§ 1.3.42 - L.R. 29 novembre 2021, n. 28.
Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:29/11/2021
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Adempimenti dei membri del Consiglio e della Giunta regionali a inizio carica.
Art. 3.  Adempimenti nel corso del mandato.
Art. 4.  Adempimenti successivi alla cessazione del mandato.
Art. 5.  Pubblicità delle dichiarazioni.
Art. 6.  Inadempienza agli obblighi.
Art. 7.  Ambito soggettivo e adempimenti.
Art. 8.  Pubblicazione dei dati.
Art. 9.  Diffida e sanzioni.
Art. 10.  Anagrafe degli Amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte.
Art. 11.  Anagrafe dei nominati.
Art. 12.  Deposito della situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 13.  Modulistica e tutela della riservatezza.
Art. 14.  Abrogazioni.
Art. 15.  Disposizioni transitorie.
Art. 16.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 1.3.42 - L.R. 29 novembre 2021, n. 28.

Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale.

(B.U. 2 dicembre 2021, n. 48 - S.O. n. 3)

 

CAPO I

Finalità

 

Art. 1. Finalità.

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la Regione detta norme in materia di pubblicità e trasparenza di dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e di cariche di nomina regionale, al fine di incrementare i livelli di trasparenza, nonché in attuazione dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), e dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

 

CAPO II

Trasparenza e pubblicità dei dati relativi ai membri del consiglio e della giunta regionali

 

     Art. 2. Adempimenti dei membri del Consiglio e della Giunta regionali a inizio carica.

1. Fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013, ciascun membro del Consiglio e della Giunta regionali, entro tre mesi dalla propria proclamazione o dall'assunzione della carica, deposita presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri;

2) le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

3) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;

4) gli incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo;

5) per i soli assessori che non ricoprono la carica di consigliere regionale, l'eventuale indicazione del partito o movimento politico di appartenenza;

b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relative agli eventuali contributi ricevuti. Tale adempimento non concerne i membri della Giunta regionale nominati al di fuori del Consiglio regionale.

2. Gli adempimenti indicati alle lettere a), numeri 1 e 2, e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. Il consenso è espresso dai soggetti interessati con l'apposizione della firma in calce ai moduli di cui all'articolo 13.

 

     Art. 3. Adempimenti nel corso del mandato.

1. Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i membri del Consiglio e della Giunta regionali, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado che vi consentono, dichiarano le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente e depositano copia della dichiarazione dei redditi.

 

     Art. 4. Adempimenti successivi alla cessazione del mandato.

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i membri del Consiglio e della Giunta regionali depositano una dichiarazione concernente le variazioni intervenute dopo l'ultima dichiarazione. Essi depositano, altresì, una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

2. Tali obblighi valgono anche per il coniuge non separato e per i parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale.

 

     Art. 5. Pubblicità delle dichiarazioni.

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), e le variazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono pubblicate nel sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione trasparente di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 33/2013. Sono, inoltre, pubblicate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e da eventuali quadri ulteriori riportanti i redditi percepiti, non indicati nel quadro riepilogativo.
2. Sono, inoltre, pubblicati d'ufficio:

a) la lista di elezione;

b) l gruppo consiliare di appartenenza;

c) il ruolo svolto in Consiglio regionale;

d) gli atti presentati e la partecipazione alle sedute del Consiglio e, per gli assessori, della Giunta;

e) il cedolino relativo agli emolumenti percepiti.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, riferite al Presidente e ai membri della Giunta regionale, sono altresì pubblicate sul sito della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione trasparente.

4. Le dichiarazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 restano pubblicati, dopo la cessazione della carica, per il periodo e con le modalità previsti dall'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

5. Dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale è data comunicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 6. Inadempienza agli obblighi.

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. Nel caso di inosservanza, la diffida è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale. È, altresì, pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nel caso di inosservanza da parte dei membri della giunta regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di inosservanza alla diffida, ne dà comunicazione all'Aula, nella prima seduta utile, e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 47 del D.Lgs. 33/2013. Nel caso di inosservanza da parte di assessori non componenti il Consiglio regionale la comunicazione è fatta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale.

4. Se l'inadempienza di cui al comma 1 è riferibile al Presidente del Consiglio, il procedimento di diffida è svolto dal Vicepresidente.

 

CAPO III

Trasparenza e pubblicità dei dati relativi a nominati operanti presso la regione Piemonte

 

     Art. 7. Ambito soggettivo e adempimenti.

1. Sono tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria e degli altri dati di cui al presente Capo i soggetti che ricoprono cariche presso la Regione, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettano al Presidente della Regione, alla Giunta o al Consiglio regionali ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), per le quali percepiscono dalla Regione Piemonte compensi, comunque denominati, diversi dal rimborso spese, con l'esclusione dei soggetti di cui al comma 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 depositano, entro tre mesi dalla nomina, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri;

2) le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

3) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;

4) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione esercitata;

5) gli eventuali incarichi ricoperti nel tempo;

b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. I soggetti di cui al comma 1, negli anni successivi a quello di nomina, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché entro tre mesi dalla cessazione dalla carica, depositano una dichiarazione concernente le variazioni intervenute dopo l'ultima dichiarazione, nonché copia della dichiarazione dei redditi di cui al comma 3, lettera b), con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, sono esclusi dagli obblighi di cui al presente Capo i componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale, nominati ai sensi della L.R. 39/1995, che ricevono un compenso ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

 

     Art. 8. Pubblicazione dei dati.

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e le variazioni di cui al comma 3, sono pubblicate nel sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione trasparente. Sono inoltre pubblicate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), e da eventuali quadri ulteriori riportanti i redditi percepiti, non indicati nel quadro riepilogativo.

2. Sono, inoltre, pubblicati d'ufficio, per ciascun soggetto, l'indicazione dell'organo da cui sono stati nominati e le informazioni relative al trattamento economico, alle indennità e agli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica ricoperta.
3. Le dichiarazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 restano pubblicati, dopo la cessazione della carica, per un anno e con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

 

     Art. 9. Diffida e sanzioni.

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi del presente Capo, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere nel termine di quindici giorni.

2. In caso di inosservanza della diffida, della stessa è fatta menzione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale del Consiglio. Se il soggetto diffidato non trasmette le informazioni e i dati richiesti entro la successiva scadenza coincidente con l'aggiornamento annuale di cui all'articolo 7, comma 3 il Presidente del Consiglio lo diffida nuovamente. In caso di inosservanza della seconda diffida, il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia all'organo che ha proceduto alla nomina per la dichiarazione di decadenza.

3. La decadenza è dichiarata con lo stesso atto con cui è stata effettuata la nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

 

CAPO IV

Trasparenza e pubblicità dei dati relativi agli amministratori di enti operanti nell'ambito della regione Piemonte e ai titolari di cariche di nomina regionale

 

     Art. 10. Anagrafe degli Amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte.

1. È pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale e resa accessibile sul sito della Regione Piemonte, l'anagrafe dei seguenti amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione:

a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è di competenza della Regione;

b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorre in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, se queste superano la somma annua di euro 258.228,45.

2. L'elenco di cui al comma 1, aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno, riporta, per ciascun soggetto, il nominativo, l'ente di appartenenza e la carica ricoperta. L'obbligo della pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria, di cui all'articolo 15 della L. 441/1982, è assolto con il collegamento all'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente presso cui è esercitata la carica.

3. Al fine della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, la Giunta regionale comunica entro il 30 giugno di ogni anno le persone e gli enti che rientrano nella previsione delle lettere a), b) e c).

 

     Art. 11. Anagrafe dei nominati.

1. È pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale e reso accessibile sul sito della Regione Piemonte, l'anagrafe dei nominati costituita dall'elenco dei soggetti nominati ai sensi della L.R. 39/1995.
2. Per ciascun soggetto sono indicati:

a) la carica ricoperta e l'ente di appartenenza;

b) l'organo che ha proceduto alla nomina e la data di nomina;

c) le informazioni relative al trattamento economico spettanti in funzione della carica ricoperta.

3. La Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio regionale le nomine effettuate ai sensi della L.R. 39/1995 nonché le intervenute cessazioni dalle cariche, nei termini previsti dall'articolo 37, comma 2-bis, dello Statuto. La comunicazione contiene, altresì, i dati anagrafici e i recapiti dei soggetti nominati nonché le informazioni inerenti il trattamento economico, le indennità e gli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica.

4. Nei bandi o negli avvisi pubblici relativi alla presentazione delle candidature previste dalla L.R. 39/1995 è data comunicazione degli obblighi di cui all'articolo 12.

 

     Art. 12. Deposito della situazione patrimoniale e tributaria.

1. I soggetti nominati di cui all'art. 11, comma 1 non tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria ai sensi del capo III e non rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), depositano presso la Presidenza del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla nomina:

a) una dichiarazione, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri;

2) le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Ogni anno, e fino alla cessazione dalla carica, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 dichiarano le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente e depositano copia della dichiarazione dei redditi.

3. Le dichiarazioni depositate ai sensi del presente articolo sono conservate presso gli uffici del Consiglio regionale fino alla cessazione dalla carica e non sono oggetto di pubblicazione.

4. Del mancato deposito delle dichiarazioni è fatta menzione nell'Anagrafe dei nominati di cui all'articolo 11.

 

CAPO V

Ulteriori disposizioni e abrogazioni

 

     Art. 13. Modulistica e tutela della riservatezza.

1. Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge sono effettuate su moduli predisposti a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. La pubblicazione delle dichiarazioni previste è realizzata conformemente alle norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali eccedenti e non pertinenti le finalità della legge e dei dati sensibili.

 

     Art. 14. Abrogazioni.

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte.)

2. Sono abrogati il comma 1 dell'articolo 1, gli articoli da 2 a 7, l'articolo 9, comma 1, e l'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema Informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione).

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie.

1. Entro il 31 gennaio 2022, i dati e le dichiarazioni presentate dai membri del Consiglio e della Giunta regionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 17/2012, riferiti all'anno 2019, sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Consiglio, sottosezione Organizzazione, Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.

2. Entro il termine di cui al comma 1, sono pubblicate le dichiarazioni, di cui all'articolo 3, dei membri del Consiglio e della Giunta regionali, concernente variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente ai sensi della legge regionale n. 16/1983 e della legge regionale n. 17/2012.

3. I dati e le dichiarazioni patrimoniali e di reddito non previsti dalla presente legge, contenuti nella sezione Anagrafe degli eletti ai sensi della L.R. 17/2012 e riferiti ai soggetti nominati ai sensi della L.R. 39/1995, sono tempestivamente rimossi dal sito istituzionale del Consiglio regionale, conformemente alle norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali.

4. Dall'entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 13, inclusi gli eventuali procedimenti sanzionatori non ancora conclusi.

 

     Art. 16. Clausola di neutralità finanziaria.

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.