Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.1 disciplina generale |
Data: | 28/07/2023 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica |
Art. 2. Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica |
Art. 3. Linee guida in materia in salute e sicurezza |
Art. 4. Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 53.1.133 - D.L. 28 luglio 2023, n. 98. [1]
Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.
(G.U. 28 luglio 2023, n. 175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Considerato che l'articolo 12, del
Considerato che l'articolo 8 della
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disporre modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 2. Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della
2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della
3. In deroga all'articolo 14 della
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 3. Linee guida in materia in salute e sicurezza
1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al
2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
Art. 4. Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento
1. [Il contributo di solidarietà di cui dell'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della
2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del
2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[6] Comma abrogato dall'art. 6 del
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.