Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 13/12/2022 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazioni di spesa. |
Art. 2. Finanziamenti spese correnti settore sanitario. |
Art. 3. Modifiche e abrogazioni di norme. |
Art. 4. Disposizioni varie. |
Art. 5. Variazioni al bilancio della Regione. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 5.3.509 - L.R. 13 dicembre 2022, n. 18.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024.
(G.U.R. 16 dicembre 2022, n. 56 - S.O. n. 44)
Art. 1. Autorizzazioni di spesa.
1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'"emergenza bollette" e di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 48.000 migliaia di euro in favore dei comuni, da ripartire in base alla popolazione (Missione 18, Programma 1), e un contributo pari a 4.000 migliaia di euro in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, da ripartire per il 40% in base alla popolazione e per il 60% in base al numero delle classi scolastiche (Missione 18, Programma 1). A quota parte degli oneri di cui al presente comma, per l'importo di euro 2.819.960,31, si provvede mediante riduzione della Missione 1, Programma 10, capitolo 108001 e, per l'importo di 30.000 migliaia di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate del Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.
2. Limitatamente alle risorse finanziarie di cui al comma 1 gli enti locali, per l'esercizio finanziario 2022, possono procedere all'approvazione di variazioni al bilancio di previsione finanziario fino al 31 dicembre 2022, in deroga al termine di cui al comma 3 dell'articolo 175 del
3. La quota per l'anno 2022 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 della
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 102, della
5. Le autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 1 dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
(Omissis)
6. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella 1 dell'articolo 17, comma 3, della
(Omissis)
7. Per le finalità dei commi 2 e 8 dell'articolo 47 della
8. All'articolo 13 della
"102-bis. È altresì autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 126 della
Agli oneri discendenti dal presente comma si fa fronte con parte della riduzione operata al comma 4.
9. Per le finalità di cui al comma 19 dell'articolo 13 della
Art. 2. Finanziamenti spese correnti settore sanitario.
1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 21 novembre 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della
Art. 3. Modifiche e abrogazioni di norme.
1. Al comma 5-bis dell'articolo 18 della
2. Al comma 30 dell'articolo 14 della
3. Al comma 1 dell'articolo 19 della
(Omissis)
sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis)
4. All'articolo 30 della
"1-bis. Ai componenti del Comitato Tecnico di cui al comma 1 non spetta alcun compenso né rimborso spese. Dalle disposizioni del presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.".
Il Comitato di cui all'articolo 30 della
5. Al comma 1 dell'articolo 33 della
6. L'articolo 3 della
7. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 28 della
8. All'articolo 28 della
"3-bis. Per gli importi oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 superiori a 2.000 euro è ammessa la possibilità di richiedere il pagamento entro il termine previsto, senza sanzioni ed interessi, in quattro rate trimestrali. Con decreto del dirigente regionale del dipartimento delle finanze e del credito, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.".
Art. 4. Disposizioni varie.
1. Il contributo di cui all'articolo 17, comma 3 - Tabella 1, della
2. Le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 87 dell'articolo 13 della
3. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della
4. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della
5. Al comma 31 dell'articolo 13 della
Art. 5. Variazioni al bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma già modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 36 della