Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.9 strade |
Data: | 05/02/2024 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Soggetto attuatore delle opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 |
Art. 2. Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 |
Art. 3. Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 |
Art. 3 bis. Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 |
Art. 4. Disposizioni transitorie e finanziarie |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 93.9.289 - D.L. 5 febbraio 2024, n. 10. [1]
Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».
(G.U. 5 febbraio 2024, n. 29)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
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Vista la
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Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, recante «Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023;
Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;
Considerato che lo straordinario afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonchè di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dagli eventi olimpici, richiede la realizzazione e il completamento straordinario e urgente di azioni e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale;
Considerata la rilevanza dell'impatto degli eventi sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma anche in campo economico, turistico, sociale e culturale per i territori interessati e per l'intero Paese;
Considerato necessario assicurare ogni utile ed urgente iniziativa finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi, diversificando i soggetti attuatori e assicurando al contempo l'attuazione degli interventi da parte di soggetti che possiedono il know how e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere;
Ritenuto indispensabile procedere ad una revisione complessiva delle attribuzioni commissariali delle opere connesse e necessarie allo svolgimento degli eventi olimpici al fine di consentirne la realizzazione e il completamento in tempi certi, coerenti con la data dell'evento e con i cronoprogrammi dei medesimi interventi;
Ritenuto necessario e indifferibile procedere con urgenza ad una revisione della governance della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all'interno degli organi sociali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Soggetto attuatore delle opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 [2]
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società ANAS S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonchè nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonchè nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività [4].
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento «Sede T2 MXP - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale» e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonchè nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività [5].
Art. 2. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 3:
1) al comma 2, dopo le parole: «
1-bis) al comma 2-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità»;
2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali:
a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui:
1) uno con funzioni di presidente;
2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo;
3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo;
b) uno designato dalla regione Lombardia;
c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.
5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonchè degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato della medesima Società».
3) al comma 6, ovunque ricorra, la parola: «nominati» è sostituita dalla seguente: «designati»;
4) il comma 7 è abrogato;
b) è aggiunto l'Allegato 1, di cui all'Allegato B al presente decreto.
Art. 3. Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 [7]
1. L'amministratore delegato pro tempore dell'ANAS S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
2. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato pro tempore dell'ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [9].
2-bis. L'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
2-ter. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [11].
Art. 3 bis. Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 [12]
1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del
2. Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonchè lo svolgimento dell'evento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonchè le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 4. Disposizioni transitorie e finanziarie
1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2, la Società adegua la convenzione quadro con l'ANAS S.p.A. alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Società le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del
2. Alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Società adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera a), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
3. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. L'ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del
3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
3-ter. Per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato
3-quater. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato
3-quinquies. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del
3-sexies. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, ivi compresa l'attività di pianificazione di cui al comma 3-quinquies, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il seguente contingente di personale: un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, e dodici unità da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal medesimo contratto collettivo. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali sono istituite una posizione di dirigente di prima fascia e una posizione nell'area delle elevate professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 917.202 per l'anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della
4. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 3-bis e dei commi 1, 2, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [21].
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato A [22]
(di cui all'articolo 1, comma 1)
Elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate ad ANAS S.p.A. come soggetto attuatore
Regione |
Intervento |
Lombardia |
SS 38 - Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300 |
Lombardia |
SS 36 - Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco |
Lombardia |
SS 36 - Consolidamento galleria "Monte Piazzo" |
Lombardia |
SS 36 - Potenziamento svincolo in località Piona |
Lombardia |
SS 36 - Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate |
Allegato A-bis [23]
(articolo 1, comma 1-bis)
Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore
Regione o provincia autonoma |
Intervento |
Provincia autonoma di Trento |
Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale |
Veneto |
Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari |
Veneto |
PRG di Ponte nelle Alpi |
Veneto |
Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno |
Veneto |
Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre |
Lombardia |
Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio |
Lombardia |
Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale FORCOLA |
Lombardia |
Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale COLORINA |
Lombardia |
Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI |
Lombardia |
Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale CHIURO-TEGLIO |
Lombardia |
Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro |
Lombardia |
Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone». |
Allegato B [24]
(di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b
«Allegato 1 (di cui all'articolo 3, comma 5-ter)
Elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario
Regione |
Intervento |
Lombardia |
SS 36 - Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana |
Lombardia |
SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio |
Lombardia |
SS 42 "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico) |
Lombardia |
SS 639 - Variante di Vercurago |
Veneto |
SS 51 - Variante di Cortina |
Veneto |
SS 51 - Variante di Longarone» |
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Articolo così modificato dalla L. di conversione.
[7] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma inserito dalla L. di conversione.
[17] Comma inserito dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma inserito dalla L. di conversione.
[20] Comma inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Allegato così modificato dalla L. di conversione.
[23] Allegato inserito dalla L. di conversione.
[24] Allegato così modificato dalla L. di conversione.