Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 22/06/2022 |
Numero: | 109 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 |
Art. 2. Disposizioni finali |
§ 80.9.1191 - D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 109.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.
(G.U. 5 agosto 2022, n. 182)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
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Informate le organizzazioni sindacali, con nota del 24 maggio 2022;
Ritenuto, per ragioni di speditezza, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022;
Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) partecipazione del Ministero ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e collaborazione con le competenti direzioni generali nei processi di definizione e gestione degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto; monitoraggio sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;»;
2) alla lettera b), le parole «, secondo le modalità indicate nella direttiva di secondo livello del Capo del DiAG,» sono soppresse;
3) alla lettera d), le parole «organi competenti» sono sostituite dalle seguenti: «organi istituzionali»;
b) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole «avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni» sono inserite le seguenti: «e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione»;
c) all'articolo 28, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresì assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonchè fino a ventisei esperti e consulenti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato. La durata degli incarichi di cui al presente comma non può essere superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.».
Art. 2. Disposizioni finali
1. I contratti di cui all'articolo 28, comma 2, del
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg.ne n. 2246