Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 27/04/1955 |
Numero: | 384 |
Sommario |
Art. 1. Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere [...] |
Art. 2. Ai sottocapi e comuni volontari e raffermati di leva della Marina militare è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al [...] |
Art. 3. Sono estese all'assegno integrativo di cui ai precedenti articoli, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 46.8.234 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 384.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto ai graduati e militari di truppa raffermati o vincolati a ferma speciale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 17 maggio 1955, n. 113)
Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate:
1) dalla data di arruolamento e fino al compimento del primo anno di servizio, lire 1000;
2) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del secondo anno di servizio, lire 1500;
3) dopo due anni di servizio e fino al compimento del quinto anno di servizio, lire 2000;
4) dopo cinque anni di servizio e fino al compimento del settimo anno di servizio, lire 3500;
5) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio, lire 4000;
6) dopo undici anni di servizio, lire 4500.
Ai primi avieri del ruolo specialisti e del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo, l'assegno integrativo mensile di cui al comma precedente è fissato nella misura netta di L. 4800.
Ai sottocapi e comuni volontari e raffermati di leva della Marina militare è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate:
A) Sottocapi e comuni volontari a bordo ed a terra:
1) dalla data di arruolamento e fino alla classifica di comune di prima classe, lire 1000;
2) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 1500;
3) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 2000;
4) dopo quattro anni di servizio decorrenti dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 3500;
5) sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a premio di anni due, lire 4000;
6) sottocapi volontari con decorrenza dal quarto vincolo complementare annuale, lire 4500.
B) Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo ed a terra:
1) dalla data del primo vincolo annuale a tutto il quarto vincolo, lire 2000;
2) dalla data dell'ammissione al quinto vincolo annuale e fino al sesto vincolo, lire 3500.
Sono estese all'assegno integrativo di cui ai precedenti articoli, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.