§ 1.5.24 - L.R. 15 marzo 2022, n. 6.
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di affari istituzionali, enti e società regionali, cooperazione internazionale e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 competenze organi regionali
Data:15/03/2022
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...]
Art. 2.  Modifica della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”.
Art. 3.  Modifica all’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 31 bis “Disposizioni in materia di attività negoziata” alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
Art. 5.  Modifica dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”.
Art. 7.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete s.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione [...]
Art. 8.  Modifica all’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 “Norme in materia di società partecipate da enti regionali”.
Art. 9.  Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e [...]
Art. 10.  Abrogazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in [...]
Art. 11.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
Art. 12.  Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.
Art. 13.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 1.5.24 - L.R. 15 marzo 2022, n. 6.

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di affari istituzionali, enti e società regionali, cooperazione internazionale e di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare.

(B.U. 15 marzo 2022, n. 37)

 

CAPO I

Disposizioni in materia di affari istituzionali

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è abrogata.

 

     Art. 2. Modifica della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”.

1. L’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Trattamento economico.

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione da assumere entro quindici giorni dalla prestazione del giuramento di cui all’articolo 3, comma 3, provvede a definire l’indennità da corrispondere al Garante, determinandola con riferimento alle funzioni e ai compiti attribuiti, in misura non superiore al 60 per cento dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1 e dell’indennità di funzione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.

2. Per l’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, spetta al Garante che non risiede a Venezia, per ogni giornata in cui si reca presso la sede dell’Ufficio del Garante, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l’indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti; spetta altresì al Garante che, per ragioni attinenti all’Ufficio, si reca in località diverse da quelle di residenza, il trattamento economico di missione previsto dall’articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.”.

2. In prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, e con decorrenza di effetti dalla data di giuramento del Garante, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume la deliberazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 come sostituito dal presente articolo.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

1. All’inizio del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, come sostituito dall’articolo 25 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, sono inserite le parole: “Fatta salva la possibilità di nomina o designazione, per un terzo mandato, dei componenti dell’organo di amministrazione di una società di capitali,”.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 31 bis “Disposizioni in materia di attività negoziata” alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

1. Dopo l’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” è inserito il seguente Titolo:

“TITOLO II BIS

Attività negoziata

CAPO I

Procedure di attività negoziata

 

     Art. 31 bis. Disposizioni in materia di attività negoziata.

1. Al fine di raccordare le azioni e le attività utili per la realizzazione di opere o interventi ricadenti nel territorio regionale che richiedono processi decisionali da parte di una molteplicità di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati, la Giunta regionale, valutato il rilevante interesse regionale dell’opera o dell’intervento, qualora ne ravvisi l’opportunità in relazione alle esigenze del procedimento ed alla comune linea d’azione da perseguire, può promuovere la costituzione di tavoli tecnici, anche tematici, allo scopo di acquisire una posizione comune definita mediante gli appositi strumenti concertativi, di semplificazione o di programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.

2. I tavoli tecnici di cui al comma 1 sono coordinati dalla struttura regionale in materia di enti locali che ne assicura la funzionalità organizzativa svolgendo il ruolo di segreteria tecnica e sono attivati dalle strutture competenti in relazione all’opera o intervento da realizzare al fine di definire l’attività propositiva e concertativa secondo modalità organizzative fissate con il provvedimento di costituzione del tavolo.

3. Ai fini della valutazione del rilevante interesse regionale, la Giunta regionale può avvalersi del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

4. La Giunta regionale prende atto degli esiti derivanti dai tavoli tecnici di cui al comma 1 e assume le iniziative necessarie al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal presente articolo.”.

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è aggiunta la seguente frase: “Al responsabile del gruppo consiliare con incarico formale di coordinamento funzionale di almeno tre gruppi o di almeno due gruppi a cui aderisce un minimo di 20 consiglieri, costituitisi in intergruppo ai sensi dei rispettivi regolamenti interni di cui all’articolo 23 del regolamento del Consiglio regionale può essere attribuito, su richiesta del Presidente dell’intergruppo, il trattamento economico pari a quello previsto dal comma 6 dell’articolo 43.”.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di enti e società regionali

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”.

1. Alla rubrica dell’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 dopo le parole: “enti regionali” sono aggiunte, infine, le seguenti: “e deleghe di funzioni”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Al fine di garantire l’efficienza dell’attività amministrativa, anche in relazione alla sua complessità ed agli obiettivi da conseguire, gli enti regionali di cui al comma 1, nell’ambito dei rispettivi regolamenti organizzativi sottoposti al controllo ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e dell’articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” o comunque sottoposti al controllo dell’amministrazione regionale secondo le rispettive leggi di settore, possono prevedere la delega da parte del direttore di proprie funzioni ad altro dirigente del medesimo ente regionale, che assume la denominazione di Vicedirettore, in analogia a quanto previsto dall’articolo 9, comma 5 bis, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.”.

 

     Art. 7. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete s.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”.

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 le parole: “in regime di in house providing,” sono soppresse.

 

     Art. 8. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 “Norme in materia di società partecipate da enti regionali”.

1. All’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 le parole: “la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

1. All’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: “e le società partecipate” sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 10. Abrogazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

1. Gli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono abrogati.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di cooperazione internazionale

 

     Art. 11. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, è aggiunta la seguente:

“d bis) la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale attuati in collaborazione con enti territoriali di Stati esteri, organizzazioni internazionali, organizzazioni intergovernative e relative agenzie.”.

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.

1. All’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti,” sono soppresse.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, sono sottoposti al controllo e vigilanza della Giunta regionale secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” o dalle disposizioni sul controllo da parte dell’amministrazione regionale inserite nelle rispettive leggi di settore .”.

c) dopo il comma 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

“2 bis. Le alienazioni di beni immobili di proprietà regionale in favore di altri enti pubblici non economici per il perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi sono autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, anche se non comprese nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1 e suoi successivi aggiornamenti.”.

 

CAPO V

Disposizioni finali

 

     Art. 13. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.