| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 17. Calamità naturali |
| Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
| Data: | 22/12/2025 |
| Numero: | 256 |
| Sommario |
| Art. 1. Armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi su edifici successivi al 1945 ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e [...] |
| Art. 2. Proroga termini domande di conservazione provvisoria di strutture temporanee. Modifiche all'art. 27 del TURP e all'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016. |
| Art. 3. Proroga termini domande di conservazione definitiva di strutture temporanee. Modifiche all'art. 13 dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023 |
| Art. 4. Danni gravi. proroga dei termini per la presentazione delle domande. Modifiche agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 |
| Art. 5. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.691 - Ordinanza 22 dicembre 2025, n. 256.
Proroga termini in materia di ricostruzione privata. Modifiche e integrazioni alle Ordinanze n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 130 del 15 dicembre 2022, n. 131 del 30 dicembre 2022, n. 157 del 28 novembre 2023 e n. 169 del 9 febbraio 2024.
(G.U. 12 marzo 2026, n. 59)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Visto l'art. 1, comma 673, della
Visto l'art. 1, comma 990, della
Visto il
Visto il
Vista l'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, recante «Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati»;
Considerato che l'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021, al fine di risolvere alcuni problemi interpretativi che sono emersi nella prima fase applicativa della nuova disciplina, aveva introdotto alcune previsioni correttive e integrative della citata ordinanza n. 116 del 2021, introducendo il comma 5-bis all'art. 13 quale strumento di armonizzazione della fase transitoria, stabilendo il termine di presentazione della domanda di contributo, per avere accesso a detta disciplina, al 31 dicembre 2021;
Vista l'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 che, all'art. 9, comma 2, fissa un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo, successivamente prorogato al 31 dicembre 2025 dall'ordinanza n. 213 del 23 dicembre 2024;
Ritenuto necessario prorogare ulteriormente detto termine al 31 dicembre 2026;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonchè tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 27 del TURP, rubricato «Trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive», come modificato dall'ordinanza n. 235 del 2 luglio 2025, il quale ai commi 9 e 10 dispone:
«9. Fermo restando la ripresa dell'attività economica all'interno delle stalle, fienili o depositi danneggiati a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità degli stessi, in deroga al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, le strutture temporanee di cui al precedente comma possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:
a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 10, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 30 settembre 2024;
b. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.
10. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:
a. entro il 31 dicembre 2025 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 30 settembre 2024;
b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024.»;
Visto, altresì, l'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016», come da ultimo modificato dalle ordinanze n. 213 del 23 dicembre 2024 e n. 235 del 2 luglio 2025, il quale ai commi 7 e 8 stabilisce quanto segue:
«7. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6 che precede e fermo restando la ripresa dell'attività economica nell'edificio preesistente a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità dello stesso, le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera b), installate a norma della presente ordinanza, possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:
a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 8, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 30 settembre 2024;
b. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.
8. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:
a. entro il 31 dicembre 2025 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 30 settembre 2024;
b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024»;
Ritenuto necessario posticipare il termine del 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e per l'effetto consentire la presentazione della relativa domanda a tutti coloro che abbiano ultimato i lavori o gli interventi entro il 30 settembre 2024;
Vista l'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023, che ha introdotto una disciplina per consentire la conservazione definiva delle strutture temporanee di cui alle ordinanze del Commissario straordinario n. 5/2016 e n. 9/2016 e alle ordinanze CDPC n. 393, n. 394 e n. 395 del 2016;
Visto in particolare l'art. 13, comma 1, come modificato dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 235 del 2 luglio 2025, che recita:
«I soggetti di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, o loro delegati, che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea realizzata con le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza, nonchè i titolari, o loro delegati, di imprese agricole e zootecniche, come definite all'art. 1 dell'allegato I al
Considerato che il procedimento di conservazione definitiva delle strutture temporanee deve essere coordinato con le regioni e con il Dipartimento di protezione civile, che hanno realizzato parte delle strutture temporanee in oggetto;
Ritenuto necessario posticipare il termine del 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026;
Vista l'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 e i termini dalla stessa stabiliti agli articoli 1 e 3, come modificati rispettivamente dall'ordinanza n. 213 del 23 dicembre 2024 e dall'ordinanza n. 235 del 2 luglio 2025;
Ritenuto necessario posticipare il termine del 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, anche allo scopo di risolvere le problematiche sorte in fase esecutiva e di difficile interpretazione della normativa generale e speciale vigente;
Ritenuti sussistenti tutti gli elementi e le condizioni di legge per procedere ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
Visti l'art. 33, comma 1, del
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1. Armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi su edifici successivi al 1945 ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 9 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022
1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, come modificato dall'ordinanza n. 166 del 28 dicembre 2023 e da ultimo dall'ordinanza n. 213 del 23 dicembre 2024, le parole «è stabilito alla data del 31 dicembre 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2026.».
Art. 2. Proroga termini domande di conservazione provvisoria di strutture temporanee. Modifiche all'art. 27 del TURP e all'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016.
1. All'art. 27, comma 10, lettera a), del testo unico della ricostruzione privata, come modificato dall'ordinanza n. 180 del 19 aprile 2024 e da ultimo dall'ordinanza n. 235 del 2 luglio 2025, sono apportate le seguenti modifiche:
le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026».
2. All'art. 1, comma 8, lettera a), dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, aggiunto dall'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023, sostituito dall'ordinanza n. 180 del 19 aprile 2024 e modificato infine dall'ordinanza 235 del 2 luglio 2025, sono apportate le seguenti modifiche:
le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026».
Art. 3. Proroga termini domande di conservazione definitiva di strutture temporanee. Modifiche all'art. 13 dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023
1. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026».
Art. 4. Danni gravi. proroga dei termini per la presentazione delle domande. Modifiche agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024
1. All'art. 1, comma 1, e all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026».
Art. 5. Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 262