Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 30/12/2022 |
Numero: | 131 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni transitorie e di coordinamento con il Testo Unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 |
Art. 2. Termine per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi |
Art. 3. Proroga per la presentazione delle manifestazioni di volontà prevista dall'art. 9 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 |
Art. 4. Proroga termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee |
Art. 5. Proroga del termine per l'applicazione alternativa del prezzario regionale di riferimento |
Art. 6. Proroga termini SAL straordinario |
Art. 7. Presentazione della domanda semplificata di cui al comma 1-bis, dell'art. 2, dell'ordinanza n. 123 del 2021 |
Art. 8. Operatività della piattaforma GE.DI.SI |
Art. 9. Armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi su edifici successivi al 1945 ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e [...] |
Art. 10. Termine per l'avvio dei lavori di cui previsti dall'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020 |
Art. 11. Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 |
Art. 12. Superamento dei motivi ostativi successivi al decreto di rigetto già intervenuto nel corso dell'anno 2022 |
Art. 13. Modifiche all'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 |
Art. 14. Ricostruzione manufatti cimiteriali |
Art. 15. Armonizzazione delle modalità di restituzione dei contributi e dei rimborsi oggetto di provvedimento di revoca |
Art. 16. Efficacia |
§ 17.2.499 - Ordinanza 30 dicembre 2022, n. 131. [1]
Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica.
(G.U. 22 agosto 2023, n. 195)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto l'art. 38 (Rimodulazione delle funzioni commissariali) del
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla
Visto il
Preso atto che con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il Testo Unico della ricostruzione privata;
Ritenuto necessario introdurre una disposizione per armonizzare le disposizioni di cui al citato Testo Unico con quelle previste dalle ordinanze vigenti sino alla data del 31 dicembre 2022, in coerenza con il principio di imparzialità a cui deve attenersi l'attività della pubblica amministrazione ed evitare trattamenti differenziati per fattispecie analoghe finalizzate a garantire il ripristino del patrimonio immobiliare esistente alle condizioni precedenti alla data del sisma;
Ritenuto necessario, altresì di fissare nuovi termini per la presentazione delle istanze per la riparazione degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti;
Preso atto del perdurare delle contingenti difficoltà operative e della situazione di difficoltà dal punto di vista progettuale e sulla cantierizzazione degli interventi segnalate dai professionisti e dalle imprese operanti nella ricostruzione accentuate dalle numerose scadenze conseguenti agli adempimenti connessi o complementari alla ricostruzione privata;
Ritenuto pertanto necessario armonizzare le suddette scadenze relative agli adempimenti inerenti la presentazione delle domande finalizzate al mantenimento dei benefici assistenziali nonché quelle legate alle manifestazioni di volontà per la ricostruzione degli edifici danneggiati individuando un nuovo termine per entrambe le fattispecie, nonchè per analogo motivo prevedere la proroga del termine per l'applicazione alternativa del prezzario regionale di riferimento, quella relativa ai termini del cosiddetto SAL straordinario nonchè quella relativa ai termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee;
Considerato che a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione private è utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata Ge.Di.Si.;
Ritenuto pertanto necessario sospendere la presentazione delle istanze di contributo ed ogni connesso adempimento, al fine di garantire il necessario completamento della funzionalità del nuovo sistema informatico, dal 1° al 16 gennaio 2023;
Vista l'ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020, con la quale sono state stabilite le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della richiamata ordinanza n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 117 del 2021 e dall'art. 6, comma 3 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, il quale stabilisce che «I comuni beneficiari del contributo sono comunque tenuti ad avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi proposti entro il 30 giugno 2022»;
Ritenuto necessario, in considerazione della oggettiva impossibilità dei comuni di rispettare il predetto termine di avvio della esecuzione dei lavori a causa della situazione generatasi nel mercato dell'edilizia, anche a causa del difficile reperimento delle materie prime, nonchè del notevole incremento delle attività di gestione e programmazione dei lavori pubblici connesse al PNRR, particolarmente gravose soprattutto per i piccoli comuni meno strutturati dal punto di vista delle risorse umane, di accogliere le istanze, adeguatamente motivate, di proroga per i tempi strettamente necessari al completamento degli interventi;
Ritenuto inoltre necessario aggiornare l'elenco degli interventi riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'allegato 2 alla ordinanza n. 104 del 2020;
Tenuto conto che, a seguito di motivate richieste pervenute da parte di alcuni comuni destinatari dei contributi, alcuni interventi sono stati oggetto di rimodulazione, così come risultante dalle schede tecniche aggiornate inviate dai medesimi comuni e riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'allegato alla presente ordinanza, assunto al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0035471-P-29/12/2022;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020 prevedendo che nel quadro economico di ogni singolo intervento possa essere inserita una percentuale pari massimo al 10% «per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale»;
Ritenuto necessario, ai fini di una migliore pianificazione logistica, poter disporre di un complesso di risorse da destinare alla individuazione di sedi scolastiche alternative e alle connesse spese logistiche, in un periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, nel limite massimo del 10% dell'importo dei lavori relativi al complesso degli interventi affidati ad uno stesso soggetto attuatore»;
Ritenuto di adeguare la normativa prevista per la ricostruzione dei manufatti cimiteriali alle disposizioni previste dell'art. 12 del
Ritenuto inoltre, in considerazione della contingente situazione economica di prevedere un aumento delle rate stabilite dall'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 previste per la restituzione delle somme conseguenti a provvedimenti di revoca del contributo per la ricostruzione previste dello stesso provvedimento;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022 da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, nonchè della Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022;
Visti gli articoli 33, comma 1, del
Dispone:
Art. 1. Disposizioni transitorie e di coordinamento con il Testo Unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022
1. Con riferimento ai procedimenti amministrativi connessi alla ricostruzione privata non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2022, mediante corresponsione della rata di saldo finale, i soggetti interessati hanno facoltà, su esplicita richiesta approvata dall'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dal testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, in materia di termini per l'esecuzione dei lavori, di legittimazione alla richiesta di contributo in presenza di procedure di esecuzione forzata e concorsuali, nonchè delle ulteriori disposizioni di ordine procedurale che non comportino un aumento contributivo. I medesimi soggetti possono altresì avvalersi, entro i termini indicati, delle disposizioni di maggior favore contributivo relative agli incrementi e alle anticipazioni per gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, all'aumento del contributo con riferimento agli interventi su ruderi ed edifici collabenti non ammissibili a contributo, agli interventi riguardanti ruderi dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al
2. L'Ufficio speciale della ricostruzione dà seguito alle domande presentate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse.
Art. 2. Termine per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi
1. Il termine relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, è fissato alla data del 31 dicembre 2023.
Art. 3. Proroga per la presentazione delle manifestazioni di volontà prevista dall'art. 9 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020
1. Le manifestazioni di volontà di cui al comma 2, dell'art. 9, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata», si intendono validamente presentate ove inoltrate e completate entro il termine del 31 gennaio 2023.
2. Sono esentati dalla presentazione della manifestazione di volontà di cui al precedente comma le domande di contributo inerenti gli edifici pertinenziali, di cui al comma 2 dell'art. 11 del testo unico approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.
Art. 4. Proroga termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee
1. Il termine già previsto dal comma 2 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, relativo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 e al comma 14 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è fissato alla data del 31 marzo 2024.
Art. 5. Proroga del termine per l'applicazione alternativa del prezzario regionale di riferimento
[Abrogato].
Art. 6. Proroga termini SAL straordinario
1. La disposizione di cui all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, che ha introdotto il «SAL straordinario» al fine di corrispondere alle straordinarie criticità derivanti dall'eccezionale aumento dei costi delle materie prime, è prorogata al 31 dicembre 2023. Tale misura è alternativa alla disposizione di cui al comma 4, dell'art. 73 del Testo Unico approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.
Art. 7. Presentazione della domanda semplificata di cui al comma 1-bis, dell'art. 2, dell'ordinanza n. 123 del 2021
1. Le domande semplificate di rilascio del contributo di cui all'art. 2, comma 1-bis, dell'ordinanza commissariale n. 123, trasmesse oltre il termine del 20 dicembre 2022, previsto dal comma 1 del medesimo art. 2, si intendono validamente presentate ove inoltrate entro la data del 31 dicembre 2022. Nell'ipotesi in cui non risulti rispettato il suddetto termine, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 123 si intendono rispettate qualora, entro la data del 31 gennaio 2023, le domande siano presentate complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa [2].
Art. 8. Operatività della piattaforma GE.DI.SI
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione private è utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata Ge.Di.Si..
2. È sospesa la presentazione delle istanze di contributo ed ogni connesso adempimento, al fine di garantire il necessario completamento della funzionalità del nuovo sistema informatico, dal 1° al 16 gennaio 2023.
Art. 9. Armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi su edifici successivi al 1945 ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e disposizioni transitorie
1. Il termine già previsto dal comma 5-bis dell'art. 13 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, come introdotto dall'art. 14 dell'ordinanza 120 del 2021, già prorogato alla data del 30 giugno 2022 dall'art. 15 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, e alla data del 31 dicembre 2022 dall'art. 2 della ordinanza n. 127 del 1° giugno 2022, è stabilito alla data del 31 dicembre 2024. Conseguentemente le disposizioni previste dal richiamato comma 5-bis dell'art. 13 dell'ordinanza n. 116 del 2021 restano valide sino alla nuova data individuata. Il presente comma si intende derogatorio, sino alla nuova data individuata, anche delle diverse disposizioni contenute nella Parte III, Capo I del Testo Unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.
2. Per le domande di contributo relative ad immobili di interesse culturale e paesaggistico definite dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 116 del 2021, per le quali non sia stata formalizzata in tempo utile la richiesta di applicazione del nuovo regime previsto dall'art. 13, comma 2, della ridetta ordinanza, i soggetti legittimati possono regolarizzare la domanda entro la fine dei lavori nel caso in cui l'applicazione dei nuovi incrementi riduca o annulli l'accollo delle residue somme necessarie per il completamento degli interventi. La regolarizzazione della domanda non consente alcuna variazione del quadro economico complessivo del progetto approvato relativamente alle lavorazioni già ritenute ammissibili.
Art. 10. Termine per l'avvio dei lavori di cui previsti dall'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020
1. Ai comuni, di cui all'allegato alla presente ordinanza, beneficiari dell'assegnazione dei contributi di cui all'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020, che per cause ostative che hanno oggettivamente determinato una temporanea impossibilità di attuazione degli interventi, è concesso il termine indicato in allegato al fine di procedere all'avvio dell'esecuzione dei lavori.
Art. 11. Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022
1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza 128 del 13 ottobre 2022 le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il Commissario, con proprio provvedimento, individua la regione cui conferire l'incarico di coordinamento».
2. All'art. 3, comma 5 dell'ordinanza 128 del 13 ottobre 2022 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le parole «31 marzo 2023».
Art. 12. Superamento dei motivi ostativi successivi al decreto di rigetto già intervenuto nel corso dell'anno 2022
1. Fermo restando il termine di centocinquanta giorni decorrente dalla data del provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, già previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021, le integrazioni alle domande per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, per le quali nel corso dell'anno 2022 sia spirato il suddetto termine di 150 giorni, si intendono validamente presentate se depositate entro e non oltre il 31 dicembre 2022 [3].
Art. 13. Modifiche all'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020
Il comma 2 dell'art. 13 «Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici» dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020, integrato dall'art. 12 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020, è sostituito dal seguente:
«2. La percentuale di cui al precedente comma è elevata al 10% dell'importo dei lavori relativi al complesso degli interventi finanziati ad uno stesso soggetto attuatore per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale di ciascun intervento».
Sono abrogate eventuali disposizioni, anche contenute nelle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
Art. 14. Ricostruzione manufatti cimiteriali
1. Negli interventi di ricostruzione post-sisma 2016, di loculi, cappelle edicole e manufatti funerari situati nei cimiteri dei comuni di cui all'allegato 1-2-2bis al
Art. 15. Armonizzazione delle modalità di restituzione dei contributi e dei rimborsi oggetto di provvedimento di revoca
1. In relazione ai provvedimenti di revoca dei contributi e dei rimborsi relativi a procedimenti definiti in vigenza dell'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018, ed in coerenza con le nuove disposizioni contenute all'art. 80 del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, il numero massimo di rate di cui all'art. 6, comma 3, della ridetta ordinanza n. 59 del 2018 è fissato in 48 in luogo di 24.
Art. 16. Efficacia
1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 234
Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla
[2] Per la modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della
[3] Per la modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della