Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 09/07/1967 |
Numero: | 564 |
Sommario |
Art. 1. Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue |
Art. 2. Gli organici di cui all'art. 1 saranno raggiunti in un periodo di sette anni secondo la progressione indicata nella tabella A allegata alla presente legge |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in milioni 400, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del [...] |
§ 46.3.68 - Legge 9 luglio 1967, n. 564. [1]
Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
(G.U. 27 luglio 1967, n. 187)
Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:
marescialli d'alloggio maggiori |
3.200 |
marescialli d'alloggio capi |
3.450 |
marescialli d'alloggio ordinari |
3.450 |
brigadieri e vicebrigadieri |
9.300 |
appuntati |
9.450 |
carabinieri scelti e carabinieri |
41.237 |
allievi carabinieri |
3.151 |
Totale |
73.238 |
Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'art. 7 della
L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dell'Arma dei carabinieri resta confermato in 600 unità come stabilito dalla
Gli organici di cui all'art. 1 saranno raggiunti in un periodo di sette anni secondo la progressione indicata nella tabella A allegata alla presente legge.
All'assorbimento delle eccedenze organiche nel grado di maresciallo capo derivanti dall'applicazione dell'art. 13 della
In corrispondenza, le deficienze organiche nel grado di maresciallo ordinario, derivanti dall'applicazione del predetto art. 13 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in milioni 400, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella. [2]
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Tabella abrogata dall' art. 2 della