Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 28/12/2021 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore. |
Art. 3. Funzioni dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale Terzo settore. |
Art. 4. Compiti dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana. |
Art. 5. Organizzazione telematica. |
Art. 6. Controllo e vigilanza sulle fondazioni del Terzo settore. |
Art. 7. Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni del Terzo settore. |
Art. 8. Controllo sugli enti del Terzo settore. |
Art. 9. Disposizioni sulla trasmigrazione dei dati al RUNTS. |
Art. 10. Modifiche all'articolo 4 della L.R. 22/2015. |
Art. 11. Relazione di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 117/2017. Invio al Consiglio regionale. |
Art. 12. Norma finanziaria. |
§ 3.2.196 - L.R. 28 dicembre 2021, n. 53.
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.
(B.U. 29 dicembre 2021, n. 108)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere e) e q), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020 (Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore);
Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 ottobre 2021, n. 561;
Visto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali del 16 dicembre 2021, con il quale si esprime parere favorevole a condizione che sia riconosciuto alle province un ruolo nella tenuta del Registro unico nazionale del Terzo settore;
Considerato quanto segue:
1. L'articolo 45 del
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo settore, sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel RUNTS;
3. L'iscrizione degli enti, di cui al sopracitato articolo 4, comma 1, nel RUNTS, pertanto, ha effetto costitutivo per l'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti;
4. Secondo le disposizioni del Codice del Terzo settore, la Regione è tenuta:
a) all'individuazione della struttura competente a gestire il RUNTS su base territoriale e con modalità informatiche denominata "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore";
b) a disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo settore, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro sul funzionamento del Registro, ed entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica a rendere operativo il Registro;
5. Il 15 settembre 2020 è stato emanato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha disciplinato le procedure di iscrizione degli enti nel RUNTS, le modalità di deposito degli atti nel registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso;
6. La Regione Toscana, nel disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti al RUNTS, intende dare continuità al ruolo dei comuni capoluogo e della Città metropolitana, in ragione del rispetto del principio di sussidiarietà, ritenendo il livello comunale il più idoneo a rispondere alle istanze degli enti del Terzo settore, vista la lunga esperienza gestionale svolta, sulla base della legislazione regionale, fin dal 1993;
7. In Toscana, infatti, i Comuni capoluogo di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pistoia, Prato, Siena, Pisa e la Città Metropolitana di Firenze gestiscono il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della
8. Fermo restando l'esclusiva titolarità della funzione provvedimentale in capo all'Ufficio regionale in ossequio alle previsioni del Codice del Terzo settore e del relativo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, si conferma la collaborazione con i comuni e la città metropolitana suddetti, avvalendosene nella gestione delle procedure, anche telematiche, del registro regionale, a tal fine individuando specifici compiti loro spettanti;
9. L'articolo 54 del Codice del Terzo settore prevede la trasmigrazione dei registri esistenti, cioè dei dati degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale al RUNTS e che questa funzione impegnerà i comuni nella fase di primo avvio del funzionamento del registro;
10. Con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 ottobre 2021, n. 561 è stata individuata come data di avvio del RUNTS il 23 novembre 2021 e l'inizio del trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale delle regioni e provincie autonome;
11. Si richiama quanto previsto dall'articolo 21 della
12. Dalla previsione delle funzioni amministrative in materia di RUNTS in Toscana deriva la necessità di abrogare la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della
13. Ritenuto di non accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali in quanto le province attualmente non gestiscono la tenuta dei registri regionali, alla luce della normativa statale e regionale di riferimento; ciò costituisce motivo ostativo alla possibilità di coinvolgerle nei procedimenti amministrativi preordinati alla gestione del RUNTS;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto.
1. La presente legge, in attuazione del
2. A tal fine disciplina:
a) l'individuazione della struttura regionale indicata come "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore" ai sensi dell'articolo 45 del
b) i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore nel RUNTS, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del
c) la gestione della trasmigrazione dei registri esistenti, ai sensi dell'articolo 54 del
d) le attività di controllo previste dall'articolo 90 e 93, comma 1, lettere a), b) e c) del
3. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 si svolge secondo le procedure, le regole e le modalità, anche informatiche, previste dal D.M. lavoro 15 settembre 2020.
CAPO II [1]
Attività amministrative
Art. 2. Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.
1. Il direttore della direzione regionale individuata dalla Giunta regionale come competente in materia di Enti del Terzo settore provvede, con proprio atto, all'individuazione dell'ufficio regionale indicato come "Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore", di seguito Ufficio regionale, e all'assegnazione delle risorse umane economiche e strumentali necessarie all'esercizio della funzione.
Art. 3. Funzioni dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale Terzo settore.
1. L'Ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. lavoro 15 settembre 2020:
a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del RUNTS di propria competenza.
b) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il RUNTS e dei provvedimenti emanati;
c) accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio regionale presso il quale l'ente è iscritto, ai fini di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile;
d) provvede, con cadenza almeno triennale, alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del D.M. lavoro 15 settembre 2020;
e) provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle altre amministrazioni, ai controlli di cui all'articolo 93, comma 3, del
f) rilascia i pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio di cui all'articolo 9 del
Art. 4. Compiti dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana.
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività istruttoria connessa alle funzioni amministrative di cui all'articolo 3, ferma restando l'esclusiva titolarità delle funzioni in capo all'Ufficio regionale, lo stresso si avvale dei comuni capoluogo e della Città metropolitana di Firenze nel processo di popolamento iniziale ai sensi dell'articolo 9 e nella gestione ordinaria del RUNTS.
2. Ai fini della gestione ordinaria i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze svolgono i seguenti compiti:
a) verificano, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'articolo 22 del
b) svolgono l'istruttoria delle domande di iscrizione riferite agli enti avente sede legale nel loro territorio e della cancellazione dalle sezioni del RUNTS e propongono a tali fini, all'Ufficio regionale, l'adozione di uno specifico provvedimento;
c) comunicano all'Ufficio regionale l'accertamento dell'esistenza di una delle cause di estinzione o lo scioglimento dell'ente, al fine dell'adozione dell'eventuale provvedimento conseguente;
d) conducono la revisione sulla permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui al comma 4, con cadenza almeno triennale e ne trasmettono l'esito all'Ufficio regionale al fine dell'adozione del provvedimento conseguente;
e) svolgono, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), l'attività di controllo riferendo all'Ufficio regionale al fine dell'adozione dell'eventuale provvedimento conseguente.
3. L'esercizio dei compiti di cui al presente articolo si svolge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanati indirizzi per il coordinamento dell'avvio delle attività e per la gestione ordinaria dei compiti di cui al presente articolo, nonché per garantire l'uniforme applicazione sul territorio regionale delle disposizioni in materia di Registro Unico Nazionale del Terzo settore, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, ferme restando le funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 92 del
5. Con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito dei trasferimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del
Art. 5. Organizzazione telematica.
1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 3 e 4, l'Ufficio regionale collabora con i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze anche mediante il collegamento secondo le modalità telematiche previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.
2. Gli uffici degli enti locali competenti costituiscono articolazioni telematiche dell'Ufficio regionale del RUNTS e ad essi sono garantiti gli accessi necessari per l'esercizio congiunto delle funzioni.
CAPO III
Controlli e coordinamento
Art. 6. Controllo e vigilanza sulle fondazioni del Terzo settore.
1. Ai sensi dell'articolo 90 del
2. Le fondazioni del Terzo settore sono tenute a trasmettere ogni notizia o documentazione che venga loro richiesta ai fini di cui al comma 1.
Art. 7. Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni del Terzo settore.
1. L'Ufficio regionale può disporre, ai sensi dell'articolo 90 del
Art. 8. Controllo sugli enti del Terzo settore.
1. L'Ufficio regionale esercita le attività di controllo sugli enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del
2. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo di cui al comma 1, la Regione può coinvolgere i soggetti di cui all'articolo 93, comma 5, del
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 9. Disposizioni sulla trasmigrazione dei dati al RUNTS.
1. A partire dalla data di attivazione del RUNTS, ai fini della trasmigrazione dei dati dai registri regionali, i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze, con riferimento agli enti aventi sede nel loro territorio, svolgono i seguenti compiti:
a) comunicano telematicamente al RUNTS, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 31 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, i dati in loro possesso relativi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
b) verificano la sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'articolo 54 del
Art. 10. Modifiche all'articolo 4 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 11. Relazione di cui all'articolo 95 del
1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale, a fini conoscitivi, la relazione trasmessa annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del
Art. 12. Norma finanziaria.
1. Al finanziamento dei maggiori oneri relativi alle funzioni amministrative di avvio e gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, stimati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse a tal fine destinate alla Regione Toscana ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del
2. Dall'attuazione degli articoli 5, 7 e 8, comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
[1] Capo aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 14 gennaio 2022, n. 4.