§ 3.16.144 - L.R. 30 marzo 2021, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:30/03/2021
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifica del titolo della legge regionale 14/2015)
Art. 2.  (Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015)
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14/2015)
Art. 4.  (Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 14/2015)
Art. 5.  (Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015)
Art. 6.  (Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 14/2015)
Art. 7.  (Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 14/2015)
Art. 8.  (Finanziamenti integrativi a favore del Programma di sviluppo rurale 2014-2020)
Art. 9.  (Anticipazione di risorse sui Programmi Operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo + 2021 - 2027 della Regione FVG - POR FESR e FSE+ 2021 - 2027)
Art. 10.  (Norme finanziarie)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 3.16.144 - L.R. 30 marzo 2021, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale” e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea.

(B.U. 31 marzo 2021, n. 13 - S.O. 1 aprile 2021, n. 10)

 

Art. 1. (Modifica del titolo della legge regionale 14/2015)

1. Il titolo della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), è sostituito dal seguente: «Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).».

 

     Art. 2. (Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015)

1. La rubrica dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 è sostituita dalla seguente: «(Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati FESR)».

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 le parole: «nonché degli interventi di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), previsti dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020 di cui al punto 2 "Programmi di Azione e Coesione" della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015, n. 10 (Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 242, della legge 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20),» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 le parole «Fondo POR FESR 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 è inserito il seguente:

«1 bis. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027 è utilizzato il Fondo di cui al comma 1.».

5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Al Fondo affluiscono:

a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato ai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis;

c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, a valere sul Fondo;

d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti, da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate ai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis;

e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis.».

6. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 le parole «dal Programma operativo» sono sostituite dalle seguenti: «dai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis».

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14/2015)

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 14/2015 è sostituita dalla seguente: «(Cessazione del Fondo)».

 

     Art. 4. (Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 14/2015)

1. La rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 14/2015 è sostituita dalla seguente: «(Modalità attuative dei programmi)».

2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2015, e alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo, le parole «del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «dei programmi di cui all'articolo 1».

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2015 le parole «in coerenza con il Piano di rafforzamento amministrativo del Programma operativo,» sono soppresse e alla fine del periodo è aggiunta la parola: «interessati».

 

     Art. 5. (Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015 le parole «dal Programma operativo e dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «dai programmi di cui all'articolo 1».

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015 le parole: «di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),» sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015 le parole «dei lavori o alla realizzazione delle opere» sono sostituite dalle seguenti: «dei lavori, forniture e servizi o alla realizzazione degli stessi».

4. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«2 quater. Nella procedura di rendicontazione all'Unione europea e allo Stato dei programmi di cui all'articolo 1, la copertura delle rettifiche finanziarie sulle operazioni derivanti dall'applicazione della decisione della Commissione europea C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 e conseguenti all'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che rilevano la non conformità della normativa nazionale di recepimento delle direttive eurounitarie sugli appalti, è garantita dalla rendicontazione del parco progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), fatto salvo l'eventuale intervento di accollo dello Stato delle maggiori spese sostenute dai programmi.».

 

     Art. 6. (Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 14/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2015 le parole «dagli articoli 86 e 136 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e il raggiungimento dei target intermedi definiti per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal principio della sana gestione finanziaria e performance di cui al capo 7 del regolamento (UE) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione».

2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2015 le parole «del Programma operativo» sono sostituite dalle seguenti: «di un programma di cui all'articolo 1».

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2015 le parole «relativa ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile al programma».

 

     Art. 7. (Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 14/2015)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 14/2015 è inserito il seguente:

«Art. 7 bis. (Assegnazione di fondi regionali aggiuntivi)

1. Al fine di garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate al Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027 e per accelerare la sua realizzazione nelle prime annualità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 7 milioni di euro destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito del medesimo programma.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono altresì essere utilizzate per sostenere le spese di progettazione inerenti gli interventi previsti nell'ambito del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027.

3. Al fine di consentire un tempestivo avvio del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo sociale europeo per il periodo 2021-2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 7 milioni di euro destinate all'attivazione di nuovi programmi specifici da rendicontare nell'ambito del medesimo programma.

4. Al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle eventuali ulteriori risorse comunitarie che potrebbero essere assegnate con lo strumento React EU ai programmi operativi regionali obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 5.927.300,77 euro di cui 3.360.000 euro per il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FESR e 2.567.300,77 euro per il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FSE, destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito dei medesimi programmi o, in alternativa, sui Programmi regionali obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo 2021-2027 con la medesima ripartizione.

5. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni regolamentari comunitarie in materia di politica di coesione per la programmazione 2021-2027 comprensiva degli strumenti previsti da Next Generation EU, le risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono utilizzate con le modalità previste nella programmazione dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea 2014-2020.».

 

     Art. 8. (Finanziamenti integrativi a favore del Programma di sviluppo rurale 2014-2020)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla strategia di sviluppo locale del Gruppo di azione locale (Gal) Montagna Leader Scarl, con sede in Maniago, finanziamenti integrativi a favore del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il sostegno delle azioni della sottomisura 19.2 (Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR, nelle more della modifica di Programma a seguito dell'estensione di due anni del periodo di programmazione 2014-2020.

2. Le risorse sono utilizzate alle stesse condizioni e alle medesime modalità di quelle cofinanziate e sono dirette al rafforzamento della dotazione finanziaria delle azioni a favore del territorio anche mediante lo scorrimento di graduatorie già approvate.

3. L'Autorità di gestione del Piano Programma di sviluppo rurale è autorizzata a implementare la dotazione finanziaria della strategia di sviluppo locale del Gal Montagna Leader Scarl attraverso l'adozione di un nuovo piano finanziario della misura.

4. A seguito di assegnazione di risorse cofinanziate al PSR per le annualità 2021 e 2022, l'Autorità di gestione del Programma è autorizzata a stornare le risorse aggiuntive con gli aiuti cofinanziati.

 

     Art. 9. (Anticipazione di risorse sui Programmi Operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo + 2021 - 2027 della Regione FVG - POR FESR e FSE+ 2021 - 2027)

1. Al fine di consentire la progettazione di dettaglio e il tempestivo avvio delle attività previste nell'ambito dei Programmi regionali obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo + per il periodo 2021-2027, conformemente agli obiettivi specifici previsti nel regolamento in corso di emanazione da parte delle istituzioni comunitarie recante le "disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti", nonché delle attività di assistenza tecnica funzionali all'avvio e alla gestione del Programma, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare l'attivazione di nuove attività da rendicontare nell'ambito del medesimo Programma con un'assegnazione di risorse regionali pari a 23.961.400 euro.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nel rispetto delle regole che disciplinano l'accesso al Fondo europeo di Sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo +.

 

     Art. 10. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2 quater, della legge regionale 14/2015, come aggiunto dall'articolo 5, comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 3.360.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.567.300,77 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno a 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, relativamente al POR FSE, è autorizzata la spesa complessiva di 11.980.700 euro per gli anni dal 2022 al 2029, suddivisa in ragione di 665.594,44 euro per l'anno 2022, 1.331.188,89 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e di 3.327.972,22 euro per l'anno 2029 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 4 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, relativamente al POR FESR, è autorizzata la spesa complessiva di 11.980.700 euro per gli anni dal 2022 al 2029, suddivisa in ragione di 665.594,44 euro per l'anno 2022, 1.331.188,89 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e di 3.327.972,22 euro per l'anno 2029 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011 .

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011 .

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011 .

14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011 .

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede per gli anni dal 2022 al 2029 mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede per gli anni dal 2022 al 2029 mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 8 e 9 per le annualità successive al 2023 faranno carico alle corrispondenti Missioni e Programmi dei bilanci per gli anni medesimi.

19. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

20. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 19, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.