§ 5.3.509 - L.R. 13 dicembre 2022, n. 18.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:13/12/2022
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 2.  Finanziamenti spese correnti settore sanitario.
Art. 3.  Modifiche e abrogazioni di norme.
Art. 4.  Disposizioni varie.
Art. 5.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 5.3.509 - L.R. 13 dicembre 2022, n. 18.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024.

(G.U.R. 16 dicembre 2022, n. 56 - S.O. n. 44)

 

Art. 1. Autorizzazioni di spesa.

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'"emergenza bollette" e di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 48.000 migliaia di euro in favore dei comuni, da ripartire in base alla popolazione (Missione 18, Programma 1), e un contributo pari a 4.000 migliaia di euro in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, da ripartire per il 40% in base alla popolazione e per il 60% in base al numero delle classi scolastiche (Missione 18, Programma 1). A quota parte degli oneri di cui al presente comma, per l'importo di euro 2.819.960,31, si provvede mediante riduzione della Missione 1, Programma 10, capitolo 108001 e, per l'importo di 30.000 migliaia di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate del Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

2. Limitatamente alle risorse finanziarie di cui al comma 1 gli enti locali, per l'esercizio finanziario 2022, possono procedere all'approvazione di variazioni al bilancio di previsione finanziario fino al 31 dicembre 2022, in deroga al termine di cui al comma 3 dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

3. La quota per l'anno 2022 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è incrementata dell'importo di 29.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 613950.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 102, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 ridotta dell'importo di euro 2.503.286,50 (Missione 16, Programma 1, capitolo 144146).

5. Le autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 1 dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, per le finalità di cui alle sottoelencate leggi regionali, sono variate per l'esercizio finanziario 2022 degli importi a fianco di ciascuna indicati, cui si fa fronte, per gli oneri di cui alla Missione 16, Programma 1, capitolo 146518, con parte della riduzione operata al comma 4 e, per gli Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la regione siciliana l'assemblea regionale ha approvato il presidente della regione promulga oneri di cui alla Missione 9, Programma 5, capitolo 550801, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui alla Missione 1, Programma 8, capitolo 215702.

(Omissis)

6. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella 1 dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 13/2022, per le finalità di cui alla sotto indicata legge regionale, è variata per l'esercizio finanziario 2022 dell'importo a fianco alla stessa indicato, cui si fa fronte con riduzione di pari importo della Missione 8, Programma 1, capitolo 446514:

(Omissis)

7. Per le finalità dei commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 156604), cui si fa fronte con parte della riduzione operata al comma 4.

8. All'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022, dopo il comma 102 è aggiunto il seguente:

"102-bis. È altresì autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni (Missione 16, Programma 1, capitolo 142519) nonché la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, programma 1) per l'effettuazione di studi finalizzati alla riduzione del consumo idrico in agricoltura.".

Agli oneri discendenti dal presente comma si fa fronte con parte della riduzione operata al comma 4.

9. Per le finalità di cui al comma 19 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di 70 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 216529). Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 70 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 (Missione 16, Programma 1, capitolo 143336).

 

     Art. 2. Finanziamenti spese correnti settore sanitario.

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 21 novembre 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni, la Missione 13, Programma 1, capitolo 413301, per l'esercizio finanziario 2022, è incrementata di euro 249.721.586,96 cui si fa fronte con parte dell'accantonamento "Rate 2019 e 2020 e 2021 (parte) del mutuo contratto con lo Stato ai sensi dell'accordo stipulato in data 31 luglio 2007, per l'approvazione del Piano di rientro" nel risultato presunto di amministrazione per l'esercizio finanziario 2021.

 

     Art. 3. Modifiche e abrogazioni di norme.

1. Al comma 5-bis dell'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, come aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, sono aggiunte le parole "per essere vincolate al ripiano del disavanzo".

2. Al comma 30 dell'articolo 14 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni sono soppresse le parole "previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Assessorato regionale dell'economia" e le parole "Il regolamento" sono sostituite dalle parole "Ferma restando l'abrogazione delle norme regionali incompatibili con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, il regolamento".

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16/2022, nella prima tabella riportata nel medesimo comma, gli importi per gli anni 2023 e 2024 di cui alla voce "Art. 17, commi 1 e 2 - rifinanziamenti autorizzazioni di spesa -Allegato 1 Parte A e Parte B", come di seguito riportati:

(Omissis)

sono sostituiti dai seguenti:

(Omissis)

4. All'articolo 30 della legge regionale n. 16/2022 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai componenti del Comitato Tecnico di cui al comma 1 non spetta alcun compenso né rimborso spese. Dalle disposizioni del presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.".

Il Comitato di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 16/2022 è istituito entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 16/2022 le parole "Missione 13" sono sostituite dalle parole "Missione 16".

6. L'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33 è abrogato.

7. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 16/2022, per le esigenze organizzative connesse ad agevolare le modalità di pagamento, è prorogato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, entro il limite massimo del 31 ottobre 2023 [1].

8. All'articolo 28 della legge regionale n. 16/2022, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per gli importi oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 superiori a 2.000 euro è ammessa la possibilità di richiedere il pagamento entro il termine previsto, senza sanzioni ed interessi, in quattro rate trimestrali. Con decreto del dirigente regionale del dipartimento delle finanze e del credito, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.".

 

     Art. 4. Disposizioni varie.

1. Il contributo di cui all'articolo 17, comma 3 - Tabella 1, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, capitolo 377715 per l'esercizio finanziario 2022 deve intendersi quale contributo straordinario e può essere rendicontato entro il 30 giugno 2023.

2. Le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 87 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2022, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2023 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.

3. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2022, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2023 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.

4. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32 e secondo le modalità previste dallo stesso, i richiedenti possono confermare l'interesse dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 aprile 2023 [2].

5. Al comma 31 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, le parole "del comune" sono sostituite dalle parole "al Comune".

 

     Art. 5. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 2023, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2. La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2024, n. 109, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 36, L.R. 2/2023.