Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e occupazione giovanile |
Data: | 30/03/2021 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica del titolo della legge regionale 14/2015) |
Art. 2. (Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015) |
Art. 3. (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14/2015) |
Art. 4. (Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 14/2015) |
Art. 5. (Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015) |
Art. 6. (Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 14/2015) |
Art. 7. (Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 14/2015) |
Art. 8. (Finanziamenti integrativi a favore del Programma di sviluppo rurale 2014-2020) |
Art. 9. (Anticipazione di risorse sui Programmi Operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo + 2021 - 2027 della Regione FVG - POR FESR e FSE+ 2021 - 2027) |
Art. 10. (Norme finanziarie) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 3.16.144 - L.R. 30 marzo 2021, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale” e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea.
(B.U. 31 marzo 2021, n. 13 - S.O. 1 aprile 2021, n. 10)
Art. 1. (Modifica del titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. (Modifiche dell'articolo 1 della
1. La rubrica dell'articolo 1 della
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della
3. Al comma 1 dell'articolo 1 della
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della
«1 bis. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027 è utilizzato il Fondo di cui al comma 1.».
5. Il comma 2 dell'articolo 1 della
«2. Al Fondo affluiscono:
a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato ai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis;
c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, a valere sul Fondo;
d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti, da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate ai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis;
e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis.».
6. Al comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 3. (Modifica dell'articolo 2 della
1. La rubrica dell'articolo 2 della
Art. 4. (Modifiche dell'articolo 3 della
1. La rubrica dell'articolo 3 della
2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della
3. Al comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 5. (Modifiche dell'articolo 4 della
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della
3. Al comma 2 dell'articolo 4 della
4. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
«2 quater. Nella procedura di rendicontazione all'Unione europea e allo Stato dei programmi di cui all'articolo 1, la copertura delle rettifiche finanziarie sulle operazioni derivanti dall'applicazione della decisione della Commissione europea C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 e conseguenti all'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che rilevano la non conformità della normativa nazionale di recepimento delle direttive eurounitarie sugli appalti, è garantita dalla rendicontazione del parco progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), fatto salvo l'eventuale intervento di accollo dello Stato delle maggiori spese sostenute dai programmi.».
Art. 6. (Modifiche dell'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 7. (Inserimento dell'articolo 7 bis nella
1. Dopo l'articolo 7 della
«Art. 7 bis. (Assegnazione di fondi regionali aggiuntivi)
1. Al fine di garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate al Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027 e per accelerare la sua realizzazione nelle prime annualità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 7 milioni di euro destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito del medesimo programma.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono altresì essere utilizzate per sostenere le spese di progettazione inerenti gli interventi previsti nell'ambito del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027.
3. Al fine di consentire un tempestivo avvio del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo sociale europeo per il periodo 2021-2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 7 milioni di euro destinate all'attivazione di nuovi programmi specifici da rendicontare nell'ambito del medesimo programma.
4. Al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle eventuali ulteriori risorse comunitarie che potrebbero essere assegnate con lo strumento React EU ai programmi operativi regionali obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 5.927.300,77 euro di cui 3.360.000 euro per il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FESR e 2.567.300,77 euro per il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FSE, destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito dei medesimi programmi o, in alternativa, sui Programmi regionali obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo 2021-2027 con la medesima ripartizione.
5. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni regolamentari comunitarie in materia di politica di coesione per la programmazione 2021-2027 comprensiva degli strumenti previsti da Next Generation EU, le risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono utilizzate con le modalità previste nella programmazione dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea 2014-2020.».
Art. 8. (Finanziamenti integrativi a favore del Programma di sviluppo rurale 2014-2020)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla strategia di sviluppo locale del Gruppo di azione locale (Gal) Montagna Leader Scarl, con sede in Maniago, finanziamenti integrativi a favore del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il sostegno delle azioni della sottomisura 19.2 (Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR, nelle more della modifica di Programma a seguito dell'estensione di due anni del periodo di programmazione 2014-2020.
2. Le risorse sono utilizzate alle stesse condizioni e alle medesime modalità di quelle cofinanziate e sono dirette al rafforzamento della dotazione finanziaria delle azioni a favore del territorio anche mediante lo scorrimento di graduatorie già approvate.
3. L'Autorità di gestione del Piano Programma di sviluppo rurale è autorizzata a implementare la dotazione finanziaria della strategia di sviluppo locale del Gal Montagna Leader Scarl attraverso l'adozione di un nuovo piano finanziario della misura.
4. A seguito di assegnazione di risorse cofinanziate al PSR per le annualità 2021 e 2022, l'Autorità di gestione del Programma è autorizzata a stornare le risorse aggiuntive con gli aiuti cofinanziati.
Art. 9. (Anticipazione di risorse sui Programmi Operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo + 2021 - 2027 della Regione FVG - POR FESR e FSE+ 2021 - 2027)
1. Al fine di consentire la progettazione di dettaglio e il tempestivo avvio delle attività previste nell'ambito dei Programmi regionali obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo + per il periodo 2021-2027, conformemente agli obiettivi specifici previsti nel regolamento in corso di emanazione da parte delle istituzioni comunitarie recante le "disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti", nonché delle attività di assistenza tecnica funzionali all'avvio e alla gestione del Programma, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare l'attivazione di nuove attività da rendicontare nell'ambito del medesimo Programma con un'assegnazione di risorse regionali pari a 23.961.400 euro.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nel rispetto delle regole che disciplinano l'accesso al Fondo europeo di Sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo +.
Art. 10. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2 quater, della
2. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 1, della
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 3, della
4. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 3, della
5. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 4, della
6. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 4, della
7. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno a 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, relativamente al POR FSE, è autorizzata la spesa complessiva di 11.980.700 euro per gli anni dal 2022 al 2029, suddivisa in ragione di 665.594,44 euro per l'anno 2022, 1.331.188,89 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e di 3.327.972,22 euro per l'anno 2029 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 4 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, relativamente al POR FESR, è autorizzata la spesa complessiva di 11.980.700 euro per gli anni dal 2022 al 2029, suddivisa in ragione di 665.594,44 euro per l'anno 2022, 1.331.188,89 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e di 3.327.972,22 euro per l'anno 2029 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede per gli anni dal 2022 al 2029 mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede per gli anni dal 2022 al 2029 mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 8 e 9 per le annualità successive al 2023 faranno carico alle corrispondenti Missioni e Programmi dei bilanci per gli anni medesimi.
19. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
20. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 19, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.