§ 80.9.1204 - D.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 125.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:26/07/2023
Numero:125


Sommario
Art. 1.  Riorganizzazione del Ministero
Art. 2.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1204 - D.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 125.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

(G.U. 20 settembre 2023, n. 220)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13, il quale prevede che «al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato»;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 23, 24 e 25;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 6;

     Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 31-bis, il quale prevede che ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presso il Dipartimento del tesoro del Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca;

     Visto il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonchè in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1-bis;

     Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» e, in particolare, l'articolo 45, comma 3-bis;

     Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» e, in particolare, l'articolo 1, comma 11;

     Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera e);

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100, concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2021, n. 266, recante «Individuazione ed attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze»;

     Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle priorità politiche, in relazione al triennio 2023-2025, per l'azione del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato in data 26 gennaio 2023;

     Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze all'atto di indirizzo sopra richiamato;

     Informate le organizzazioni sindacali;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2023;

     Visto il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 9 maggio 2023;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

 

     Adotta il seguente regolamento:

 

Art. 1. Riorganizzazione del Ministero

     1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

     «a-bis) Dipartimento dell'economia;»;

     2) al comma 2:

     2.1) al secondo periodo, le parole: «seicentoquaranta e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, seicentosessantacinque» sono sostituite dalla seguente: «seicentottantotto»;

     2.2) al terzo periodo le parole: «commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

     b) all'articolo 4:

     1) al comma 1:

     1.2) le lettere e) ed f) sono abrogate;

     1.3) alla lettera g), dopo le parole: «del contenzioso» sono inserite le seguenti: «e delle tematiche in merito agli aiuti di Stato»;

     1.4) alla lettera h), le parole: «, comunicazione istituzionale e relazioni esterne» sono soppresse;

     1.5) alla lettera i), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.»;

     2) al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie.» e le lettere f), g), h) e i) sono abrogate;

     3) al comma 4-bis, le parole: «Sono assegnati al Dipartimento due posti» sono sostituite dalle seguenti: «È assegnato al Dipartimento un posto» e dopo le parole: «anche con riferimento alle esigenze» sono aggiunte le seguenti: «di cui alla lettera g) del comma 1 e»;

     4) al comma 5, dopo le parole: «nelle materia di cui al comma 1, lettera i)», sono aggiunte le seguenti: «, attività di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento, anche in tema di concorrenza, aiuti di Stato e contenzioso, ivi compreso quello con l'UE»;

     5) al comma 5-bis, le parole: «I dirigenti generali» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente generale» e le parole: «possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi»;

     c) all'articolo 5:

     1) al comma 1, dopo la lettera f-bis), è inserita la seguente:

     «f-ter) analisi di impatto delle politiche sull'economia reale;»;

     2) al comma 5, lettera d), le parole: «, vigilanza sulle fondazioni bancarie» sono soppresse;

     3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;

     4) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

     a) rapporti con gli investitori finanziari;

     b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.»;

     d) all'articolo 6:

     1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Consiglio opera altresì a supporto del Dipartimento dell'economia.»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «del Dipartimento» sono aggiunte le seguenti: «del tesoro e del Dipartimento dell'economia»;

     3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     «2-bis. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale del tesoro, sentito il Direttore generale dell'economia»;

     4) al comma 4, lettera a) le parole: «del Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «dei Dipartimenti»; alla lettera b), punto 2), le parole: «del Dipartimento del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei Dipartimenti» e dopo le parole: «su mandato del direttore generale del tesoro» sono inserite le seguenti: «o del direttore generale dell'economia, per le materie di rispettiva competenza»;

     e) al Capo II, dopo la Sezione I, è inserita la seguente:

     «Sezione I-bis - Dipartimento dell'economia

 

     Art. 6 bis. (Competenze del Dipartimento dell'economia). - 1. Il Dipartimento dell'economia ha competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico. A tal fine provvede nelle seguenti aree tematiche:

     a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonchè a favore di organi, società ed enti pubblici; sostegno all'esportazione; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione;

     b) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: gestione delle partecipazioni societarie dello Stato; esercizio dei diritti del socio; valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attività istruttoria e preparatoria; monitoraggio della riforma delle società a partecipazione pubblica; valutazione degli impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie e concessorie;

     c) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico;

     d) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.

     2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale dell'economia».

     3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione I - Interventi finanziari in economia;

     b) Direzione II - Partecipazioni societarie e tutela attivi strategici;

     c) Direzione III - Valorizzazione del patrimonio pubblico.

     4. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di coordinamento degli affari legali e gestione del contenzioso, in collaborazione con gli omologhi uffici del Dipartimento del tesoro e di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonchè, per le esigenze connesse all'attuazione del programma Next Generation EU.

     5. Alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del Direttore generale dell'economia, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attività prelegislativa, coordinamento dell'attività amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera d), attività di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento.

     6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale dell'economia, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia.

 

     Art. 6 ter. (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento dell'economia). - 1. La Direzione I - interventi finanziari in economia si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

     a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonchè a favore di organi, società ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti;

     b) garanzie pubbliche;

     c) sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione;

     d) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti e fondazioni anche di origine bancaria;

     e) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;

     f) monetazione, politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e Gazzette Ufficiali;

     g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

     2. La Direzione II - partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

     a) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonchè esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

     b) indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

     c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, nonchè supporto ai processi di valorizzazione industriale delle società partecipate;

     d) esercizio del controllo analogo sulle società in house di competenza del Dipartimento;

     e) attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle società a partecipazione pubblica;

     f) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

     3. La Direzione III - valorizzazione del patrimonio pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

     a) gestione delle banche dati realizzate mediante il censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, tra i quali beni immobili, partecipazioni e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle informazioni raccolte;

     b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e coordinamento con le amministrazioni e società pubbliche cui è affidata la gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in concessione;

     c) attività di valorizzazione e dismissione dell'attivo immobiliare pubblico, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari;

     d) analisi, per quanto di competenza, delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le società dello Stato;

     e) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.»;

     f) all'articolo 7:

     1) al comma 1, lettera o-bis), le parole: «monitoraggio e rendicontazione del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonchè di controllo e rendicontazione all'Unione europea» e dopo le parole: «attribuiti al Ministero» le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 2-bis»;

     2) al comma 4, la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:

     «m-bis) Ispettorato generale per il PNRR;»;

     g) all'articolo 8:

     1) il comma 11-bis è sostituito dal seguente:

     «11-bis. L'Ispettorato generale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento operativo delle fasi di attuazione, gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni:

     a) adozione di linee guida, definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e definizione della manualistica e della strumentazione operativa;

     b) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

     c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonchè elaborazione e messa a disposizione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti;

     d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi nonchè alle Amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione al fine di garantire correttezza, completezza e qualità dei dati di monitoraggio;

     e) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, attività di comunicazione istituzionale e pubblicità del PNRR;

     f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione;

     g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi;

     h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonchè vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione;

     i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le società in house della pubblica amministrazione;

     l) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

     m) supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR, ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023.»;

     2) al comma 11-ter, lettera c), le parole: «al Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ispettorato generale per il PNRR»;

     h) all'articolo 12, comma 6, lettera f), le parole: «Commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

     i) all'articolo 14, comma 5, la lettera b) è soppressa e l'elencazione delle successive lettere è conseguentemente modificata;

     l) all'articolo 15:

     1) al primo periodo, le parole: «commissioni tributarie, regionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

     2) al secondo periodo le parole: «Commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

     m) all'articolo 16, comma 1-bis, lettera g), le parole: «Commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

     n) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

     o) le tabelle A e B sono sostituite dalla tabella A allegata al presente decreto.

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

     1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate secondo le modalità, le procedure e i criteri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Gli incarichi dirigenziali in essere presso le strutture riorganizzate sono fatti salvi, salvo quelli inerenti uffici dirigenziali soppressi, fino alla conclusione delle relative procedure di conferimento dei nuovi incarichi.

     3. La conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale delle strutture riorganizzate determina la decadenza dei corrispondenti incarichi in essere.

     4. Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro.

     5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1232

 

     Allegato

 

     «Tabella A

 

     Organici dirigenziali

 

     Dirigenti di prima fascia

     Uffici di diretta collaborazione con il Ministro 4

     Dipartimento del tesoro 8

     Dipartimento dell'economia 6

     Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 49

     Dipartimento delle finanze 10

     Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi 9

     Totale 86

 

     Dirigenti di seconda fascia

     Dirigenti di seconda fascia 688»

 

     *Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).