Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.6 procedimento amministrativo |
Data: | 18/05/2015 |
Numero: | 102 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 |
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 3. Disciplina transitoria degli accordi di esclusiva |
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 80.6.202 - D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102.
Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
(G.U. 10 luglio 2015, n. 158)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la
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Vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della
Visto il
Visto il
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 1 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinchè i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del
b) il comma 4 è abrogato.
2. All'articolo 2, comma 1, del
a) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) università: qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;»;
b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;
c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo 68, comma 3, lettera a), del
c-quater) standard formale aperto: uno standard definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilità del software;».
3. All'articolo 3, comma 1, del
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione»;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quelli nella disponibilità di istituti di istruzione e di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e università, escluse le biblioteche universitarie;»;
c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) quelli nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi;»;
d) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso è disciplinato dal Capo V della
h-ter) parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;
h-quater) documenti, o parti di documenti, che contengono dati personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui conoscibilità è subordinata al rispetto di determinati limiti o modalità, in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa dell'Unione europea, nonchè quelli che contengono dati personali il cui riuso è incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del
4. All'articolo 5 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale. Nei casi di riutilizzo di documenti contenenti dati personali il titolare del dato adotta licenze personalizzate anche standard.»;
b) al comma 2 le parole: «I soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento a dati pubblici non ancora resi disponibili, i soggetti» e dopo la parola: «provvedimento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del
c) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole da: «i mezzi di ricorso» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i motivi del rifiuto sulla base delle disposizioni del presente decreto. Quando è adottata una decisione negativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale, il titolare del dato indica, inoltre, la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. Il titolare del dato comunica, altresì, al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;
2) le parole: «di produrre o di continuare a produrre» sono sostituite dalle seguenti: «di continuare a produrre e di conservare»;
3) il comma 4 è abrogato.
5. All'articolo 6 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti, ove possibile e opportuno insieme ai rispettivi metadati e secondo le modalità e i formati previsti dagli articoli 52 e 68 del
b) il comma 2 è abrogato.
6. L'articolo 7 del
«Art. 7 (Tariffazione). - 1. I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo è limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione.
2. L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta motivata del titolare del dato, le tariffe standard corrispondenti ai costi effettivi previsti nel comma 1 e provvede alla pubblicazione delle stesse sul proprio sito istituzionale.
3. Il principio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:
a) alle biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi;
b) alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;
c) ai casi eccezionali relativi a documenti per i quali le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione.
4. Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese quelle delle università, individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente.
5. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della
6. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalità di cui ai commi 4 e 5, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.
7. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Amministrazione competente.
8. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi 4, 5 e 6 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi del
9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, gli importi delle tariffe e le relative modalità di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 4 e 5.».
7. All'articolo 8, comma 1, del
8. L'articolo 9 del
«Art. 9 (Strumenti di ricerca di documenti disponibili). - 1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. A tal fine, è utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale per la ricerca dei dati in formato aperto rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.».
9. All'articolo 11 del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali è definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e comunque ha durata non superiore a dieci anni, fatta salva la possibilità di prevedere una durata maggiore soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni. Tali accordi di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici sul sito istituzionale del titolare del dato. Nei predetti accordi è previsto che al titolare del dato deve essere fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla digitalizzazione di risorse culturali.»;
c) al comma 3, dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «al 1° luglio 2005»;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 1-bis e 2 terminano alla scadenza del contratto o comunque non oltre il 18 luglio 2043.».
Art. 2. Modifiche al
1. All'articolo 52, comma 2, del
2. All'articolo 52, comma 6, del
3. All'articolo 68, comma 3, lettera b), del
a) al numero 3), dopo la parola: «divulgazione» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del
b) le parole da: «L'Agenzia per l'Italia digitale» alla fine del numero sono soppresse.
Art. 3. Disciplina transitoria degli accordi di esclusiva [1]
[1. Gli accordi di esclusiva di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del presente decreto legislativo stipulati dopo il 17 luglio 2013 sono adeguati alle disposizioni del predetto comma 9 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Decorso tale termine, la durata dei predetti accordi è ridotta, ove superiore, a dieci anni, fermo restando la possibilità di riesame ai sensi del secondo periodo della medesima lettera a) del comma 9.]
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Articolo abrogato dall'art. 2 del