§ 53.1.134 - L. 18 settembre 2023, n. 127.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.1 disciplina generale
Data:18/09/2023
Numero:127


Sommario
Art. 1. 


§ 53.1.134 - L. 18 settembre 2023, n. 127.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

(G.U. 23 settembre 2023, n. 223)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «articolo 10, lettere m), n), e o)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o)».

     All'articolo 2:

     al comma 2, le parole: «al citato articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457»;

     al comma 3, le parole: «sede INPS» sono sostituite dalle seguenti: «sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».

     All'articolo 3:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche».

     All'articolo 4:

     al comma 1, dopo le parole: «legge n. 197 del 2022» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è differito al 30 settembre 2023».