Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 11/01/1956 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Le paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa dell'esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati sono fissate nelle seguenti [...] |
Art. 2. Le paghe giornaliere dei sottocapi e comuni volontari e raffermati di leva della Marina militare sono fissate nelle seguenti misure nette |
Art. 3. L'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 384, conglobato nelle paghe contemplate nei precedenti articoli, è soppresso [...] |
Art 4 [1] |
Art. 5. [2] |
Art. 6. Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7 - secondo comma - e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono estese, in quanto [...] |
Art. 7. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto |
Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...] |
§ 46.8.238 - D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 9.
Conglobamento del trattamento economico dei graduati e militari di truppa raffermati o vincolati a ferma speciale.
(G.U. 18 gennaio 1956, n. 14)
Le paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa dell'esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati sono fissate nelle seguenti misure nette:
1) dalla data di arruolamento fino al compimento del primo anno di servizio |
L. |
151 |
2) durante il secondo anno di servizio |
" |
173 |
3) durante il terzo anno di servizio |
" |
232 |
4) durante il quarto anno di servizio |
" |
275 |
5) durante il quinto anno di servizio |
" |
305 |
6) durante il sesto anno di servizio |
" |
355 |
7) durante il settimo anno di servizio |
" |
375 |
8) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio |
" |
430 |
9) dopo undici anni di servizio |
" |
456 |
Le paghe giornaliere dei sottocapi e comuni volontari e raffermati di leva della Marina militare sono fissate nelle seguenti misure nette:
A) - Sottocapi e comuni volontari a bordo e a terra:
1) dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di prima classe |
L. |
151 |
2) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe |
" |
173 |
3) durante il secondo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe |
" |
232 |
4) durante il terzo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe |
" |
275 |
5) durante il quarto anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe |
" |
305 |
6) durante il quinto anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe fino alla promozione a sergente |
" |
355 |
B) - Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo e a terra:
1) durante il primo vincolo annuale |
L. |
232 |
2) durante il secondo vincolo annuale |
" |
275 |
3) durante il terzo ed il quarto vincolo annuale |
" |
305 |
4) durante il quinto vincolo annuale |
" |
355 |
5) durante il sesto vincolo annuale |
" |
375 |
L'assegno integrativo di cui al
L'indennità speciale e l'indennità complementare previste, per lo stesso personale, dell'art. 3, primo comma, del
E' soppressa, in quanto conglobata nell'indennità complementare di cui al precedente comma, l'indennità caropane dovuta al predetto personale in applicazione dell'art. 3, ultimo comma, del
Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7 - secondo comma - e 19 del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della