Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 27/10/2023 |
Numero: | 198 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Uffici di diretta collaborazione |
Art. 3. Ufficio di Gabinetto |
Art. 4. Segreteria del Ministro |
Art. 5. Ufficio legislativo |
Art. 6. Segreteria tecnica del Ministro |
Art. 7. Ufficio del Consigliere diplomatico |
Art. 8. Ufficio stampa e portavoce |
Art. 9. Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato |
Art. 10. Personale degli Uffici di diretta collaborazione |
Art. 11. Trattamenti economici |
Art. 12. Organismo indipendente di valutazione della performance |
Art. 13. Struttura dell'Organismo indipendente di valutazione della performance |
Art. 14. Struttura tecnica permanente |
Art. 15. Modalità di gestione |
Art. 16. Norme finali |
§ 80.9.1217 - D.P.C.M. 27 ottobre 2023, n. 198.
Regolamento recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
(G.U. 20 dicembre 2023, n. 296)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Visto l'articolo 23-ter, del
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, concernente il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, e in particolare:
a) l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che il personale che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, presso Ministeri o Enti pubblici nazionali, ove conservi l'intero trattamento economico riconosciuto dall'Amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza;
b) l'articolo 4, comma 2, il quale prevede che, se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio dell'amministrazione di appartenenza alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima;
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Vista la nota prot. 31731 del 10 luglio 2023, con la quale il Direttore generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato una riunione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del vigente «Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019-2021», che prevede che debba darsi informativa della proposta di riorganizzazione alle sigle sindacali almeno cinque giorni prima dell'adozione degli atti.
Considerato che in data 14 luglio 2023 si è tenuta la riunione convocata con la predetta nota prot. 31731 del 10 luglio 2023 e che in quella sede si è provveduto a dare informativa sul nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero;
Vista la nota prot. 33392 del 18 luglio 2023, le sigle sindacali FP CGL, CISL, FP, UILPA, CONFINTESA, UNSA e FLP non hanno presentato osservazioni in relazione allo schema di regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;
Vista la nota prot. 40509 del 2 ottobre 2023, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto;
Vista la nota prot. 919 del 9 ottobre 2023, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso il concerto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del
d) vice Ministri: i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro ai sensi dell'articolo 10, della
e) sottosegretari di Stato: i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2. Uffici di diretta collaborazione
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico del Ministero.
2. Gli Uffici di diretta collaborazione svolgono attività di supporto e di raccordo tra il Ministro e il Ministero, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonchè alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione.
3. I vice Ministri e i sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.
4. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio legislativo;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
f) l'Ufficio stampa;
g) le Segreterie dei vice Ministri;
h) le Segreterie dei sottosegretari di Stato.
5. I Capi degli Uffici di cui al comma 4, nonchè il Segretario particolare del Ministro di cui all'articolo 4, sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata qualora venga meno il rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui al comma 4 è allegato il curriculum vitae relativo ai titoli e alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Le Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi vice Ministri e sottosegretari di Stato.
Art. 3. Ufficio di Gabinetto
1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle affidate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura anche l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato.
2. Il Capo di Gabinetto è scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra professori universitari ordinari nell'area delle scienze giuridiche ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici posseduti e alle esperienze maturate.
3. Il Capo di Gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve anche ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, sentiti i responsabili degli stessi, e assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali ai predetti Uffici.
4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi di Gabinetto, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, nonchè fra i dirigenti di ruolo di livello generale e non generale delle pubbliche amministrazioni, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del
5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, per le materie di competenza delle Capitanerie di porto, il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, può nominare, in aggiunta ai due vice Capi di Gabinetto di cui al comma 4, un ulteriore vice Capo di Gabinetto scelto tra gli Ufficiali Ammiragli del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'incarico di cui al primo periodo, il trattamento economico resta a carico del Corpo delle capitanerie di porto. Il vice Capo di Gabinetto esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare appartenente al Corpo delle capitanerie di porto impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione e le strutture ubicate presso la sede centrale del Ministero, sovrintende e coordina l'attività degli stessi tenendo conto degli indirizzi del Ministro e del Capo di Gabinetto. Nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 10, comma 1, alle dipendenze del vice Capo di Gabinetto opera l'ufficio personale militare e analisi, cui è preposto un ufficiale di grado non inferiore a quello di Capitano di Fregata del Corpo delle capitanerie di porto. L'ufficio svolge i compiti riferiti al coordinamento amministrativo e disciplinare del personale militare assegnato al Ministero, comprese le procedure amministrative inerenti all'impiego all'estero, nonchè le attività di studio e approfondimento nelle materie di competenza delle capitanerie di porto, cura i rapporti con le Forze Armate e gli Organismi ad ordinamento militare, supporta gli Uffici del Ministero nello svolgimento delle attività amministrative di interesse del Comando generale e dei comandi territoriali.
6. All'Ufficio di Gabinetto è assegnato un dirigente con incarico dirigenziale di livello generale, a supporto del Capo di Gabinetto, nell'ambito del contingente complessivo delle posizioni dirigenziali di livello generale previsto dal regolamento di organizzazione del Ministero.
Art. 4. Segreteria del Ministro
1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della Segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale.
2. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro, i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale nonchè, su suo mandato, i rapporti politici.
3. Il Capo della Segreteria del Ministro e il Segretario particolare sono scelti dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario.
4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, può nominare, nell'ambito del personale della Segreteria di cui al comma 1, un Ufficiale Superiore addetto, scelto tra gli Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'incarico di cui al primo periodo, il trattamento economico complessivo resta a carico del Corpo di provenienza. All'Ufficiale Superiore addetto non si applicano gli ultimi tre periodi dell'articolo 3, comma 5.
Art. 5. Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo cura l'attività legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione dei competenti Uffici del Ministero ai fini dello studio, della elaborazione normativa, della valutazione dei costi della regolazione, della quantificazione degli oneri normativi e dell'individuazione delle relative coperture finanziarie, della qualità della legislazione, dell'applicabilità delle norme introdotte e dell'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo la semplificazione normativa. Lo stesso Ufficio, inoltre:
a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
b) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;
c) cura l'esame degli atti di indirizzo presentati in Parlamento nelle materie di competenza del Ministero e il seguito dato agli stessi;
d) cura, per l'attività normativa, i rapporti con il Parlamento, con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto concerne la formazione e attuazione normativa degli atti dell'Unione europea;
e) cura, in relazione all'attività legislativa e regolamentare, i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con il Consiglio di Stato, con l'Avvocatura dello Stato, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali e con la Conferenza unificata;
f) esamina la legislazione regionale nelle materie di interesse del Ministero;
g) sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale, in coordinamento con i competenti Uffici del Ministero;
h) svolge attività di consulenza giuridica in favore del Ministro e dell'Ufficio di Gabinetto nelle materie di competenza del Ministero.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra docenti universitari di ruolo, avvocati del libero foro e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, d'intesa col Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, un vice Capo dell'Ufficio legislativo scelto fra i soggetti di cui al comma 2.
Art. 6. Segreteria tecnica del Ministro
1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge, in raccordo con gli Uffici del Ministero, attività di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza del Ministro, anche relative all'utilizzazione delle relative risorse finanziarie. La Segreteria tecnica cura, altresì, le attività di programmazione infrastrutturale e trasportistica e l'allocazione delle relative risorse finanziarie, in raccordo con la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 223, comma 3, del
2. Il Capo della Segreteria tecnica è scelto fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, in possesso di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere e alle materie trattate, avuto riguardo, in particolare, ai titoli posseduti e alle esperienze professionali maturate.
Art. 7. Ufficio del Consigliere diplomatico
1. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera l'Ufficio del Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea, curando i rapporti internazionali e fornendo agli Uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alla comunità internazionale. L'Ufficio del Consigliere diplomatico è retto dal Consigliere diplomatico, che è nominato dal Ministro con proprio decreto ed è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
2. Il Consigliere diplomatico può essere revocato anticipatamente dal Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario.
3. Il Consigliere diplomatico decade automaticamente ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
Art. 8. Ufficio stampa e portavoce
1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con gli uffici del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2. Il Capo dell'Ufficio stampa è scelto fra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o fra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi ed imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonchè dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del
3. Il Capo dell'Ufficio stampa informa il Capo di Gabinetto sulle attività da porre in essere nell'ambito della comunicazione istituzionale.
4. Il Ministro può nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della
Art. 9. Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato
1. Le Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato garantiscono, nelle materie agli stessi delegati dal Ministro, con il coordinamento dell'Ufficio di Gabinetto, il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati.
2. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato sono scelti, anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato.
3. A ciascuna Segreteria, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 1, fino ad un massimo di sette unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 10. Personale degli Uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all'articolo 9, comma 3, e di quello previsto dal comma 6 del presente articolo, è stabilito complessivamente in centoquaranta unità. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, nel limite massimo di dieci unità, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, di cui
3. Nel contingente complessivo di cui al comma 1, è compreso l'incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 3, comma 6, nonchè specifici incarichi di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 19, comma 10, del
4. Le posizioni di responsabile degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo delle Segreteria del vice Ministro, dal Consigliere diplomatico, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, dal Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato, nonchè la posizione di Segretario particolare del Ministro sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 3. Ai predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 23 del
5. L'assegnazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo agli Uffici di diretta collaborazione di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, mediante unità di personale, al di fuori del contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 3, ricomprese nelle aree I e II del Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.
7. Fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, tutte le assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze ed i contratti a tempo determinato, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
Art. 11. Trattamenti economici
1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del
a) Capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
b) Capo dell'Ufficio legislativo, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, Consigliere diplomatico, Capo della Segreteria del Ministro: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
c) Segretario particolare del Ministro, Capo della Segreteria del vice Ministro e Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato, vice Capo dell'Ufficio legislativo qualora estraneo alla pubblica amministrazione: una voce retributiva equivalente alla misura massima del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione parte fissa spettante ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti, esclusa la retribuzione di risultato;
d) Capo dell'Ufficio stampa: trattamento conforme a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
2. I responsabili degli Uffici di cui al comma 1 e gli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, ivi compresi i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4, e il vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, mantengono il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza e agli stessi è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi. Il predetto emolumento accessorio deve essere di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante:
a) ai Capi Dipartimento del Ministero, per il Capo di Gabinetto;
b) ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero, per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il Capo della Segreteria del Ministro e per i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4;
c) ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della Segreteria del vice Ministro, per il Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato e per il vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Al vice Capo di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 5, in aggiunta al trattamento economico di cui al medesimo comma, spetta un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012.
4. Ai collaboratori, agli esperti ovvero ai consulenti di particolare professionalità o specializzazione di cui all'articolo 10, comma 2, è riconosciuto un compenso stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, anche tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilità «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, commisurato alla professionalità posseduta dal soggetto adeguata all'attività richiesta, alle responsabilità ad essa connesse, al tempo impiegato nello svolgimento della stessa, anche in orari disagiati, alla quantità e qualità dell'attività medesima nonchè all'utilità conseguita dall'Amministrazione.
5. Il trattamento economico del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato è stabilito dal Ministro, all'atto del conferimento dell'incarico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilità «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo annuo lordo del personale del Ministero appartenente all'Area terza del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali. Al medesimo personale spetterà l'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 7.
6. Ai dirigenti di ruolo di livello non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale.
7. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. La misura ed i criteri di attribuzione dell'indennità sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
Capo II
Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 12. Organismo indipendente di valutazione della performance
1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «OIV», esercita, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni a esso attribuite dall'articolo 14 del
2. L'OIV è costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del
Art. 13. Struttura dell'Organismo indipendente di valutazione della performance
1. La nomina dell'OIV è effettuata con decreto del Ministro. L'individuazione avviene tra gli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa procedura selettiva pubblica.
2. La durata dell'OIV è di tre anni. Il rinnovo è consentito una sola volta.
3. Indipendentemente dalla composizione monocratica ovvero collegiale, ai componenti dell'OIV spetta un compenso commisurato alla retribuzione di posizione, parte variabile, attribuita ad un dirigente di ruolo di livello generale del Ministero con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del
Art. 14. Struttura tecnica permanente
1. Presso l'OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del
2. Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 è assegnato un contingente di personale non superiore a otto unità, di cui una di qualifica dirigenziale di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica del Ministero alla quale si applica il trattamento economico previsto all'articolo 11, comma 6, e sette di qualifica non dirigenziale, cui spetta un trattamento economico accessorio onnicomprensivo da determinare con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7.
Capo III
Disposizioni comuni e finali
Art. 15. Modalità di gestione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 3, del
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, all'OIV ed al personale della relativa Struttura tecnica permanente, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del
Art. 16. Norme finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, 13 e 14 si provvede ai sensi dall'articolo 14, comma 11, del
3. Il
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2023 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 400