Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e occupazione giovanile |
Data: | 04/03/2022 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Aggiunta dei commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies nell'articolo 4 della legge regionale 14/2015) |
Art. 2. (Inserimento dell'articolo 7 ter nella legge regionale 14/2015) |
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 7 quater nella legge regionale 14/2015) |
Art. 4. (Norme finanziarie) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 3.16.151 - L.R. 4 marzo 2022, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)).
(B.U. 9 marzo 2022, n. 10 - S.O. n. 4)
Art. 1. (Aggiunta dei commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies nell'articolo 4 della
1. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 4 (Disposizioni in materia di appalti) della
«2 quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per gli interventi finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020 sull'asse 3 relativi all'efficientamento energetico non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 potranno trovare copertura nelle eventuali economie contributive del relativo progetto.
2 sexies. In deroga a quanto previsto nelle procedure di attivazione che finanziano opere pubbliche e nei limiti della dotazione finanziaria residua del Programma, per i progetti finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020 sull'asse 3 relativi all'efficientamento energetico non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ammessa la presentazione di varianti in aumento, anche oltre il contributo concesso, in relazione alle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19.
2 septies. La struttura regionale attuatrice competente, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dalla ADG del Programma tramite proprio decreto, con l'eventuale supporto della Direzione competente in materia di lavori pubblici, esamina le richieste presentate ai sensi dei commi 2 quinquies e 2 sexies che dovranno essere corredate di una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesta l'effettiva incapienza del quadro economico dell'opera e la congruità dei maggiori costi esposti che dovranno essere documentati mediante allegazione dei relativi computi metrici estimativi, compilati con voci redatte sulla base del prezzario regionale del Friuli Venezia Giulia o di altri prezzari di riferimento aggiornati, ovvero dettagliati in apposite analisi dei prezzi, con allegata evidenza della verifica di congruità del soggetto competente.».
Art. 2. (Inserimento dell'articolo 7 ter nella
1. Dopo l'articolo 7 bis della
«Art. 7 ter. (Assegnazione di risorse integrative regionali per le proposte candidate nella programmazione 2021/2027)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento delle proposte progettuali formulate dalle Direzioni centrali o dal partenariato territoriale all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR, considerate strategiche ma non finanziabili nell'ambito del Programma.
2. Le proposte progettuali strategiche di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle proposte di cui al comma 1 sono assegnate alle Direzioni centrali competenti sul bilancio regionale secondo le disposizioni di settore.
4. Con successive leggi finanziarie o di variazione al bilancio regionale l'Amministrazione regionale può integrare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.».
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 7 quater nella
1. Dopo l'articolo 7 ter della
«Art. 7 quater. (Disposizioni per il ritiro delle operazioni e le anticipazioni finanziarie)
1. Le spese sostenute a valere sul Fondo a favore di un'operazione che risultano non certificabili nell'ambito dei Programmi di cui all'articolo 1, commi 1 e 1 bis, per cause non imputabili al beneficiario, non vengono attestate sui medesimi Programmi e, qualora già certificate, sono oggetto di ritiro ai sensi degli articoli 126, lettere d) e h), e 137, paragrafo 1, lettera b), del
2. Gli importi relativi al mancato recupero dei crediti di modico valore ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 56 della
3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 che non sono oggetto di recupero nei confronti dei beneficiari sono imputate al parco progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), fatto salvo l'eventuale intervento di accollo da parte di altri soggetti.
4. Le risorse finanziarie in anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, della
Art. 4. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, comma 1, della
a) 10 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024;
b) 4 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024;
c) 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024;
d) 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024;
e) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo rispettivamente di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. L'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2021 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
4. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.