§ 46.3.4 - Legge 2 giugno 1936, n. 1225.
Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:02/06/1936
Numero:1225


Sommario
Art. 1.      I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a impiego civile o a pensione, avranno diritto a tanti mesi [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.      I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali sottoposti a procedimento penale senza essere detenuti, possono essere sospesi dal servizio e [...]
Art. 6.      I sottufficiali musicanti, fino al grado di maresciallo capo incluso, e gli appuntati musicanti collocati a riposo al compimento del 25° anno di servizio possono, a loro [...]
Art. 7.  [5]


§ 46.3.4 - Legge 2 giugno 1936, n. 1225. [1]

Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali.

(G.U. 2 luglio 1936, n. 151)

 

 

     Art. 1.

     I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a impiego civile o a pensione, avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno giornaliero o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premio di arruolamento o indennità di rafferma.

     Per i mesi in più degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5.

     I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali sottoposti a procedimento penale senza essere detenuti, possono essere sospesi dal servizio e inviati in licenza in aspettazione del giudizio.

     Il tempo passato in licenza non è computato nella ferma o rafferma qualora il giudizio sia seguìto da condanna passata in giudicato.

     Il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato dal comando generale dell'arma, su proposta delle autorità gerarchiche.

     I militari sospesi percepiscono gli assegni ridotti alla metà con esclusione del supplemento di servizio attivo, dell'indennità militare e dell'indennità di alloggio e indipendentemente da quanto è disposto per la eventuale interruzione della rafferma in corso e sospensione del pagamento della relativa indennità.

     Nel caso di assoluzione essi hanno diritto alla parte di assegni e supplementi non percepiti, tranne l'indennità di alloggio, indipendentemente da quanto è disposto per la eventuale interruzione della rafferma in corso e del pagamento della relativa indennità.

 

          Art. 6.

     I sottufficiali musicanti, fino al grado di maresciallo capo incluso, e gli appuntati musicanti collocati a riposo al compimento del 25° anno di servizio possono, a loro domanda, essere riassunti in servizio nei limiti consentiti dalle vacanze in organico ed essere ammessi a successivi vincoli annuali, sino a raggiungere il 30° anno di servizio, senza diritto a premi o ad indennità.

     Il periodo trascorso in servizio come riassunto non è computabile agli effetti degli aumenti di paga.

 

          Art. 7. [5]


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 6 giugno 1939, n. 985.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 6 giugno 1939, n. 985.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 6 giugno 1939, n. 985.

[5]  Articolo sostituito dall'art. unico della L. 14 dicembre 1942, n. 1717 e abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 1987, n. 379.