Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 14/05/1965 |
Numero: | 497 |
Sommario |
Art. 1. L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità, a decorrere dal 1° agosto 1964 |
Art. 2. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° agosto 1964 al 31 dicembre 1965, valutabile in lire 600.000.000, si provvederà mediante riduzione degli [...] |
§ 46.3.65 - Legge 14 maggio 1965, n. 497. [1]
Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.
(G.U. 31 maggio 1965, n. 134)
L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità, a decorrere dal 1° agosto 1964.
Dalla stessa data è abrogato il secondo comma dell'art. 24 della
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del