Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 28/10/1970 |
Numero: | 822 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, si applicano anche ai capitani dell'Arma dei carabinieri appartenenti alle classi di leva 1913, [...] |
Art. 2. Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1969 |
Art. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive L. 2.800.000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti [...] |
§ 46.3.72 - Legge 28 ottobre 1970, n. 822. [1]
Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri.
(G.U. 24 novembre 1970, n. 297)
Le disposizioni di cui all'art. 1 della
Le eccedenze di organico risultanti nel grado di maggiore per effetto delle promozioni di cui al comma precedente sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) dell'art. 44 della
Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare nell'avanzamento.
Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1969.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive L. 2.800.000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 4007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del