Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 29/11/2021 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023. |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021 - 2023. |
Art. 3. Finanziamento investimenti mediante ricorso all'indebitamento Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. n. 99/2020. |
Art. 4. Sostituzione dell'allegato d) della L.R. n. 99/2020. |
Art. 5. Sostituzione dell'allegato 3 della L.R. n. 99/2020. |
Art. 6. Sostituzione dell'allegato f) della L.R. n. 99/2020. |
Art. 7. Sostituzione dell'allegato H) della L.R. 32/2021. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 6.1.431 - L.R. 29 novembre 2021, n. 45.
Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023. Seconda variazione.
(B.U. 1 dicembre 2021, n. 101)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso in data 5 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 3 della
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento di attività finanziarie e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso (
2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di nuove entrate, attraverso il ricorso al credito e tramite l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione degli accantonamenti di bilancio);
3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Variazioni al bilancio
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.
1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Entrata" e nell'allegato B "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa".
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
|
Residui |
Cassa |
Competenza 2021 |
Pluriennale 2022 |
Pluriennale 2023 |
ENTRATA |
0,00 |
-76.487.816,37 |
-76.487.816,37 |
118.129.511,59 |
14.167.896,30 |
SPESA |
0,00 |
-76.487.816,37 |
-76.487.816,37 |
118.129.511,59 |
14.167.896,30 |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021 - 2023.
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa".
CAPO II
Modifiche alla
Art. 3. Finanziamento investimenti mediante ricorso all'indebitamento Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
1. Nel triennio 2021 - 2023 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 598.739.754,63 di cui euro 176.443.355,28 nel 2021, euro 289.352.500,69 nel 2022 ed euro 132.943.898,66 nel 2023 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della
2. Nell'ambito dell'indebitamento complessivamente autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti del solo esercizio 2021, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'articolo 40, comma 2-bis, del
3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2022 e 2023, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 "Debito Pubblico".
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2023, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.".
Art. 4. Sostituzione dell'allegato d) della
1. L'allegato d) della
Art. 5. Sostituzione dell'allegato 3 della
1. L'allegato 3 della
Art. 6. Sostituzione dell'allegato f) della
1. L'allegato f) della
CAPO III
Modifiche alla
Art. 7. Sostituzione dell'allegato H) della
1. L'allegato H) della
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 8. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Allegati
(Omissis)