Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 02/06/1936 |
Numero: | 1225 |
Sommario |
Art. 1. I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a impiego civile o a pensione, avranno diritto a tanti mesi [...] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. [3] |
Art. 4. [4] |
Art. 5. I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali sottoposti a procedimento penale senza essere detenuti, possono essere sospesi dal servizio e [...] |
Art. 6. I sottufficiali musicanti, fino al grado di maresciallo capo incluso, e gli appuntati musicanti collocati a riposo al compimento del 25° anno di servizio possono, a loro [...] |
Art. 7. [5] |
§ 46.3.4 - Legge 2 giugno 1936, n. 1225. [1]
Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali.
(G.U. 2 luglio 1936, n. 151)
I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a impiego civile o a pensione, avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno giornaliero o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premio di arruolamento o indennità di rafferma.
Per i mesi in più degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.
I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali sottoposti a procedimento penale senza essere detenuti, possono essere sospesi dal servizio e inviati in licenza in aspettazione del giudizio.
Il tempo passato in licenza non è computato nella ferma o rafferma qualora il giudizio sia seguìto da condanna passata in giudicato.
Il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato dal comando generale dell'arma, su proposta delle autorità gerarchiche.
I militari sospesi percepiscono gli assegni ridotti alla metà con esclusione del supplemento di servizio attivo, dell'indennità militare e dell'indennità di alloggio e indipendentemente da quanto è disposto per la eventuale interruzione della rafferma in corso e sospensione del pagamento della relativa indennità.
Nel caso di assoluzione essi hanno diritto alla parte di assegni e supplementi non percepiti, tranne l'indennità di alloggio, indipendentemente da quanto è disposto per la eventuale interruzione della rafferma in corso e del pagamento della relativa indennità.
I sottufficiali musicanti, fino al grado di maresciallo capo incluso, e gli appuntati musicanti collocati a riposo al compimento del 25° anno di servizio possono, a loro domanda, essere riassunti in servizio nei limiti consentiti dalle vacanze in organico ed essere ammessi a successivi vincoli annuali, sino a raggiungere il 30° anno di servizio, senza diritto a premi o ad indennità.
Il periodo trascorso in servizio come riassunto non è computabile agli effetti degli aumenti di paga.
[1] Abrogato dall'art. 2268 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[5] Articolo sostituito dall'art. unico della