§ 14.6.62 - D.M. 11 aprile 2023, n. 161.
Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.6 organizzazione amministrativa
Data:11/04/2023
Numero:161


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Contenuto e modalità di adozione degli elenchi)
Art. 4.  (Disposizioni finali)


§ 14.6.62 - D.M. 11 aprile 2023, n. 161.

Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della cultura [1]

 

Il Ministro della cultura

 

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 108, comma 6, ai sensi del quale “Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.”;

VISTO il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, recante “Procedure, modalità e condizioni per l’assunzione da parte dello Stato della copertura dei rischi, derivanti dal prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto ministeriale 20 aprile 2005, recante “Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell’articolo 107 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che ha recepito la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 e, in particolare, l’articolo 12, comma 3, lett. a) e b), mediante il quale sono state apportate modificazioni all’articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevedendo ipotesi di gratuità in assenza di scopo di lucro al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102, recante “Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220 recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e, in particolare, l’articolo 26 recante “Contributi selettivi”;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1, comma 171, lett. a) e b), mediante il quale sono state apportate ulteriori modificazioni all’articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, recepita mediante il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, recepita mediante il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200;

TENUTO CONTO delle “Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico”,

redatte dall’Agenzia per l’Italia Digitale e pubblicate nel 2014;

TENUTO CONTO del “Piano Triennale per la Digitalizzazione e l’Innovazione dei Musei”, redatto dalla Direzione generale Musei e pubblicato nel 2019;

TENUTO CONTO del “Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023”

(PND), redatto dall’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library;

VALUTATA la necessità di chiarire le casistiche di gratuità delle concessioni in uso e di riproduzione, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, così da agevolare la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale;

RITENUTA la necessità di realizzare una adeguata valorizzazione economica del patrimonio culturale statale ove le fattispecie di concessione in uso e di riproduzione si realizzino a scopo di lucro, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

RILEVATA l’opportunità di adottare criteri omogenei per la determinazione degli importi minimi dei canoni di concessione e dei corrispettivi connessi alle riproduzioni, anche video, televisive e cinematografiche, dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 108, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

DECRETA

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Sono adottate le “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali” (di seguito, “Linee guida”), come definite nell’Allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Le Linee guida di cui al comma 1 sono adottate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 108, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Le Linee guida di cui all’articolo 1, comma 1, definiscono gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi di concessione richiesti ai singoli richiedenti per l’uso di spazi e la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura dello Stato, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Indipendentemente dal canone o dal corrispettivo individuato, la concessione per l’uso e la riproduzione dei beni culturali è comunque subordinata alla previa verifica di compatibilità della destinazione d’uso della riproduzione con il carattere storico-artistico dei medesimi beni culturali, ai sensi dell’articolo 20 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

     Art. 3. (Contenuto e modalità di adozione degli elenchi)

1. I canoni e i corrispettivi di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto sono definiti mediante elenchi e adottati da ciascun istituto e luogo della cultura che ha in consegna i beni, in conformità con quanto previsto dall’Allegato al presente decreto.

2. Gli elenchi di cui al comma 1, in considerazione delle specificità e delle peculiarità dei beni in consegna, possono comunque contenere disposizioni integrative, nonché prevedere canoni e corrispettivi superiori rispetto a quanto contenuto nelle Linee guida di cui all’Allegato al presente decreto.

3. I canoni e i corrispettivi indicati negli elenchi di cui al comma 1 sono incrementati presso ciascun Istituto mediante l’adozione di un apposito tariffario; in mancanza, sono applicabili i canoni e i corrispettivi contenuti nell’Allegato al presente decreto.

4. Gli elenchi di canoni e corrispettivi sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali di ciascun istituto e luogo della cultura, anche nella sezione “Trasparenza” e trasmessi alla Direzione generale competente per la raccolta e successiva pubblicazione sulle rispettive sezioni nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura. I medesimi elenchi sono altresì pubblicati sul portale nazionale delle località (locations) e degli incentivi promosso dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo e gestito da Istituto Luce Cinecittà (www.italyformovies.it).

5. Eventuali convenzioni o accordi già stipulati con soggetti terzi, ove prevedano canoni o corrispettivi inferiori a quelli indicati negli elenchi pubblicati ai sensi del comma 5, dovranno comunque essere oggetto di adeguamento.

 

     Art. 4. (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si applicano le previsioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del decreto ministeriale 20 aprile 2005 nonché della normativa vigente in materia di diritto d’autore.

2. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ALLEGATO [2]


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.M. 21 marzo 2024, n. 108.

[2] Sostituito dall'allegato al D.M. 21 marzo 2024, n. 108.