§ 46.6.94 - Legge 14 novembre 1967, n. 1145.
Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:14/11/1967
Numero:1145


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati comunque valutati per l'avanzamento al grado superiore, almeno tre volte, con [...]
Art. 2.      Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano agli ufficiali della guardia di finanza i quali, trovandosi nelle condizioni dell'art. 8 della legge 24 ottobre [...]
Art. 3.      All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge in lire 2.209.728 per il 1967, e di lire 3.886.592 per il 1968 per i provvedimenti previsti dal [...]
Art. 4.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967


§ 46.6.94 - Legge 14 novembre 1967, n. 1145. [1]

Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza.

(G.U. 12 dicembre 1967, n. 309)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati comunque valutati per l'avanzamento al grado superiore, almeno tre volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la promozione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono collocati, direttamente, nella posizione di "a disposizione" e promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui verrebbero raggiunti da detti limiti.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore una o due volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la terza valutazione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti, e collocati in posizione ausiliaria.

     Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado di maggiore anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

     Non costituisce, inoltre, ostacolo alla promozione l'esistenza, nel ruolo di provenienza, di pari grado più anziani, non ancora valutati per l'avanzamento, ovvero già valutati, giudicati idonei, ma non inclusi in quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano agli ufficiali della guardia di finanza i quali, trovandosi nelle condizioni dell'art. 8 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, possono chiedere di essere collocati a domanda nella posizione di "a disposizione".

 

          Art. 3.

     All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge in lire 2.209.728 per il 1967, e di lire 3.886.592 per il 1968 per i provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1 e di lire 3.082.040 per il 1967 e di lire 2.889.684 per il 1968 e di lire 1.570.932 per il 1969 per i provvedimenti di cui al secondo comma dello stesso art. 1 si farà fronte per gli anni anzidetti con lo stanziamento inscritto rispettivamente al capitolo 1181 ed al capitolo 1031.

 

          Art. 4.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.