Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 26/07/2023 |
Numero: | 125 |
Sommario |
Art. 1. Riorganizzazione del Ministero |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali |
§ 80.9.1204 - D.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 125.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
(G.U. 20 settembre 2023, n. 220)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2021, n. 266, recante «Individuazione ed attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle priorità politiche, in relazione al triennio 2023-2025, per l'azione del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato in data 26 gennaio 2023;
Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze all'atto di indirizzo sopra richiamato;
Informate le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2023;
Visto il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 9 maggio 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Riorganizzazione del Ministero
1. Al
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) Dipartimento dell'economia;»;
2) al comma 2:
2.1) al secondo periodo, le parole: «seicentoquaranta e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, seicentosessantacinque» sono sostituite dalla seguente: «seicentottantotto»;
2.2) al terzo periodo le parole: «commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1:
1.2) le lettere e) ed f) sono abrogate;
1.3) alla lettera g), dopo le parole: «del contenzioso» sono inserite le seguenti: «e delle tematiche in merito agli aiuti di Stato»;
1.4) alla lettera h), le parole: «, comunicazione istituzionale e relazioni esterne» sono soppresse;
1.5) alla lettera i), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.»;
2) al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie.» e le lettere f), g), h) e i) sono abrogate;
3) al comma 4-bis, le parole: «Sono assegnati al Dipartimento due posti» sono sostituite dalle seguenti: «È assegnato al Dipartimento un posto» e dopo le parole: «anche con riferimento alle esigenze» sono aggiunte le seguenti: «di cui alla lettera g) del comma 1 e»;
4) al comma 5, dopo le parole: «nelle materia di cui al comma 1, lettera i)», sono aggiunte le seguenti: «, attività di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento, anche in tema di concorrenza, aiuti di Stato e contenzioso, ivi compreso quello con l'UE»;
5) al comma 5-bis, le parole: «I dirigenti generali» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente generale» e le parole: «possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo la lettera f-bis), è inserita la seguente:
«f-ter) analisi di impatto delle politiche sull'economia reale;»;
2) al comma 5, lettera d), le parole: «, vigilanza sulle fondazioni bancarie» sono soppresse;
3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
4) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) rapporti con gli investitori finanziari;
b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Consiglio opera altresì a supporto del Dipartimento dell'economia.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «del Dipartimento» sono aggiunte le seguenti: «del tesoro e del Dipartimento dell'economia»;
3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale del tesoro, sentito il Direttore generale dell'economia»;
4) al comma 4, lettera a) le parole: «del Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «dei Dipartimenti»; alla lettera b), punto 2), le parole: «del Dipartimento del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei Dipartimenti» e dopo le parole: «su mandato del direttore generale del tesoro» sono inserite le seguenti: «o del direttore generale dell'economia, per le materie di rispettiva competenza»;
e) al Capo II, dopo la Sezione I, è inserita la seguente:
«Sezione I-bis - Dipartimento dell'economia
Art. 6 bis. (Competenze del Dipartimento dell'economia). - 1. Il Dipartimento dell'economia ha competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico. A tal fine provvede nelle seguenti aree tematiche:
a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonchè a favore di organi, società ed enti pubblici; sostegno all'esportazione; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione;
b) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal
c) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico;
d) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale dell'economia».
3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione I - Interventi finanziari in economia;
b) Direzione II - Partecipazioni societarie e tutela attivi strategici;
c) Direzione III - Valorizzazione del patrimonio pubblico.
4. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di coordinamento degli affari legali e gestione del contenzioso, in collaborazione con gli omologhi uffici del Dipartimento del tesoro e di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonchè, per le esigenze connesse all'attuazione del programma Next Generation EU.
5. Alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del Direttore generale dell'economia, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attività prelegislativa, coordinamento dell'attività amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera d), attività di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento.
6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale dell'economia, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia.
Art. 6 ter. (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento dell'economia). - 1. La Direzione I - interventi finanziari in economia si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonchè a favore di organi, società ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti;
b) garanzie pubbliche;
c) sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione;
d) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti e fondazioni anche di origine bancaria;
e) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
f) monetazione, politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e Gazzette Ufficiali;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
2. La Direzione II - partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonchè esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal
b) indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del
c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, nonchè supporto ai processi di valorizzazione industriale delle società partecipate;
d) esercizio del controllo analogo sulle società in house di competenza del Dipartimento;
e) attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al
f) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
3. La Direzione III - valorizzazione del patrimonio pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) gestione delle banche dati realizzate mediante il censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, tra i quali beni immobili, partecipazioni e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle informazioni raccolte;
b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e coordinamento con le amministrazioni e società pubbliche cui è affidata la gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in concessione;
c) attività di valorizzazione e dismissione dell'attivo immobiliare pubblico, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari;
d) analisi, per quanto di competenza, delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le società dello Stato;
e) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera o-bis), le parole: «monitoraggio e rendicontazione del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonchè di controllo e rendicontazione all'Unione europea» e dopo le parole: «attribuiti al Ministero» le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 2-bis»;
2) al comma 4, la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:
«m-bis) Ispettorato generale per il PNRR;»;
g) all'articolo 8:
1) il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
«11-bis. L'Ispettorato generale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento operativo delle fasi di attuazione, gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni:
a) adozione di linee guida, definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e definizione della manualistica e della strumentazione operativa;
b) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonchè elaborazione e messa a disposizione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti;
d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi nonchè alle Amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione al fine di garantire correttezza, completezza e qualità dei dati di monitoraggio;
e) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione;
g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi;
h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonchè vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione;
i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le società in house della pubblica amministrazione;
l) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;
m) supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR, ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023.»;
2) al comma 11-ter, lettera c), le parole: «al Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ispettorato generale per il PNRR»;
h) all'articolo 12, comma 6, lettera f), le parole: «Commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
i) all'articolo 14, comma 5, la lettera b) è soppressa e l'elencazione delle successive lettere è conseguentemente modificata;
l) all'articolo 15:
1) al primo periodo, le parole: «commissioni tributarie, regionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
2) al secondo periodo le parole: «Commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
m) all'articolo 16, comma 1-bis, lettera g), le parole: «Commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
n) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
o) le tabelle A e B sono sostituite dalla tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate secondo le modalità, le procedure e i criteri di cui all'articolo 19 del
2. Gli incarichi dirigenziali in essere presso le strutture riorganizzate sono fatti salvi, salvo quelli inerenti uffici dirigenziali soppressi, fino alla conclusione delle relative procedure di conferimento dei nuovi incarichi.
3. La conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale delle strutture riorganizzate determina la decadenza dei corrispondenti incarichi in essere.
4. Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1232
Allegato
«Tabella A
Organici dirigenziali
Dirigenti di prima fascia
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro 4
Dipartimento del tesoro 8
Dipartimento dell'economia 6
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 49
Dipartimento delle finanze 10
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi 9
Totale 86
Dirigenti di seconda fascia
Dirigenti di seconda fascia 688»
*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).