Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 03/05/1971 |
Numero: | 301 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9 e 11 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare, [...] |
Art. 2. Ai fini dell'applicazione per l'anno 1970 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a [...] |
Art. 3. All'onere annuo di lire 2.600.000, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede, rispettivamente a carico e a riduzione del fondo speciale [...] |
§ 46.8.35D - Legge 3 maggio 1971, n. 301. [1]
Proroga di alcune disposizioni della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, concernente l'avanzamento di taluni ruoli dell'Aeronautica militare.
(G.U. 5 giugno 1971, n. 142)
Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9 e 11 della
All'assorbimento delle eccedenze nel grado di colonnello del ruolo di commissariato derivanti dalla applicazione della presente legge si provvederà mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera d) dell'art. 44 della
Ai fini dell'applicazione per l'anno 1970 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli del ruolo di commissariato che, nella graduatoria di merito per l'anno 1970 integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui all'art. 5 della
All'onere annuo di lire 2.600.000, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede, rispettivamente a carico e a riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del