§ 6.1.239 - L.R. 20 dicembre 2021, n. 7.
Legge regionale collegata alla legge regionale di Stabilità 2022.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:20/12/2021
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2020, n. 3 concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli [...]
Art. 2.  Modifica dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 e successive modificazioni concernente "Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre [...]
Art. 3.  Modifica del calcolo del contributo previdenziale a sostegno dei coltivatori diretti per le domande presentate nel 2022.
Art. 4.  Piano integrato di attività e organizzazione.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione".
Art. 6.  Progressioni verticali negli enti locali.
Art. 7.  Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali e delle aziende pubbliche di sei-vizi alla persona.
Art. 8.  Modifica dell'articolo 64 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 6.1.239 - L.R. 20 dicembre 2021, n. 7.

Legge regionale collegata alla legge regionale di Stabilità 2022.

(B.U. 21 dicembre 2021, n. 50, Numero Straordinario n. 2)

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2020, n. 3 concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022".

1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2020, n. 3 le parole: "gli anni 2020-2021" sono sostituite dalle parole: "gli anni 2020-2022".

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 e successive modificazioni concernente "Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e provvedimenti conseguenti".

1. All'articolo 13, comma 3, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le somme accertate nell'esercizio di competenza possono in tutto o in parte essere assegnate alle Province nell'esercizio successivo.".

 

     Art. 3. Modifica del calcolo del contributo previdenziale a sostegno dei coltivatori diretti per le domande presentate nel 2022.

1. La quota della contribuzione previdenziale per le domande presentate nel 2022 relative al contributo di cui agli articoli 14 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni), viene calcolata con una percentuale forfettaria pari all'81 per cento degli importi versati per periodi in cui è dovuta la contribuzione previdenziale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 4. Piano integrato di attività e organizzazione.

1. La Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, applicano gradualmente le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto stesso. Per l'anno 2022, salvo differimento del termine, sono obbligatorie la compilazione delle parti del Piano integrato di attività e organizzazione relative alle lettere a) e d) dell'articolo 6, comma 2, compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi, e la definizione delle relative modalità di monitoraggio. Rimane salva la facoltà di integrare il Piano con gli altri contenuti previsti dall'articolo 6, comma 2.

2. Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applicano le semplificazioni previste dall'articolo 6, commi 6 e 8, individuate rispettivamente per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti e per gli enti locali con meno di 15.000 abitanti.

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione".

1. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni, dopo le parole: "e europea, " sono aggiunte le seguenti parole: "disposizioni per introdurre misure di semplificazione e razionalizzazione della normativa regionale, ".

 

     Art. 6. Progressioni verticali negli enti locali.

1. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le categorie o fra qualifiche diverse possono avvenire tramite concorso interno, fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 96 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).

 

     Art. 7. Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali e delle aziende pubbliche di sei-vizi alla persona.

1. Gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, anche avvalendosi delle rispettive associazioni di rappresentanza, possono applicare le disposizioni per l'effettuazione di selezioni uniche del personale recate dall'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, anche in deroga a quanto disposto dai rispettivi regolamenti organici del personale.

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 64 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'obbligo di astensione dall'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 non sussiste in capo al sindaco qualora lo stesso abbia conferito ad uno o più assessori le deleghe in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici.".

     Art. 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.