difesa riguardanti le aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa, per la parte di competenza, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;

     b) riceve dal Capo di stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attività di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma;

     c) predispone, ai sensi dell'articolo 41 del codice, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa e alle attività di studio e sperimentazione;

     d) supporta l'Autorità politica nell'ambito delle attività parlamentari nelle materie di competenza;

     e) dirige, controlla e coordina le attività delle articolazioni di livello dirigenziale generale dipendenti;

     f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza;

     g) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione e agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di memorandum, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 144;

     h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa:

     1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della Difesa con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale negli ambiti afferenti all'industria e alla tecnologia, all'innovazione, alla ricerca tecnologica, alla sperimentazione, allo sviluppo, alla produzione e agli approvvigionamenti di competenza;

     2) è responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti;

     i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza;

     l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, per il tramite del Segretario generale che esprime il parere di competenza, le linee generali dell'ordinamento e gli organici degli organismi dipendenti, nei limiti delle dotazioni complessive nonchè la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi;

     m) fornisce le indicazioni di competenza al Segretario generale della difesa per gli incarichi di direzione delle articolazioni dipendenti di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili;

     n) individua e promuove in campo nazionale e internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi di armamento;

     o) indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attività contrattuali di competenza dei dipendenti reparti e direzioni, nelle materie dell'approvvigionamento, dell'alienazione e della cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;

     p) segue le attività promozionali, in Italia e all'estero, dell'industria d'interesse della difesa, sulla base degli indirizzi e priorità indicati dal Ministro della difesa e fornisce, per la parte di competenza, i propri contributi ai fini del relativo coordinamento;

     q) assicura la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni dipendenti.

 

     Art. 104 (Attribuzioni in campo internazionale del Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti:

     a) partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini della difesa;

     b) esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti tecnici e finanziari;

     c) è responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro;

     d) segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque comportano spese all'estero, nonchè tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o più paesi;

     e) segue le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa.

 

     Art. 105 (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti:

     a) cura e gestisce, in coordinamento con il Capo di stato maggiore della difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali e internazionali e individua, unitamente ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza;

     b) dirige, indirizza e controlla le attività connesse all'innovazione, alla ricerca tecnologica, alla ricerca scientifica e allo sviluppo, alla produzione e all'approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.»;

     cc) dopo l'articolo 105 sono inserite le seguenti Sezioni:

     «Sezione I-bis - Direzione nazionale degli armamenti»

 

     Art. 105 bis. (Ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti). - 1. La Direzione nazionale degli armamenti, composta da sette strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinata:

     a) Ufficio generale del Direttore nazionale degli armamenti, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Direttore nazionale degli armamenti, coordinamento generale delle attività della Direzione nazionale degli armamenti, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione; attività amministrative connesse alla formazione, stato giuridico e avanzamento del personale delle articolazioni dipendenti della Direzione nazionale degli armamenti;

     b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica relative al centro di responsabilità amministrativa della Direzione nazionale degli armamenti;

     c) I Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a), del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti alla cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale, controllo delle compensazioni industriali; registro nazionale delle imprese;

     d) II Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica di acquisizione, attinente alle attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; infrastrutture; armonizzazione procedurale e standardizzazione degli aspetti tecnici connessi alle metodologie contrattuali di settore, sentito il II Reparto del Segretariato generale della difesa;

     e) III Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualità, normazione tecnica; statistica; gestione dell'attività degli enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia industrie difesa;

     f) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purchè non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonchè alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;

     g) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;

     h) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;

     i) Direzione armamenti aeronautici e aeronavigabilità (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonchè per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza.

     2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i), dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonchè al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

     3. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Direttore nazionale degli armamenti e il Vice direttore nazionale degli armamenti di cui si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonchè nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza, con particolare riferimento al procurement degli armamenti. Alle medesime direzioni, reparti e uffici è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonchè personale civile.

     4. I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate.

     5. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati alla Direzione nazionale degli armamenti, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.

     Sezione I-ter - Segretario generale della difesa

 

     Art. 105 ter. (Attribuzioni del Segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa:

     a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione impartiti dal Ministro della difesa, riguardanti l'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di competenza, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;

     b) emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile della Difesa, supporta l'Autorità politica nell'ambito delle attività parlamentari nelle materie di competenza, segue le problematiche sindacali del personale civile, compresa la contrattazione decentrata, e militare, fatte salve le competenze dello Stato maggiore della difesa;

     c) indirizza, controlla e coordina le attività delle direzioni generali di cui all'articolo 113, comprese le relative attività contrattuali per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;

     d) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di propria competenza, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti;

     e) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell'area tecnico-amministrativa per la parte di competenza;

     f) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, le linee generali dell'ordinamento degli organismi dipendenti, gli organici e la relativa ripartizione nei limiti delle dotazioni complessive;

     g) inoltra al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento degli organismi dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti, gli organici e la relativa ripartizione nei limiti delle dotazioni complessive della Direzione nazionale degli armamenti;

     h) fornisce indicazioni di competenza al Ministro della difesa per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili, sulla base delle indicazioni del Direttore nazionale degli armamenti, limitatamente a quelli collocati alle sue dipendenze;

     i) propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare alle direzioni generali e agli organismi dell'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di competenza. La proposta di conferimento incarico per i dirigenti civili ha luogo d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, con il Direttore nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico industriale della difesa per la parte di competenza e con i Capi di stato maggiore di Forza armata per gli enti di Forza armata di cui all'articolo 49 del codice;

     l) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del Capo di stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la definizione delle attività connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile;

     m) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore;

     n) assicura il coordinamento del contenzioso dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale, ferma restando la gestione del contenzioso attribuita alla competenza delle direzioni generali e delle direzioni di cui all'articolo 105-bis, comma 1, della Direzione nazionale degli armamenti.»;

     dd) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

     «Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). - 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da tre strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:

     a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;

     b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica relative al centro di responsabilità amministrativa del Segretariato generale della difesa;

     c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa nonchè di impiego del relativo personale; supporto alla Direzione nazionale degli armamenti per l'elaborazione delle linee generali dell'ordinamento e degli organici degli organismi dipendenti, nonchè della ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi; politiche di reclutamento, formazione, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti; sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa; contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; antinfortunistica e prevenzione;

     d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo e monitoraggio dei flussi della spesa, nonchè emanazione di direttive in materia di attività amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; aspetti giuridici connessi al controllo delle esportazioni e degli investimenti diretti esteri in entrata e in uscita; coordinamento degli aspetti giuridici connessi alla stipula e all'attuazione degli accordi internazionali e dei memorandum di intesa di competenza del Segretariato generale della difesa, delle Direzioni generali e della Direzione nazionale degli armamenti. Il reparto cura i rapporti con la Corte dei conti e con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per i provvedimenti di competenza delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 113, sulla base di relazioni tecniche all'uopo predisposte dai competenti elementi di organizzazione interessati;

     e) III Reparto - Contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, coordina il contenzioso dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e cura, sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle strutture interessate, l'attività consultiva, il contenzioso, le transazioni, ivi compresi gli accordi bonari e le procedure arbitrali, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia, afferenti alle competenze delle strutture di cui al presente articolo e all'art. 113, con esclusione di quelle relative al personale; liquida i danni alle proprietà private; tratta l'infortunistica ordinaria e quella relativa ad attività regolate da accordi o convenzioni internazionali.

     2. Ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e il Vice segretario generale di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonchè nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa, per la parte di competenza. Ai medesimi reparti e uffici è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonchè personale civile.

     3. I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate.

     4. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.»;

     ee) l'articolo 107 è abrogato;

     ff) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

     «Art. 108 (Incompatibilità con le cariche di direttore centrale e di direttore generale). - 1. Le cariche di direttore centrale e di direttore generale, sono incompatibili con l'esplicazione delle funzioni di capo di uno dei Corpi tecnico-logistici delle Forze armate.

     2. Se il capo di uno dei Corpi tecnico-logistici delle Forze armate è titolare di una delle cariche di cui al comma 1, fatta salva la partecipazione alle commissioni di avanzamento, ove prevista dal codice, le funzioni di capo del Corpo sono assegnate ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso Corpo impiegato in ente della Forza armata di appartenenza.»;

     gg) all'articolo 109:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «L'Ufficio amministrazioni speciali»;

     2) al comma 1, le parole «Il Raggruppamento autonomo della difesa e l'Ufficio amministrazioni speciali sono» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio amministrazioni speciali è» e le parole «di un» sono sostituite dalla seguente: «del»;

     hh) all'articolo 110, comma 1, le parole «si avvale il Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale», e le parole «di cui agli articoli 103, 104 e 105» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 103, 104, 105 e 105-ter»;

     ii) all'articolo 111, comma 1:

     1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     «g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa;»;

     2) dopo la lettera g) è inserita, infine, la seguente:

     «g-bis) monitora l'andamento della spesa e provvede all'analisi e alla valutazione della stessa.»;

     ll) all'articolo 113, comma 4, dopo le parole «nell'ambito del Segretariato generale,» sono inserite le seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti,»;

     mm) all'articolo 123, comma 3, le parole «Segretario generale della difesa -» sono soppresse;

     nn) all'articolo 127, comma 1, le parole «Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale degli armamenti»;

     oo) all'articolo 134, comma 1, le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

     pp) alla rubrica della sezione II, del capo VII, del titolo II del Libro primo, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

     qq) all'articolo 144:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Enti dipendenti dal Direttore nazionale degli armamenti»;

     2) ai commi 1 e 2, le parole «Segretario generale della difesa», ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

     rr) all'articolo 246, comma 6, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

     ss) all'articolo 251, comma 2, dopo le parole «d'intesa con» sono inserite le seguenti: «lo Stato maggiore della difesa,» e dopo le parole «Forza armata,» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,»;

     tt) all'articolo 252:

     1) al comma 1, le parole «e del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti»;

     2) al comma 4 le parole «ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera s)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 105-ter, comma 1, lettera m)»;

     uu) all'articolo 253, comma 5, dopo le parole «nonchè il Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

     vv) all'articolo 257, comma 4, dopo le parole «il Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,»;

     zz) all'articolo 258, comma 1, le parole «e dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretariato generale della difesa e dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

     aaa) all'articolo 261, comma 1, la parola «sentito» è sostituita dalle seguenti: «sentiti la Direzione nazionale degli armamenti per gli aspetti di competenza e»;

     bbb) all'articolo 262, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale o del Direttore nazionale degli armamenti, per quanto attiene ai servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero del Capo di stato maggiore della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa;»;

     ccc) all'articolo 263, comma 2, alla lettera f), dopo le parole «d'intesa con» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,» e le parole «e gli Stati maggiori» sono sostituite dalle seguenti: «, gli Stati maggiori»;

     ddd) all'articolo 312:

     1) al comma 1, le parole «e il Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti»;

     2) al comma 2, le parole «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis»;

     3) al comma 3, le parole «La Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio»;

     eee) all'articolo 323, comma 1, lettera b), le parole «e il Segretariato generale della difesa», sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti»;

     fff) all'articolo 343:

     1) al comma 1, le parole «e il Segretariato generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico industriale,»;

     2) al comma 2:

     2.1) lettera a), numero 1), le parole «e dal Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale e della Direzione nazionale degli armamenti»;

     2.2) alla lettera b), numero 1), le parole «o dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «o dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

     2.3) alla lettera c), numero 1), la partizione 1.3) è sostituita dalla seguente: «1.3) dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Le variazioni di cui ai numeri 1.2 e 1.3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.»;

     ggg) all'articolo 360, comma 4, le parole «dalla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis»;

     hhh) all'articolo 403:

     1) comma 2, le parole «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio» e le parole «denominata «Direzione»» sono sostituite dalle seguenti: «denominato «Ufficio centrale»»;

     2) al comma 3, le parole «la Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale» e le parole «La Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale»;

     3) al comma 4, le parole «dalla Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio centrale»;

     4) al comma 5, le parole «La Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale»;

     5) al comma 7, le parole «la Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale»;

     iii) agli articoli 404, commi 5, 7 e 21 e 405, commi 1, 7, 8, 10 e 12, ovunque ricorrano, le parole «La Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale»; le parole «dalla Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio centrale» e le parole «alla Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale»;

     lll) all'articolo 405, comma 2, le parole «Segretariato generale della difesa/DNA» sono sostituite dalle seguenti: «Segretariato generale della difesa e alla Direzione nazionale degli armamenti»;

     mmm) all'articolo 431:

     1) al comma 1, le parole «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis»;

     2) comma 2, le parole «del direttore della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio»;

     nnn) all'articolo 448, comma 1, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, dal Direttore nazionale degli armamenti»;

     ooo) all'articolo 463, comma 1:

     1) lettera b), dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, la Direzione nazionale degli armamenti»;

     2) lettera c), dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, il Direttore nazionale degli armamenti»;

     ppp) all'articolo 465, comma 6, dopo le parole «Segretario generale» sono inserite le seguenti: «, dal Direttore nazionale degli armamenti»;

     qqq) all'articolo 538:

     1) comma 1, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, il Direttore nazionale degli armamenti»;

     2) comma 2, le parole «dai competenti uffici del Segretariato generale della difesa, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dei comandi territoriali e dei comandi di grandi unità autonome,» sono sostituite dalle: «dalla Direzione di amministrazione generale della difesa, dalle Direzioni di amministrazione delle Forze armate, dalla Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri,»;

     rrr) all'articolo 540:

     1) comma 1, dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, alla Direzione nazionale degli armamenti»;

     2) comma 2, dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, alla Direzione nazionale degli armamenti»;

     sss) all'articolo 543, comma 1, lettera a) dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e al Direttore nazionale degli armamenti»;

     ttt) all'articolo 555, comma 1, lettera b), dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e alla Direzione nazionale degli armamenti»;

     uuu) all'articolo 556:

     1) comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) il Direttore nazionale degli armamenti, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito della Direzione nazionale degli armamenti;»;

     2) comma 2, le parole «e del Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti»;

     vvv) all'articolo 557, comma 3, le parole «o al Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, al Segretariato generale della difesa o alla Direzione nazionale degli armamenti»;

     zzz) all'articolo 558, comma 1:

     1) dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

     2) dopo le parole: «per l'area tecnico-industriale» sono inserite le seguenti: «di rispettiva competenza»;

     aaaa) all'articolo 560:

     1) comma 1, dopo le parole «al Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, alla Direzione nazionale degli armamenti»;

     2) comma 2, dopo le parole: «Segretariato generale» sono inserite le seguenti: «, la Direzione nazionale degli armamenti»;

     3) comma 3, le parole «o del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,»;

     bbbb) all'articolo 561, comma 1, dopo le parole «il Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, il Direttore nazionale degli armamenti»;

     cccc) all'articolo 564, comma 2, le parole «o del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,»;

     dddd) all'articolo 573, comma 2, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «o del Direttore nazionale degli armamenti, in relazione agli aspetti di rispettiva competenza»;

     eeee) all'articolo 617, comma 1, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

     ffff) all'articolo 699:

     1) comma 3:

     1.1) le parole «e il Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti»;

     1.2) dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «o la Direzione nazionale degli armamenti»;

     2) comma 10, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «o del Direttore nazionale degli armamenti»;

     gggg) all'articolo 1024, comma 1:

     1) alla lettera f) le parole «e Direttore nazionale degli armamenti» sono soppresse;

     2) dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) Direttore nazionale, il Direttore nazionale degli armamenti;»;

     3) alla lettera g) dopo le parole «il Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,»;

     hhhh) all'articolo 1038:

     1) alla rubrica e al comma 1, le parole «e del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti»;

     2) al comma 3, dopo le parole «del Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e della Direzione nazionale degli armamenti»;

     iiii) all'articolo 1044:

     1) alla rubrica le parole «e delle direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, delle articolazioni del Segretariato generale, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti e degli Uffici centrali»;

     2) al comma 1, alinea, le parole «, del commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra,» sono sostituite dalle seguenti: «, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti, degli Uffici centrali e dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa,»;

     3) al comma 5, le parole «della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio»;

     llll) all'articolo 1051, al comma 3, le parole «il Segretario generale verifica» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale, d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti per la parte di competenza, verifica».

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

     1. Fino alla costituzione del Centro di responsabilità amministrativa della Direzione nazionale degli armamenti con la legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, il Centro di responsabilità amministrativa del Segretariato generale della difesa assicura il funzionamento della Direzione nazionale degli armamenti, nonchè il regolare espletamento delle funzioni assegnate ai relativi elementi di organizzazione di livello dirigenziale generale e non generale, così come definite dal presente regolamento.

     2. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni ciascuna struttura di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze ai medesimi attribuiti dalla previgente disciplina.

     3. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, il Vice segretario generale della difesa, i dirigenti con incarico di livello generale e non generale, civili e militari, mantengono l'incarico dirigenziale già conferito alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla naturale scadenza ovvero, per i dirigenti di livello generale e non generale, civili e militari, le cui strutture sono state modificate dalla riorganizzazione di cui al presente decreto, fino al completamento delle procedure di interpello o di nomina, se anteriore alla scadenza.

 

     Art. 3. Divieto di nuovi o maggiori oneri

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2024  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2865