§ 80.9.1167 - D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 191.
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:23/12/2020
Numero:191


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ministro, vice Ministri, Sottosegretari di Stato e Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Ufficio di Gabinetto
Art. 4.  Segreteria del Ministro
Art. 5.  Ufficio legislativo
Art. 6.  Segreteria tecnica del Ministro
Art. 7.  Ufficio stampa
Art. 8.  Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato
Art. 9.  Personale degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 10.  Trattamenti economici
Art. 11.  Compiti dell'organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 12.  Struttura dell'organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 13.  Struttura tecnica permanente
Art. 14.  Modalità di gestione
Art. 15.  Norme finali


§ 80.9.1167 - D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 191. [1]

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

(G.U. 6 marzo 2021, n. 56)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

     Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e, in particolare, l'articolo 4, comma 5;

     Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

     Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

     Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, l'articolo 19, comma 9;

     Visto l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

     Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1, comma 4-octies;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

     Visto l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, che prevede il limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso ministeri o enti pubblici nazionali;

     Ritenuto di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'organismo indipendente di valutazione della performance operante presso il medesimo Ministero;

     Vista la nota prot. n. 29644 del 14 luglio 2020, con cui l'amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali rappresentative e considerato l'apposito incontro tenutosi il 20 luglio 2020;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2020;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2020;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2020;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

     a) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     c) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     e) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     f) Uffici del Ministero: i dipartimenti e le direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 2. Ministro, vice Ministri, Sottosegretari di Stato e Uffici di diretta collaborazione

     1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico del Ministero, il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e il Ministero, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonchè alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione.

     2. I vice Ministri e i Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

     3. Sono Uffici di diretta collaborazione:

     a) l'Ufficio di Gabinetto;

     b) la Segreteria del Ministro;

     c) l'Ufficio legislativo;

     d) la Segreteria tecnica del Ministro;

     e) l'Ufficio stampa;

     f) le Segreterie dei vice Ministri;

     g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     4. I Capi degli Uffici di cui al comma 3, ivi compreso il Segretario particolare del Ministro di cui all'articolo 4, sono nominati dal Ministro, per la durata del mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui al comma 3 e del Segretario particolare del Ministro è allegato il curriculum vitae relativo ai titoli e alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

     5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono, oltre che delle proprie strutture, della Segreteria tecnica del Ministro, dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di Gabinetto.

 

     Art. 3. Ufficio di Gabinetto

     1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura anche l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

     2. Il Capo di Gabinetto è scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici posseduti e alle esperienze maturate.

     3. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve anche ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali ai predetti Uffici.

     4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi di Gabinetto, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, nonchè fra i dirigenti di ruolo di livello generale e non generale delle pubbliche amministrazioni, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in relazione al quale detti dirigenti non percepiscono alcun compenso aggiuntivo. L'incarico di vice Capo di Gabinetto, laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello generale, rientra nei limiti del contingente complessivo di personale dirigenziale, cui conferire incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come determinato dal regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'incarico di vice Capo di Gabinetto, laddove conferito ad un dirigente di ruolo di livello non generale, rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 3, del presente decreto. L'incarico di vice Capo di Gabinetto ha la durata massima del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario.

     5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, per le materie di competenza delle Capitanerie di porto, il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, può nominare, in aggiunta ai due vice Capi di Gabinetto di cui al comma 4, un ulteriore vice Capo di Gabinetto scelto tra gli Ufficiali Ammiragli del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'incarico di vice capo di Gabinetto di cui al primo periodo non spettano compensi aggiuntivi. Il trattamento economico è a carico del Corpo delle capitanerie di porto.

     6. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario, predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro alle attività degli organismi internazionali ed europei, curando i rapporti internazionali e fornendo agli uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità internazionale e all'Unione europea.

     7. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto ed è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.

     8. Il Consigliere diplomatico può essere revocato anticipatamente dal Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario.

 

     Art. 4. Segreteria del Ministro

     1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della Segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale ed i rapporti politici del medesimo. Della Segreteria fa parte il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro nonchè i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     2. Il Capo della Segreteria del Ministro ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario.

     3. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, può nominare, tra il personale della segreteria del Ministro, un Ufficiale Superiore addetto, scelto tra gli Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Il trattamento economico complessivo è a carico del Corpo di provenienza.

 

     Art. 5. Ufficio legislativo

     1. L'Ufficio legislativo cura l'attività legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero ai fini dello studio, della elaborazione normativa, della valutazione dei costi della regolazione, della qualità del linguaggio normativo, dell'applicabilità delle norme introdotte e dell'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo la semplificazione normativa. Lo stesso Ufficio, inoltre:

     a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;

     b) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;

     c) cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda la formazione e l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea;

     d) cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza unificata e con l'Avvocatura dello Stato; segue anche la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero;

     e) coordina i competenti Uffici del Ministero nella gestione del contenzioso e sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale;

     f) svolge attività di consulenza giuridica in favore del Ministro e dell'Ufficio di Gabinetto nelle materie di competenza del Ministero.

     2. Il Capo dell'ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, fra dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche in possesso di comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     3. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, può nominare, con proprio decreto, un vice Capo dell'Ufficio legislativo scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, nonchè fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa nonchè della progettazione e produzione normativa. L'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo può essere conferito anche a dirigenti di ruolo di livello non generale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo, per il quale non percepiscono alcun compenso aggiuntivo, nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 3. La durata dell'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario.

 

     Art. 6. Segreteria tecnica del Ministro

     1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza del Ministro circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie. Tale attività di supporto è svolta in raccordo con gli uffici del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonchè mediante la promozione di nuove attività e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in rapporto con le altre amministrazioni interessate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

     2. Il Capo della Segreteria tecnica è scelto fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, in possesso di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, ai titoli posseduti e alle esperienze professionali maturate.

 

     Art. 7. Ufficio stampa

     1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con gli uffici del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale del Ministro.

     2. Il Capo dell'Ufficio stampa è scelto fra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o fra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi ed imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonchè dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

 

     Art. 8. Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato

     1. Le segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.

     2. I capi delle segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e sono nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati.

     3. A ciascuna segreteria di cui al presente articolo, oltre al capo della segreteria stessa, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 1, fino ad un massimo di sette unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 9. Personale degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all'articolo 8, comma 3, e di quello previsto dal comma 6 del presente articolo, è stabilito complessivamente in centoquaranta unità. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

     2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione, nel limite massimo di sette unità, collaboratori, esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione, anche estranei alla pubblica amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato nelle materie inerenti le funzioni del Ministero, in quelle concernenti l'informazione, la comunicazione istituzionale ed i social media nonchè in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, anche a supporto delle attività delegate ai vice Ministri ovvero ai Sottosegretari di Stato. Tra i consulenti di particolare professionalità di cui al primo periodo possono essere individuati consiglieri giuridici del Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato ovvero professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, nonchè avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno dieci anni. I predetti incarichi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

     3. Entro il contingente complessivo di cui comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a cinque, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi possono essere attribuiti dal Capo di Gabinetto anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero.

     4. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo delle Segreteria del Vice Ministro, dal Capo dell'Ufficio Stampa del Ministro, dal Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato nonchè dal Consigliere diplomatico sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 8, comma 3. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo. Le posizioni relative ai vice Capi di Gabinetto e al vice Capo dell'Ufficio legislativo, ove non conferite a personale di qualifica dirigenziale, sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

     5. L'assegnazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo agli Uffici di diretta collaborazione di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, enti, organismi ed imprese pubblici, si applica nel limite massimo del venticinque per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.

     6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale del personale e degli affari generali, mediante unità di personale, al di fuori del contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 8, comma 3, ricomprese nelle aree I e II del Contratto collettivo nazionale per il personale del comparto funzioni centrali, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.

     7. Tutte le assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze ed i contratti a tempo determinato, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

 

     Art. 10. Trattamenti economici

     1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come di seguito articolato:

     a) al Capo di Gabinetto una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale, spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi Capi Dipartimento;

     b) al Capo dell'Ufficio legislativo, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico e al Capo della Segreteria del Ministro una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale, spettante ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi dirigenti di livello generale;

     c) al Segretario particolare del Ministro, al Capo della Segreteria del vice Ministro, al Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato e al vice Capo dell'Ufficio legislativo, una voce retributiva equivalente alla misura massima del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione parte fissa spettante ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti, esclusa la retribuzione di risultato;

     d) al Capo dell'Ufficio stampa, un trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     2. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1 e agli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, ivi compresi i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4, ove scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, e al vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3, che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni, è corrisposto un emolumento accessorio. L'emolumento, correlato ai compiti di diretta collaborazione, è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante:

     a) ai Capi Dipartimento del Ministero, per il Capo di Gabinetto;

     b) ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero, per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il Capo della Segreteria del Ministro e per i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4;

     c) ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della Segreteria del vice Ministro, per il Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato e per il vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3.

     3. Ai collaboratori, agli esperti ovvero ai consulenti di particolare professionalità o specializzazione di cui all'articolo 9, comma 2, spetta un compenso, stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, anche tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi. Tale compenso è determinato nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilità «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero ed è commisurato alla professionalità e all'attività richiesta, alle responsabilità ad essa connesse, al tempo impiegato nello svolgimento della stessa, anche in orari disagiati, alla quantità e qualità dell'attività medesima nonchè all'utilità conseguita dall'Amministrazione.

     4. Il trattamento economico del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato è stabilito dal Ministro, all'atto del conferimento dell'incarico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilità «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo annuo lordo del personale del Ministero appartenente all'Area terza del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto funzioni centrali. Al medesimo personale spetterà l'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 6.

     5. Ai dirigenti di ruolo di livello non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale.

     6. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. La misura ed i criteri di attribuzione dell'indennità sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Capo II

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

     Art. 11. Compiti dell'organismo indipendente di valutazione della performance

     1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «OIV», esercita, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni a esso attribuite dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonchè le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Per le funzioni di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, l'OIV riferisce direttamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

     2. L'OIV è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma collegiale.

 

     Art. 12. Struttura dell'organismo indipendente di valutazione della performance

     1. La nomina dell'OIV è effettuata con decreto del Ministro, tra gli iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa procedura selettiva pubblica.

     2. La durata dell'OIV è di tre anni, rinnovabile una sola volta.

     3. Ai componenti dell'OIV spetta un compenso commisurato alla retribuzione di posizione, parte variabile, attribuita a un dirigente di ruolo di livello generale del Ministero con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al Presidente spetta il medesimo compenso con una maggiorazione del venti per cento. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente al pertinente capitolo di bilancio/piano gestionale del Centro di responsabilità «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

 

     Art. 13. Struttura tecnica permanente

     1. Presso l'OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, con funzioni di supporto all'OIV medesimo per lo svolgimento delle sue attività.

     2. Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 è assegnato un contingente di personale non superiore a otto unità, di cui una di qualifica dirigenziale di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica del Ministero alla quale si applica il trattamento economico previsto all'articolo 10, comma 5, e sette di qualifica non dirigenziale, cui spetta un trattamento economico accessorio onnicomprensivo da determinare con le modalità di cui all'articolo 10, comma 6.

 

Capo III

Disposizioni comuni e finali

 

     Art. 14. Modalità di gestione

     1. Gli Uffici di diretta collaborazione e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di responsabilità amministrativa, articolato in due Centri di costo.

     2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, all'OIV ed al personale della relativa Struttura tecnica permanente, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alla responsabilità del Capo di Gabinetto. Quest'ultimo può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonchè avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero individuati per la gestione unificata delle spese strumentali.

 

     Art. 15. Norme finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12 e 13 si provvede ai sensi dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     3. Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 642


[1] Abrogato dall'art. 16 del D.P.C.M. 27 ottobre 2023, n. 198.