§ 1.3.33 - L.R. 21 settembre 2012, n. 6.
Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:21/09/2012
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Trattamento economico e regime previdenziale
Art. 2.  Indennità consiliare
Art. 3.  Rimborso spese per l’esercizio del mandato
Art. 4.  Indennità di funzione ai componenti dell’Ufficio di Presidenza
Art. 5.  Sospensione degli emolumenti per motivi penali
Art. 6.  Indennità di fine mandato e Fondo di solidarietà
Art. 7.  Trattamento economico a carattere previdenziale per i Consiglieri eletti nella XV e nelle successive Legislature
Art. 8.  Assegno vitalizio e trattamento economico a carattere previdenziale
Art. 9.  Trattamento indennitario e trattamento economico a carattere previdenziale per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura e successivamente rieletti
Art. 10.  Misura di riferimento per gli assegni vitalizi, norme transitorie relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni
Art. 11.  Decorrenza del trattamento economico a carattere previdenziale
Art. 12.  Sospensione del trattamento economico a carattere previdenziale
Art. 13.  Sequestro e pignoramento del trattamento economico a carattere previdenziale
Art. 14.  Trattamento economico a carattere previdenziale ai superstiti degli eletti nella XV e nelle successive Legislature e aliquote
Art. 15.  Contributo di solidarietà
Art. 16.  Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza
Art. 17.  Abrogazione di norme


§ 1.3.33 - L.R. 21 settembre 2012, n. 6. [1]

Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

(B.U. 2 ottobre 2012, n. 40 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. Trattamento economico e regime previdenziale

1. A decorrere dalla XV Legislatura, dalla data del giuramento, ai Consiglieri membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, per garantire il libero svolgimento del mandato, spetta il trattamento economico di cui alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e il regime previdenziale previsto per i membri della Camera dei Deputati, fatte salve le limitazioni indicate nelle disposizioni seguenti.

 

     Art. 2. Indennità consiliare

1. L’indennità consiliare mensile lorda, corrisposta in dodici mensilità e rivalutata annualmente sulla base dell’indice ISTAT, ammonta a euro 9.800,00 (novemilaottocento/00).

2. Ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il Consigliere dipendente da pubbliche amministrazioni può optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, in luogo dell’indennità consiliare di cui al comma 1.

2-bis. Il Consigliere regionale ha facoltà di rinunciare a una parte o all'intero importo dell'indennità consiliare mensile lorda di cui al comma 1. Tale rinuncia comporta la riduzione della base imponibile contributiva, sia ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria che ai fini del contributo mensile obbligatorio per il Fondo di solidarietà e deve essere formalizzata con nota scritta da inviare alla Presidenza del Consiglio regionale. Nel caso in cui venga anche dichiarata una volontà di rinuncia retroattiva, tale retroattività è limitata all'anno solare in cui viene presentata la richiesta e il Consigliere restituisce la differenza fra quanto già erogato nell'anno solare di riferimento e quanto derivante dagli effetti della sua rinuncia, solo per quanto riguarda la misura dell'indennità [2].

2-ter. Al fine del contenimento della spesa pubblica, ove il Consigliere regionale sia titolare di pensione derivante dalla previdenza obbligatoria e dalla somma di tale reddito con l'indennità consiliare derivi un importo mensile lordo complessivo superiore a 1,5 volte l'indennità consiliare medesima, quest'ultima è ridotta in misura tale che dalla somma dei redditi suddetti non superi l'importo lordo corrispondente a 1,5 volte l'indennità consiliare [3].

 

     Art. 3. Rimborso spese per l’esercizio del mandato

1. A titolo di rimborso spese per l’esercizio del mandato, viene corrisposta, e rivalutata annualmente sulla base dell’indice ISTAT, la somma mensile netta di euro 1.450,00 (millequattrocinquanta/00), con le seguenti modalità:

a) in dodici mensilità, forfettariamente, per un importo pari a euro 700,00 (settecento/00), decurtabile per un importo giornaliero di euro 180,00 (centottanta/00), in relazione alle assenze dalle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi nel corso delle quali si procede a rilevazione delle presenze, nonché da quelle dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi delle rispettive discipline regolamentari. Gli importi derivanti dalle decurtazioni di cui alla presente lettera riducono gli oneri e sono incamerati a favore del bilancio del Consiglio regionale;

b) per un importo fino a un massimo dei rimanenti 750,00 euro (settecentocinquanta/00) mensili per specifiche categorie di spese che devono essere documentate e che l’Ufficio di Presidenza con proprio Regolamento valuta ammissibili.

2. Il trattamento di missione per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi, l’indennità attinente l’uso del proprio automezzo da parte dei membri dell’Ufficio di Presidenza nella esplicazione del loro mandato e il trattamento di missione del Presidente, nonché dei Consiglieri che, debitamente autorizzati, si recano fuori dalla ordinaria residenza per incarichi del Consiglio regionale o del suo Presidente non rientrano nella previsione di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Il trattamento fiscale applicabile ai rimborsi spese di cui ai commi 1 e 2 è quello previsto dall’articolo 52, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

 

     Art. 4. Indennità di funzione ai componenti dell’Ufficio di Presidenza

1. Ai componenti dell’Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di funzione costituita da una percentuale dell’indennità consiliare mensile lorda di cui al comma 1 dell’articolo 2 e del rimborso spese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), nelle seguenti misure: Presidente 45 per cento, Vicepresidenti 22,50 per cento, Segretari questori 11,25 per cento. Le indennità di funzione spettanti ai membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.

 

     Art. 5. Sospensione degli emolumenti per motivi penali

1. Al Consigliere nei confronti del quale sia stata disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato, è corrisposto un assegno alimentare pari ad un terzo dell’indennità consiliare di cui al comma 1 dell’articolo 2 per il periodo di durata del provvedimento di sospensione.

2. In caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato, al soggetto sospeso sono corrisposti l’indennità di funzione di cui all’articolo 4, se dovuta, e un assegno pari alla differenza tra l’assegno erogato a norma del comma 1 e l’indennità consiliare di cui al comma 1 dell’articolo 2.

 

     Art. 6. Indennità di fine mandato e Fondo di solidarietà

1. Ai fini previdenziali i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà un contributo mensile obbligatorio, in una misura percentuale individuata dall’Ufficio di Presidenza non superiore all’8 per cento dell’indennità consiliare di cui al comma 1 dell’articolo 2.

2. Alla fine di ogni Legislatura, o comunque alla cessazione del mandato, il Consigliere o gli aventi diritto nel caso di decesso del Consigliere nel corso della Legislatura, hanno diritto ad ottenere una indennità di fine mandato, quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal Fondo di cui al comma 1.

 

     Art. 7. Trattamento economico a carattere previdenziale per i Consiglieri eletti nella XV e nelle successive Legislature

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XV Legislatura e nelle successive Legislature e ai Consiglieri che abbiano esercitato il mandato consiliare prima della XV Legislatura e che siano successivamente rieletti spetta, dopo la cessazione dal mandato, un trattamento economico a carattere previdenziale il cui regime fiscale è riconducibile a quello applicato per gli assegni vitalizi, corrisposto in dodici mensilità e rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT, che viene determinato con il sistema contributivo, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, moltiplicando il montante individuale dei contributi al momento del conseguimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale per i coefficienti di trasformazione individuati per classi di età, dopo averne verificata la sostenibilità demografica e finanziaria. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella del Consigliere e il numero di mesi.

2. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione del trattamento economico a carattere previdenziale di cui al comma 1 è di una Legislatura e il diritto si consegue al compimento dei sessantacinque anni di età. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, l’età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale è diminuita di un anno, con il limite all’età di sessanta anni.

3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al comma 4.

4. I Consiglieri sono assoggettati alla contribuzione previdenziale obbligatoria per il trattamento economico a carattere previdenziale, mediante la trattenuta di una somma pari all’8,80 per cento della base imponibile contributiva, determinata dall’indennità consiliare di cui al comma 1 dell’articolo 2, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

5. Il montante contributivo individuale del trattamento economico a carattere previdenziale, determinato nella misura complessiva del 33 per cento dell’indennità consiliare di cui al comma 1 dell’articolo 2, è formato dalla contribuzione previdenziale obbligatoria trattenuta ai sensi del comma 4 e dalla contribuzione figurativa a carico del Consiglio regionale e si rivaluta annualmente in base all’indice ISTAT, fino al raggiungimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale.

6. Al Consigliere che sostituisce altro Consigliere la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della Legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro.

7. Per i contributi versati dal Consigliere a decorrere dalla XV Legislatura non è ammissibile la restituzione, salvo il caso di decesso del Consigliere nel corso del mandato, prima del raggiungimento del periodo minimo di contribuzione, per il quale è prevista la restituzione dei contributi a favore degli aventi diritto, in base alla disciplina inerente alla successione legittima.

8. Il Consigliere che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, opta, in luogo dell'indennità consiliare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, può chiedere di essere ammesso alla contribuzione, al fine di ottenere la valutazione del mandato consiliare ai fini del trattamento economico a carattere previdenziale. In tal caso, la trattenuta per la contribuzione previdenziale di cui al comma 4 è effettuata sulle competenze accessorie o integrata a suo carico.

9. Il Consigliere che abbia quattro Legislature di mandato per aver rivestito la carica di Consigliere regionale o di membro del Parlamento nazionale o europeo, nel caso di rielezione al Consiglio provinciale e conseguentemente a membro del Consiglio regionale matura, per le ulteriori successive Legislature, il trattamento economico a carattere previdenziale calcolato esclusivamente sulla quota di contribuzione previdenziale obbligatoria a suo carico di cui al comma 4, rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT.

 

     Art. 8. Assegno vitalizio e trattamento economico a carattere previdenziale

1. Per i Consiglieri rieletti nella XV o nelle successive Legislature che abbiano maturato i requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento dell’assegno vitalizio, l’ulteriore esercizio del mandato non produce alcun effetto giuridico ed economico, in ordine alla misura dell’assegno stesso, rispetto a quanto già maturato fino alla XIV Legislatura.

2. Dopo la cessazione dal mandato e al compimento dei requisiti di età per ognuno previsti per il conseguimento del diritto, ai Consiglieri di cui al comma 1 spetta l’assegno vitalizio nella percentuale maturata fino al termine della XIV Legislatura con i limiti previsti dall’articolo 10, calcolata sulla misura dell’indennità parlamentare lorda di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, fissata al 31 gennaio 2005, come rivalutata fino al 31 dicembre 2009 e come incrementata da un interesse pari alla rivalutazione annua dell’indice ISTAT fino al raggiungimento del diritto all’assegno stesso e, per gli ulteriori anni di mandato decorrenti dalla XV Legislatura, spetta il trattamento economico a carattere previdenziale determinato con il sistema contributivo di cui all’articolo 7.

 

     Art. 9. Trattamento indennitario e trattamento economico a carattere previdenziale per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura e successivamente rieletti

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura e successivamente rieletti il montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario della XIV Legislatura, come rivalutato fino al 31 dicembre 2009 sulla base dell’indice ISTAT e dai risultati ottenuti dallo specifico Fondo viene restituito con le modalità operative individuate con delibera dell’Ufficio di Presidenza e, per gli ulteriori anni di mandato decorrenti dalla XV Legislatura, spetta il trattamento economico a carattere previdenziale determinato con il sistema contributivo di cui all’articolo 7.

 

     Art. 10. Misura di riferimento per gli assegni vitalizi, norme transitorie relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni [4]

1. La misura di riferimento per gli assegni vitalizi è l’indennità parlamentare lorda di cui al comma 2 dell’articolo 8 e l’assegno vitalizio per i Consiglieri in carica nella XIV Legislatura e per i Consiglieri cessati dal mandato che sono in attesa di maturare i requisiti previsti viene ridotto al 30,40 per cento della base di calcolo stessa e per la parte eccedente dell’assegno vitalizio maturato dal singolo Consigliere entro la XIV Legislatura viene riconosciuto il valore attuale.

2. Ai Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento è data facoltà, entro un termine fissato con le modalità di cui al comma 4, di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura con la conseguente rideterminazione del proprio assegno.

3. Gli importi corrisposti dai Consiglieri di cui ai commi 1 e 2 nelle Legislature XII, XIII o XIV, a titolo di quota obbligatoria a favore del coniuge e dei figli vengono restituiti per il periodo di mandato corrispondente alla riduzione dell’assegno vitalizio come determinato ai commi 1 e 2.

4. L’Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative relative:

a) alla quantificazione del valore attuale di cui ai commi 1 e 2, anche in considerazione del trattamento tributario;

b) all’individuazione dell’eventuale strumento finanziario al quale destinare obbligatoriamente in tutto o in parte gli importi di cui alla lettera a), tenendo conto delle finalità previdenziali degli stessi, con conseguente svincolo dal Fondo di garanzia;

c) alla relativa applicazione del contributo di solidarietà;

d) all’opzione di cui al comma 2.

5. Nel caso di decesso di Consigliere titolare o in attesa di godimento di un assegno vitalizio pari o superiore al 30,40 per cento, l’assegno vitalizio di reversibilità spettante dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso, anche se il Consigliere non ha ancora maturato i requisiti di età previsti, è calcolato sull’ammontare corrispondente alla percentuale del 30,40 per cento della base di calcolo di cui al comma 2 dell’articolo 8 e spetta agli stessi familiari superstiti di cui all’articolo 14 e con le medesime modalità. Nel caso di invalidità o di inabilità assoluta e permanente, al Consigliere cessato dal mandato viene corrisposto un trattamento economico per una durata e in una misura determinate dall’Ufficio di Presidenza fino al 30,40 per cento della base di calcolo di cui al comma 2 dell’articolo 8.

6. L’assegno vitalizio di cui ai commi 1 e 2, l’assegno vitalizio di reversibilità di cui al comma 5, nonché il trattamento economico a carattere previdenziale diretto di cui all’articolo 7 e il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità di cui all’articolo 14, vengono corrisposti in dodici mensilità e rivalutati annualmente sulla base dell’indice ISTAT.

 

     Art. 11. Decorrenza del trattamento economico a carattere previdenziale

1. Gli effetti economici del trattamento economico a carattere previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il Consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti per l’attribuzione del trattamento economico a carattere previdenziale di cui all'articolo 7, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine di Legislatura, i Consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento economico a carattere previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della Legislatura stessa.

 

     Art. 12. Sospensione del trattamento economico a carattere previdenziale

1. Qualora il Consigliere, già cessato dal mandato, sia rieletto Consigliere provinciale, sia eletto al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, al Consiglio regionale di altra Regione, sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o provinciale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevedano l'incompatibilità con il mandato consiliare, il diritto all’assegno vitalizio e al trattamento economico a carattere previdenziale di cui sia in godimento resta sospeso per tutta la durata dell’incarico.

2. L'erogazione dell’assegno vitalizio e del trattamento economico a carattere previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 1. Nel caso di rielezione al Consiglio provinciale e conseguentemente a membro del Consiglio regionale, il trattamento economico a carattere previdenziale è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento economico a carattere previdenziale sospeso e dei contributi relativi all'ulteriore periodo.

 

     Art. 13. Sequestro e pignoramento del trattamento economico a carattere previdenziale

1. Il trattamento economico a carattere previdenziale diretto o di reversibilità è assoggettabile a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti dall’articolo 545 del Codice di procedura civile.

 

     Art. 14. Trattamento economico a carattere previdenziale ai superstiti degli eletti nella XV e nelle successive Legislature e aliquote

1. Il trattamento economico a carattere previdenziale relativo al mese nel quale si è verificato il decesso del titolare eletto nella XV e nelle successive Legislature spetta per intero ai familiari aventi diritto alla reversibilità o, in mancanza di questi, agli eredi. Nella eventualità che non ci siano aventi diritto, il trattamento economico a carattere previdenziale relativo al mese nel quale si è verificato il decesso decade a favore del bilancio del Consiglio regionale.

2. In caso di decesso del Consigliere che abbia esercitato il mandato per un periodo non inferiore a una Legislatura, o di un Consigliere cessato dal mandato titolare del trattamento economico a carattere previdenziale, o in attesa di conseguire il requisito di età per poter percepire il trattamento economico a carattere previdenziale, spetta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso, la reversibilità del trattamento economico a carattere previdenziale di cui all’articolo 7 ai seguenti familiari superstiti che lo richiedano formalmente, allegando la documentazione attestante i presupposti del diritto:

a) coniuge superstite, senza che vi siano figli aventi diritto, a carico del Consigliere e di età inferiore ai ventisei anni: 60 per cento, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni. Nell’eventualità di un concorso tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite per l’attribuzione del trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità, questo o la quota del medesimo è corrisposto, su istanza del coniuge divorziato e a condizione che lo stesso goda di un assegno di mantenimento, in base alla pronuncia del Tribunale che determina le quote spettanti;

b) coniuge superstite, con figli aventi diritto, a carico del Consigliere e di età inferiore ai ventisei anni: 60 per cento; a tale aliquota è aggiunto il 20 per cento per ciascun figlio, anche in caso di sopravvenienza di un ulteriore avente diritto, fino alla misura massima del 100 per cento. Ai figli legittimi, sono equiparati i legittimati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli adottivi e i minori in stato di affidamento preadottivo nell’ipotesi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni. Hanno altresì diritto alla reversibilità gli orfani di qualunque età che siano riconosciuti inabili a proficuo lavoro e che non percepiscano redditi superiori ad una misura fissata con Regolamento dall’Ufficio di Presidenza;

c) figlio superstite avente diritto, in mancanza di entrambi i genitori: 70 per cento. Quando i figli aventi diritto siano più di uno, il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è erogato nella misura dell’80 per cento per due beneficiari e del 100 per cento per tre o più; in tali casi l’importo complessivo è diviso in parti uguali, anche in caso di sopravvenienza di un ulteriore avente diritto;

d) in mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere a) e b) ai genitori che risultino fiscalmente a carico del Consigliere deceduto: 15 per cento per ciascun avente diritto. Si applica l'articolo l2-ter della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni. In mancanza di genitori aventi diritto, ai fratelli e alle sorelle che risultino fiscalmente a carico del Consigliere deceduto.

3. Le condizioni per l'attribuzione del trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere; nel caso in cui vengano a cessare, lo stesso trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è revocato. A tale fine può essere richiesto ai titolari di trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità di presentare, ogni due anni, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette. Il titolare può autocertificare i dati richiesti.

4. Il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è sospeso nelle ipotesi e secondo le modalità previste dall’articolo 13.

 

     Art. 15. Contributo di solidarietà [5]

1. A carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità viene effettuata una trattenuta variabile fino a un massimo del 12 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

2. L’Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative.

 

     Art. 16. Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all’Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

2. L’Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore, nonché il Regolamento di esecuzione della presente legge. All’Ufficio di Presidenza è demandata inoltre la determinazione dell’indennità mensile lorda spettante ai prossimi componenti di nomina regionale in seno alla Commissione paritetica per le norme di attuazione che non godano di indennità consiliare, di indennità parlamentare o di assegno vitalizio o reddito assimilabile derivante da tali incarichi istituzionali. L’indennità mensile lorda attribuibile ai componenti ai quali spetta e l’indennità di trasferta sono da stabilire nella misura determinata dal Consiglio provinciale della provincia di provenienza del componente nominato.

 

     Art. 17. Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente “Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, incompatibili con quelle previste dalla presente legge, che esauriscono i loro effetti alla cessazione dei rapporti giuridici precedentemente costituiti.


[1] Per l'abrogazione del trattamento di cui alla presente legge, vedi l'art. 5 della L.R. 11 luglio 2014, n. 5.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 2016, n. 5.

[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 16 dicembre 2019, n. 8.

[4] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 11 luglio 2014, n. 4.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 15 novembre 2019, n. 7.