§ 46.8.274 - Legge 15 dicembre 1959, n. 1095.
Riordinamento della carriera degli ufficiali di Marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali dei Corpi di Stato Maggiore, sanitario [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:15/12/1959
Numero:1095


Sommario
Art. 1.      Il numero delle promozioni annuali dei tenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre [...]
Art. 2.      In deroga alle disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ai fini delle promozioni che, in applicazione del precedente [...]
Art. 3.      Per gli anni 1959 e 1960, nel grado di maggiore dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, ruoli normali, si farà luogo rispettivamente a dodici e a [...]
Art. 4.      Le eccedenze di cui all'articolo precedente saranno riassorbite, a partire dal 1° gennaio 1961, con le vacanze organiche che si formeranno nel grado in cui esistano per [...]
Art. 5.      Alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 6.      L'onere annuo di lire 16.363.800 derivante dall'attuazione del presente provvedimento graverà per lire 15.510.200 sullo stato di previsione della spesa del Ministero [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 46.8.274 - Legge 15 dicembre 1959, n. 1095. [1]

Riordinamento della carriera degli ufficiali di Marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali dei Corpi di Stato Maggiore, sanitario (ruolo medici), di commissariato e delle capitanerie di porto.

(G.U. 28 dicembre 1959, n. 312)

 

 

     Art. 1.

     Il numero delle promozioni annuali dei tenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 42, 43 e 44, rispettivamente per gli anni 1959, 1960 e 1961.

     Per l'anno 1959, in aggiunta al quadro di avanzamento già formato per lo stesso anno, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata con riferimento alla data del 31 agosto 1959 ed è costituita da 19 ufficiali.

     Per l'anno 1960, in aggiunta al quadro ordinario di avanzamento per lo stesso anno, si procederà alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata alla data del 30 giugno 1960. Per il secondo quadro l'aliquota stessa è costituita da 20 ufficiali.

     Gli ufficiali iscritti nel secondo quadro di avanzamento per il 1959 e per il 1960 sono promossi dopo l'ultimo ufficiale iscritto nel primo quadro degli stessi anni.

     Per l'anno 1961 l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata alla data del 15 dicembre 1960 ed è costituita da 60 ufficiali.

 

          Art. 2.

     In deroga alle disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ai fini delle promozioni che, in applicazione del precedente art. 1, debbono essere effettuate negli anni 1960 e 1961 in più di quelle stabilite dalla tabella n. 2 annessa alla predetta legge, sono consentite nel grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore eccedenze fino a un massimo di sette unità a partire dal 31 dicembre 1960 e di ventidue unità a partire dal 31 dicembre 1961.

     Le eccedenze di cui al comma precedente saranno riassorbite a partire dal 1° gennaio 1962 con le vacanze organiche che si formeranno nel grado suddetto, fatta eccezione di quelle derivanti da promozioni effettuate in seguito a promozioni o collocamenti in soprannumero di capitani di fregata.

     Dette eccedenze saranno compensate lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di tenente di vascello dello stesso ruolo.

 

          Art. 3.

     Per gli anni 1959 e 1960, nel grado di maggiore dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, ruoli normali, si farà luogo rispettivamente a dodici e a quindici promozioni annuali.

     Qualora nel grado superiore non si formino per le cause di cui all'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sufficienti vacanze, per il completamento del suddetto numero di promozioni sono consentite temporanee eccedenze all'organico del grado stesso.

     Le promozioni in eccedenza all'organico del grado sono conferite sotto la data del 31 dicembre.

 

          Art. 4.

     Le eccedenze di cui all'articolo precedente saranno riassorbite, a partire dal 1° gennaio 1961, con le vacanze organiche che si formeranno nel grado in cui esistano per cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

     Le suddette eccedenze saranno compensate lasciando vacanti altrettanti posti nel grado immediatamente inferiore.

 

          Art. 5.

     Alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono apportate le seguenti modifiche:

     Quadro VII. Ruolo medici del Corpo sanitario.

     Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo è sostituito da un tredicesimo.

     Quadro IX. Ruolo normale del Corpo di commissariato.

     Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo è sostituito da un tredicesimo.

     Quadro XI. Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

     Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo è sostituito da un tredicesimo.

     Nella stessa tabella n. 2, la nota [q] quale risulta modificata dall'art. 20 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     L'onere annuo di lire 16.363.800 derivante dall'attuazione del presente provvedimento graverà per lire 15.510.200 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 853.600 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

     Alla copertura dell'onere di lire 15.510.200 sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1959-60, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione di fondi e, pertanto, si provvederà alla copertura del suddetto onere nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernenti spese per i servizi.

     Alla copertura dell'onere di lire 853.600 sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1959-60, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anzidetto esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.