Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 06/06/2023 |
Numero: | 96 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 |
Art. 2. Disposizioni finali |
§ 57.11.738 - D.M. 6 giugno 2023, n. 96.
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
(G.U. 27 luglio 2023, n. 174)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
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Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 6 maggio 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 1998, n. 142, recante «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del
Ritenuta per tutto quanto sopra esposto, in attuazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR «Riforma delle classi di laurea», la necessità di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale;
Visti i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) del 21 marzo 2022, dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) del 14 aprile 2022, del Consiglio Nazionale degli studenti universitari (CNSU) del 29 aprile 2022, acquisiti in via collaborativa in fase di istruttoria;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 21 settembre 2022;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi il 17 maggio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
1. Al regolamento di cui al
a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), le parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti «Ministero dell'università e della ricerca»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio di professioni, nonchè i corsi di laurea professionalizzanti, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano inoltre le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.»;
d) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali,» sono soppresse;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della
3) al comma 4, le parole «, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali» sono soppresse;
4) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della
4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis si applicano ai corsi di studio preordinati all'accesso di attività professionali, ivi compresi quelli abilitanti all'esercizio di professioni ovvero regolati dalla normativa dell'Unione europea o da altre specifiche disposizioni di legge, nel rispetto dei relativi obiettivi formativi, della disciplina di accesso alle professioni medesime, nonchè degli ulteriori vincoli derivanti dalla normativa di riferimento.»;
5) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività:
1) sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonchè di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto;
2) costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati;
3) possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi;»;
e) all'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purchè in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.»;
f) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.»;
g) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:
«Art. 12 bis. (Monitoraggio). - 1. Il Ministero dell'università e della ricerca acquisisce dalle università, dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, i dati relativi alle attività formative dei singoli corsi di studio, ai fini del monitoraggio sull'applicazione del presente decreto.».
Art. 2. Disposizioni finali
1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, le università adeguano i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30 novembre 2023.
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2092