§ 2.1.346 - L.R. 10 maggio 2022, n. 14.
Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:10/05/2022
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2009
Art. 2.  Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2009
Art. 3.  Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009
Art. 4.  Comando e trasferimento dei dirigenti. Modifiche all’articolo 18 bis della l.r. 1/2009
Art. 5.  Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 1/2009
Art. 6.  Incarichi dirigenziali per l’attuazione del PNRR
Art. 7.  Applicazione dell’articolo 68 del CCNL Area dirigenza funzioni locali
Art. 8.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 2.1.346 - L.R. 10 maggio 2022, n. 14.

Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009.

(B.U. 13 maggio 2022, n. 25)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 14 dicembre 2021;

Considerato quanto segue:

1. Alla luce delle più recenti disposizioni contenute nel d.l. 80/2021, convertito dalla l. 113/2021, in tema di accesso alla dirigenza e di conferimento degli incarichi dirigenziali, si apportano i conseguenti adeguamenti agli articoli 12 e 18 bis della l.r. 1/2009, rispettivamente introducendo le riserve per il personale interno nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza ed eliminando il limite percentuale per il conferimento di incarichi a dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni;

2. Al fine di completare l’adeguamento della normativa in materia di requisiti di accesso delle figure apicali o comunque dirigenziali della Regione a quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, si provvede ad integrare gli articoli 13 e 14 della l.r. 1/2009, relativamente ai requisiti soggettivi dei dirigenti con contratto a tempo determinato, del Direttore generale e dei direttori della Giunta regionale introducendo la possibilità di attingere alle professionalità provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

3. In aderenza a quanto previsto dal d.l. 80/2021, convertito dalla l. 113/2021, si introduce la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali finalizzati all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), definendone, al contempo, la durata massima, i limiti percentuali di attribuzione ed eventuali specifici requisiti richiesti agli incaricati.

Approva la presente legge

 

Art. 1. Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale, fermo restando la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti destinati all’accesso dall’esterno, sui posti residui disponibili è riservata una quota non superiore al 30 per cento al personale regionale in servizio a tempo indeterminato, in possesso di laurea magistrale e che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale.”.

2. Dopo il comma 2 bis della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Un’ulteriore quota non superiore al 15 per cento è riservata al personale di cui al comma 2 bis che abbia ricoperto o ricopra un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 13.”.

3. Dopo il comma 2 ter della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:

“2 quater. Le percentuali di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono arrotondate all’unità superiore.”.

4. Dopo il comma 2 quater della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:

“2 quinquies. Le procedure concorsuali sono regolate in coerenza con quanto previsto dall’articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001”.

 

     Art. 2. Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2009

1. All’articolo 13, comma 2, della l.r. 1/2009, le parole: “o delle magistrature” sono sostituite dalle seguenti: “, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.”.

 

     Art. 3. Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“4 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il Direttore generale e i direttori possono essere scelti anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o nei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.”.

 

     Art. 4. Comando e trasferimento dei dirigenti. Modifiche all’articolo 18 bis della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 18 bis della l.r. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: “, nel limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Giunta regionale,”.

 

     Art. 5. Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1 bis dell’articolo 44 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“1 bis. Il personale con mansioni di autista è assegnato all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed è scelto con le modalità di cui al comma 1. Tale personale può essere scelto tra soggetti di cui al comma 1, lettera c), nel limite percentuale massimo del 10 per cento sul numero degli autisti previsti nella dotazione organica della Giunta regionale. Il numero è arrotondato per difetto nel caso di decimale inferiore alla metà dell’unità di riferimento e per eccesso in caso di superamento di detta soglia.”

 

     Art. 6. Incarichi dirigenziali per l’attuazione del PNRR

1. Gli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 13 della l.r. 1/2009 possono essere attribuiti anche per lo svolgimento di compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. La durata di tali incarichi non può comunque superare il termine del 31 dicembre 2026.

3. La Regione può riservare una quota degli incarichi di cui al presente articolo ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti in deroga alla percentuale di cui all’articolo 13 della l.r. 1/2009, fino a raddoppiarla.

 

     Art. 7. Applicazione dell’articolo 68 del CCNL Area dirigenza funzioni locali [1]

     (Omissis)

 

     Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 62 della L.R. 5 agosto 2022, n. 29.