Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 13/12/2023 |
Numero: | 222 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 3. Piano integrato di attività e organizzazione |
Art. 4. Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività nella pubblica amministrazione |
Art. 5. Rappresentanti delle associazioni |
Art. 6. Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro |
Art. 7. Carta dei servizi |
Art. 8. Misure di tutela di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 |
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 80.4.572 - D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222.
Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
(G.U. 12 gennaio 2024, n. 9)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed il relativo Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della
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Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 giugno 2023, Rep. atti n. 70/CU;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 25 luglio 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi rispettivamente in data 27 settembre 2023 da parte della V Commissione bilancio nonchè in data 5 ottobre 2023 da parte della XII Commissione affari sociali, e in data 20 settembre 2023 dalla 5ª Commissione programmazione economica, bilancio nonchè in data 10 ottobre 2023 dalle Commissioni riunite 1ª Affari costituzionali e 10ª Affari sociali, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle imprese e del made in Italy e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della
2. Ai fini del presente decreto, per accessibilità deve intendersi l'accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Le Autorità indipendenti, gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adeguano i propri ordinamenti ai principi del presente decreto nell'ambito della loro autonomia regolamentare e organizzativa.
Art. 3. Piano integrato di attività e organizzazione
1. All'articolo 6 del
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nell'ambito del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione, che definisce specificatamente le modalità e le azioni di cui al comma 2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato
2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni di cui al comma 2-bis, anche ricorrendo a forme di gestione associata».
Art. 4. Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività nella pubblica amministrazione
1. Al
a) all'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Nel valutare la performance individuale ed organizzativa di cui al comma 4 si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità di cui all'articolo 5, comma 2-bis, anche ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 5-bis del presente articolo.»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Gli obiettivi, anche nell'ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità.»;
c) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) agli indicatori di performance relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni, da parte delle persone con disabilità.».
Art. 5. Rappresentanti delle associazioni
1. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del
2. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, del
Art. 6. Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro
1. All'articolo 39-ter del
a) al comma 1, le parole: «Al fine di garantire» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione all'articolo 7, comma 1, e garantire», le parole «con più di duecento dipendenti» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ambiente di lavoro delle persone con disabilità individuato nell'ambito del personale in servizio»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il responsabile di cui al comma 1 è individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti ed è scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione.
Art. 7. Carta dei servizi
1. Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte.
Art. 8. Misure di tutela di cui al
1. All'articolo 1, comma 1, del
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.