§ 4.6.23 - L.R. 4 agosto 2023, n. 28.
Istituzione del Fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche e protezione civile
Data:04/08/2023
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale
Art. 2.  Accesso al Fondo
Art. 3.  Disposizione finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 4.6.23 - L.R. 4 agosto 2023, n. 28.

Istituzione del Fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale

(B.U. 4 agosto 2023, n. 45 Speciale)

 

Art. 1. Istituzione del Fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale

1. E’ istituito, nel bilancio della Regione Basilicata, il “Fondo per gli aiuti e i sostegni alle famiglie e persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza e dimora abituale” (di seguito “Fondo”).

 

     Art. 2. Accesso al Fondo

1. I nuclei familiari e le persone residenti e dimoranti abitualmente in una unità immobiliare, detenuta a titolo di proprietà o altro diritto reale, e dichiarata inagibile con ordinanza sindacale di sgombero o altro provvedimento, comunque denominato, adottato dalla competente autorità a seguito di dissesto idrogeologico o di altre cause di forza maggiore, hanno diritto ad accedere al Fondo fino al ripristino dell’agibilità dell’unità immobiliare sgomberata, e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni.

2. L’accesso al Fondo non può essere concesso qualora, per la fattispecie oggetto di ordinanza di sgombero, siano già previsti indennizzi in attuazione alla dichiarazione di stato di emergenza e/o di calamità, salvo che per periodi successivi alla scadenza della suddetta dichiarazione di stato di emergenza o calamità, qualora il ripristino dell’agibilità dell’unità immobiliare sgomberata non sia ancora completato.

3. A valere sul Fondo sono ammissibili le spese per l’autonoma sistemazione nonché le spese delle perizie di carattere geofisico, geologico e geotecnico.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta Regionale approva il regolamento di accesso al Fondo istituito dalla presente legge.

 

     Art. 3. Disposizione finanziaria

1. Gli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge quantificati per l’anno 2023 in euro 50.000,00, sono coperti a valere sullo stanziamento riveniente dalla Missione 20 Programma 03 del bilancio.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, è autorizzata ad apportare le variazioni sui pertinenti capitoli del bilancio, creando un apposito capitolo dedicato al Fondo istituito dalla presente legge.

2 bis. Per l’anno 2024 gli oneri derivanti dall’applicazione della legge, quantificati in euro 900.000,00 trovano copertura sullo stanziamento di cui alla Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa – Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale – Titolo 1 [1].

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.


[1] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 7 febbraio 2024, n. 3.